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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Silvia Piccinini<br />

sonalissimo) alla salute: quelle, ad es., relative alla somministrazione di terapie,<br />

all’attivazione dei servizi sociali, alla scelta di collocamento in casa<br />

di cura, alla manifestazione <strong>del</strong> consenso informato ad atti terapeutici.<br />

Occorre a proposito notare che, per quel che concerne la cura <strong>del</strong>la<br />

salute, taluni ritengono che il soggetto totalmente incapace di intendere<br />

o di volere possa essere sostituito nella manifestazione <strong>del</strong> consenso<br />

all’atto medico o al ricovero in struttura residenziale protetta solo da<br />

un tutore (Trib. Torino 20 dicembre 2006).<br />

Altri reputano invece che, trattandosi di atti personalissimi, neppure<br />

il tutore possa sostituirsi al soggetto incapace e che debba essere il medico,<br />

in scienza e coscienza, a doversi assumere ogni decisione in ordine alle<br />

cure mediche. È questa, ad es., la tesi sostenuta dal Trib. di Lecco, decreto<br />

2 febbraio 2006, a proposito <strong>del</strong>la richiesta, avanzata dal tutore, di emanazione<br />

di un ordine di interruzione <strong>del</strong>la alimentazione forzata mediante sondino<br />

nasogastrico che teneva in vita la tutelata in stato di coma vegetativo<br />

irreversibile: «né il tutore, né il curatore hanno la rappresentanza sostanziale<br />

e quindi processuale <strong>del</strong>l’interdetta con riferimento alla domanda dedotta<br />

in giudizio, involgendo essa la sfera dei diritti personalissimi per i quali<br />

il nostro ordinamento giuridico non ammette la rappresentanza se non<br />

in ipotesi tassative previste dalla legge, nella specie non ricorrenti».<br />

Un’articolata lettura <strong>del</strong>la normativa e la distinzione tra potere di<br />

rappresentanza negli atti civili e amministrazione dei beni, e potere di<br />

cura «che si esprime nel compimento di atti e di scelte mediante i quali<br />

il tutore si occupa <strong>del</strong>l’integrità psichica e fisica <strong>del</strong>la persona al fine di<br />

assicurarne il benessere o porre rimedio al malessere» 9 , proposta da autorevole<br />

dottrina, ha tuttavia indotto a ritenere che gli atti finalizzati alla<br />

tutela <strong>del</strong>la salute <strong>del</strong>la persona <strong>del</strong> beneficiario possano essere attribuiti<br />

al tutore ma anche all’Amministratore di sostegno e, infatti, numerosi<br />

decreti attribuiscono a quest’ultimo il compito di manifestare, per l’amministrato,<br />

il consenso all’atto medico.<br />

6. Sulla manifestazione <strong>del</strong> “consenso” espressa dall’Amministratore<br />

Può, dunque, un Amministratore di sostegno essere autorizzato a<br />

9 Così, E. SERRAO, Poteri <strong>del</strong> tutore, e <strong>del</strong>l’amministratore di sostegno in tema di cura <strong>del</strong>la<br />

persona, Incontro di studio sul tema <strong>del</strong>l’Amministrazione di sostegno <strong>del</strong> Consiglio Superiore<br />

<strong>del</strong>la magistratura, Roma, 4-6 aprile 2007, la quale rimanda a uno scritto di A. SAN-<br />

TOSUOSSO e G.C.TURRI, La trincea <strong>del</strong>l’inammissibilità, dopo tredici anni di stato vegetativo permanente<br />

di Eluana Englaro, in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 2006, I, p. 477.<br />

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