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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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SILVIA PICCININI<br />

Analisi <strong>del</strong>la giurisprudenza<br />

Analisi <strong>del</strong>la giurisprudenza sui poteri <strong>del</strong>l’Amministratore<br />

di sostegno in tema di “cura” <strong>del</strong>l’amministrato<br />

SOMMARIO: Premessa. - 1. L’Amministratore di sostegno. - 2. L’Amministratore di sostegno<br />

e la “cura” <strong>del</strong> beneficiario. - 3. Sull’ampiezza <strong>del</strong>la area <strong>degli</strong> “interventi di cura”.<br />

- 4. Diritti personalissimi. - 5. Consenso ad atti terapeutici e altre decisioni. - 6. Sulla<br />

manifestazione <strong>del</strong> “consenso” espressa dall’Amministratore. - 7. Principî generali che<br />

regolano i rapporti tra medico e paziente. - 8. Il paziente si oppone alle cure: sarà un<br />

soggetto capace? - 8.1. Non si può superare il rifiuto: il soggetto è capace! - 8.2. Non<br />

si può superare il rifiuto: se il soggetto è bisognoso di assistenza occorre valutare la<br />

sua capacità e, (solo) se dotato di una (seppur ridotta) capacità, occorre sostenere la<br />

sua scelta. - 9. Regola generale: il beneficiario è dotato di capacità (anche se ridotta),<br />

l’Amministratore deve affiancarlo nelle scelte. - 10. L’Amministratore di sostegno e<br />

il beneficiario totalmente incapace: si tratta di una “rappresentanza funzionale”. - 11.<br />

Sulle decisioni di fine vita: le “disposizioni anticipate di trattamento”.<br />

Premessa<br />

Come è noto, la legge 9 gennaio 2004, n. 6 ha introdotto l’istituto <strong>del</strong>l’AdS<br />

(e modificato gli istituti <strong>del</strong>l’interdizione e inabilitazione) con l’intento<br />

di proteggere i soggetti in difficoltà consentendo loro di esprimersi,<br />

massimamente, nei limiti <strong>del</strong>le proprie possibilità e di svolgere una<br />

vita dignitosa. E l’analisi dei decreti di nomina <strong>del</strong>l’Amministratore di<br />

sostegno adottati negli ormai numerosi anni di vigenza di questa nuova<br />

normativa evidenzia come essi risultino “massimamente costruiti” proprio<br />

al fine <strong>del</strong> raggiungimento di tale scopo.<br />

Su questa legge si continua però a riflettere sia per la sua sinteticità,<br />

che lascia spazi di incertezza, sia per l’intrinseca complessità <strong>del</strong>la<br />

questione affrontata, difficilmente potendosi offrire ai “soggetti deboli”,<br />

la cui autodeterminazione si intende tutelare1 , tutte quelle protezioni che<br />

la nuova sensibilità sociale vorrebbe garantire loro. Nell’offrire un sostegno<br />

ci si viene infatti a trovar di fronte a una duplice difficoltà, quella <strong>del</strong>la<br />

rappresentanza, di cui oggi conosciamo la problematicità nei vari aspetti<br />

<strong>del</strong>la vita sociale (rappresentanza politica, genitoriale e così via), e quel-<br />

1 La Convenzione sui diritti <strong>del</strong>le persone con disabilità adottata a New York il 13<br />

dicembre 2006 e ratificata dall’Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, indica all’art. 3, tra i principî<br />

generali «il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale – compresa la<br />

libertà di compiere le proprie scelte – e l’indipendenza <strong>del</strong>le persone».<br />

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