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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Carmela Amura<br />

e <strong>del</strong>l’identità personale, il quale, nella nuova visione <strong>del</strong>la Corte, prevale<br />

sulla garanzia <strong>del</strong>l’unità familiare, imposta dall’art. 6 GG, poiché integra<br />

un diritto <strong>del</strong>la personalità fondato direttamente sull’art. 2 GG.<br />

La Corte, peraltro, come previsto in quell’ordinamento, dettava una<br />

disciplina transitoria, in attesa di un intervento legislativo che colmasse<br />

la lacuna creata dal suo intervento: in caso di inerzia dei coniugi nella<br />

scelta <strong>del</strong> cognome di famiglia, ciascuno avrebbe mantenuto il proprio,<br />

mentre i figli avrebbero acquistato il doppio cognome nell’ordine deciso<br />

dalla sorte, eliminando così in radice qualsiasi elemento di disuguaglianza<br />

tra le posizioni dei coniugi. Tale sistema ha avuto vita breve.<br />

Con legge <strong>del</strong> 16 dicembre 1993, entrata in vigore il 1° aprile 1994,<br />

è stato modificato, fra gli altri, il § 1616 <strong>del</strong> BGB.<br />

La nuova disciplina impone ai coniugi di concordare il nome familiare<br />

e di sceglierlo tra il cognome di nascita <strong>del</strong> marito e quello <strong>del</strong>la moglie.<br />

Essi possono, comunque, mantenere il proprio cognome, eventualmente<br />

anteponendo o aggiungendo quello familiare.<br />

Ove, entro un mese dalla nascita <strong>del</strong> figlio, i genitori non abbiano<br />

compiuto la scelta, il Familiengericht trasferisce ogni potere decisionale in<br />

capo ad uno soltanto di essi e, trascorso inutilmente il termine fissato per<br />

l’esercizio <strong>del</strong> diritto di scelta, il figlio acquista il cognome <strong>del</strong> genitore<br />

al quale tale diritto era stato trasferito.<br />

L’evoluzione giurisprudenziale in materia, nell’esperienza tedesca,<br />

sembra segnalare l’emersione di una conflittualità soprattutto in due ambiti:<br />

quello che vede l’interesse <strong>del</strong>l’ex coniuge di conservare il cognome<br />

<strong>del</strong>l’altro, eletto a cognome familiare e quello che tutela l’interesse <strong>del</strong> figlio<br />

di assumere il cognome familiare <strong>del</strong> genitore affidatario che abbia<br />

contratto, dopo il divorzio o l’annullamento, un nuovo matrimonio 46 .<br />

46 Basta scorrere i repertori per rendersi conto che il profilo maggiormente affrontato<br />

dalle Corti risulta essere quello concernente la possibilità, per il coniuge divorziato,<br />

di utilizzare, in un nuovo rapporto coniugale, il cognome di famiglia <strong>del</strong> precedente rapporto,<br />

corrispondente al cognome di nascita <strong>del</strong>l’ex coniuge. Su questo argomento si registra<br />

un capovolgimento interpretativo <strong>del</strong> BundesVerfassungGericht, che con una sentenza<br />

<strong>del</strong> 18 febbraio 2004, ha ritenuto che la previsione secondo la quale «il cognome familiare<br />

può essere conservato dai coniugi anche dopo lo scioglimento <strong>del</strong> vincolo, purché e<br />

fino a che non si passi a nuove nozze», deve ritenersi in contrasto con l’art. 2, c. 1, GG, letto<br />

in combinato disposto con l’art. 1 <strong>del</strong>la stessa Legge Fondamentale, nella parte in cui esclude<br />

che il coniuge possa definire, quale cognome coniugale, anche quello acquisito come<br />

Familienname, con il precedente matrimonio». Afferma la Corte che la tutela <strong>del</strong> nome scelto<br />

ed acquisito con il matrimonio non è limitata alla durata <strong>del</strong> rapporto matrimoniale, giacché<br />

esso entra nel diritto <strong>del</strong>la personalità <strong>del</strong> titolare; pertanto la tutela è «ultrattiva» rispetto<br />

al matrimonio, non potendosi ritenere il cognome acquisito una sorta di cognome<br />

di rango inferiore rispetto a quello originario. Pur tenendo conto <strong>del</strong>le riserve <strong>del</strong> coniu-<br />

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