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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Silvia Piccinini<br />

3. Sull’ampiezza <strong>del</strong>la area <strong>degli</strong> “interventi di cura”<br />

Qualora si acceda all’idea che l’Amministratore possa “curare” la<br />

persona, occorre interrogarsi sui limiti di tale potere. Certamente l’Amministratore<br />

dovrà farsi carico di ascoltare il beneficiario per poter meglio<br />

attuare i compiti che gli vengono attribuiti nel decreto, dovrà verificare<br />

il livello di autonomia sussistente nel tempo per informare di ciò<br />

il Giudice Tutelare, dovrà occuparsi <strong>del</strong>l’andamento <strong>del</strong>la vita quotidiana,<br />

dovrà cioè curare il “benessere” <strong>del</strong>la persona: ma quale è l’ambito<br />

in cui gli è consentito agire?<br />

4. Diritti personalissimi<br />

La questione <strong>del</strong>l’ampiezza <strong>del</strong>l’area di interventi di cura che possono<br />

essere svolti dall’Amministratore rimanda, evidentemente, alla problematica<br />

<strong>degli</strong> atti i c.d. “personalissimi” per i quali non vi può essere<br />

sostituzione. Esistono infatti nel nostro sistema atti, quali ad es. il matrimonio<br />

(art. 85), il riconoscimento <strong>del</strong> figlio naturale (art. 266), il testamento<br />

(art. 591), la donazione (art. 774), la confessione (art. 2731), il giuramento<br />

(art. 2737), che possono essere realizzati solo dal soggetto interessato<br />

e per i quali non è ammessa alcuna <strong>del</strong>ega. Evidentemente, si osserva,<br />

neppure l’Amministratore di sostegno dovrebbe poter compiere quegli<br />

atti personalissimi al posto <strong>del</strong>l’amministrato. Per quel che riguarda il<br />

matrimonio, ad es., è chiaro che il tutore non può esprimere la volontà<br />

al posto <strong>del</strong> soggetto totalmente incapace poiché l’art. 85 c.c. recita che<br />

«non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente»; e neppure<br />

l’Amministratore si ritiene possa farlo al posto di un beneficiario<br />

che sia in condizioni di ampia incapacità. Occorre però ricordare che in<br />

dottrina da tempo è stata «segnalata l’esigenza di lasciare aperta la possibilità<br />

<strong>del</strong> matrimonio alla persona che risulti idonea a vivere il rapporto<br />

coniugale» 5 ed è stata prospettata l’incostituzionalità <strong>del</strong>la norma sull’impedimento<br />

a carico <strong>del</strong>l’interdetto in quanto ritenuta gravemente lesiva<br />

di un diritto fondamentale <strong>del</strong>la persona.<br />

L’istituto <strong>del</strong>l’amministrazione sembra tuttavia soccorrere, quantomeno,<br />

favorendo la valorizzazione di rapporti interpersonali di tipo affettivo.<br />

A riprova, si può fare qui riferimento, ad es., alla soluzione offerta<br />

dal tribunale di Trieste. La questione <strong>del</strong> (programmato) matrimonio<br />

di una giovane affetta da ritardo cognitivo veniva segnalata al Tri-<br />

5 C.M. BIANCA, La famiglia, Roma, Giuffré, 2005, p. 51, e v. anche P. PERLINGIERI, La personalità<br />

umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, ESI, 1972, p. 4<strong>12</strong>.<br />

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