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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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La normalizzazione tecnica nel processo di armonizzazione giuridica<br />

la Commissione rinviene nella partecipazione <strong>degli</strong> organismi nazionali<br />

di normalizzazione e nel coinvolgimento di tutte le parti interessate, che<br />

è presupposto <strong>del</strong>la condivisione ed accettazione <strong>del</strong>le norme prodotte.<br />

Per tale motivo, proprio rispetto al sistema comunitario, parte <strong>del</strong>la<br />

dottrina pubblicistica italiana configura gli enti di normalizzazione come<br />

soggetti privati esercenti pubbliche funzioni, con l’attribuzione di una posizione<br />

analoga a quella dei titolari di una concessione che possono operare,<br />

nell’ambito <strong>del</strong>le funzioni trasferite, “con gli stessi poteri e gli stessi<br />

obblighi che avrebbe un organo indiretto <strong>del</strong>la pubblica amministrazione”.<br />

In tale prospettiva si afferma che “l’attribuzione di organismo nazionale<br />

di normalizzazione costituisce un’investitura non meno valida<br />

(di un atto concessorio), anche perché contenuta in un atto comunitario<br />

dotato <strong>del</strong>la supremazia europea” 34 .<br />

L’attività <strong>degli</strong> organismi comunitari e nazionali diviene allora una<br />

“funzione pubblica di normazione amministrativa” e gli atti in cui si estrinseca<br />

sono quindi assoggettati al regime <strong>degli</strong> atti amministrativi, ivi incluso<br />

il controllo giurisdizionale di legittimità 35 .<br />

Il vaglio giurisdizionale non può comunque investire il merito tecnico<br />

<strong>del</strong>la norma, ma consiste principalmente nella verifica <strong>del</strong> rispetto<br />

dei principi che attengono al procedimento, in sede sia comunitaria sia<br />

nazionale.<br />

E’ proprio attraverso le regole sul procedimento, che emergono dalla<br />

risoluzione sul “nuovo approccio”, dall’accordo tra Commissione e CEN,<br />

dalle direttive e dagli statuti <strong>degli</strong> organismi comunitari e nazionali, che<br />

l’ordinamento cerca di assicurare il raggiungimento <strong>degli</strong> obiettivi <strong>del</strong> sistema<br />

europeo di normalizzazione. Pertanto, le possibilità per gli interessati<br />

di conoscere preventivamente le norme tecniche in fase di elaborazione,<br />

di prendere parte ai comitati tecnici, di esprimere le proprie posizioni,<br />

l’obbligo <strong>degli</strong> organismi di esaminare in modo accurato ed imparziale<br />

tutti gli elementi rilevanti, di motivare la decisione, soprattutto<br />

quando non unanime, sono nel contempo i principi che debbono caratterizzare<br />

l’intera procedura e gli elementi il cui rispetto può e deve es-<br />

34 Così A. PREDIERI, Le norme tecniche sullo stato pluralista e prefederativo, cit. p. 295, il<br />

quale rileva come tale qualificazione <strong>degli</strong> enti di normazione non sia contraddittoria con<br />

il fatto che le norme da essi elaborate producano “oneri” e non obblighi o divieti.<br />

35 Ancora A. PREDIERI, Le norme tecniche sullo stato pluralista e prefederativo, cit. p. 295<br />

e F. SALMONI, Le norme tecniche, cit., p. 378, che precisa correttamente che può essere definita<br />

amministrativa soltanto quella parte di attività <strong>degli</strong> organismi di normalizzazione svolta<br />

nell’ambito <strong>del</strong>la funzione che la legge riconosce all’ente.<br />

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