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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Il diritto di famiglia nel Regno d’Italia<br />

naturale riconosciuto, non riconosciuto o non riconoscibile; altra dottrina<br />

invece riteneva necessario accertare, in via preliminare e attraverso una<br />

sentenza dichiarativa <strong>del</strong>l’autorità giudiziaria, il rapporto di filiazione.<br />

In tale secondo caso, le risultanze derivanti dal riconoscimento e dalla<br />

sentenza dichiarativa di paternità o di maternità sono cause di nullità<br />

<strong>del</strong>l’adozione qualora siano preesistenti, anche nel caso in cui il tribunale<br />

ne sia venuto a conoscenza prima <strong>del</strong>la dichiarazione di adozione.<br />

Il ricorso per dichiarare nulla l’adozione, in violazione <strong>del</strong> divieto<br />

ex art. 205, poteva essere proposto da chiunque ne avesse interesse.<br />

Infine, un’ultima indagine era tesa a verificare la buona fama <strong>del</strong>l’adottante<br />

e se l’adozione risultasse economicamente conveniente per<br />

l’adottando 33 .<br />

Al termine <strong>del</strong> procedimento de quo, la Corte, sentito il parere <strong>del</strong> Pubblico<br />

Ministero, si riuniva in camera di consiglio e, senza esprimere motivi<br />

in merito alla decisione, esprimeva parere favorevole o sfavorevole.<br />

L’adozione ammessa dalla Corte produceva i suoi effetti sin dal giorno<br />

<strong>del</strong>l’atto di consenso, tuttavia, fino alla pronuncia <strong>del</strong> decreto di omologazione,<br />

era data la possibilità alle parti di revocare il loro assenso 34 .<br />

Il decreto emesso dalla Corte di Appello doveva essere affisso nei<br />

luoghi prescritti e pubblicato sul giornale ufficiale <strong>del</strong> Regno.<br />

Entro i due mesi successivi alla pronuncia <strong>del</strong> decreto, l’atto di adozione<br />

doveva essere annotato ai margini <strong>del</strong>l’atto di nascita <strong>del</strong>l’adottato.<br />

Tale annotazione risultava necessaria al fine di rendere noto ai terzi<br />

il nuovo rapporto di filiazione 35 .<br />

33 Per approfondimenti vedi R. DE RUGGIERO, Istituzioni di diritto civile, Messina,<br />

Ed.Principato, 1930.<br />

34 In caso di morte <strong>del</strong>l’adottante, sopravvenuta tra la presentazione <strong>del</strong>l’atto di consenso<br />

e l’omologazione, il procedimento di adozione poteva continuare a svolgersi regolarmente.<br />

In quest’ultimo caso, però, agli eredi <strong>del</strong>l’adottante era data la possibilità, attraverso<br />

l’intervento necessario <strong>del</strong> Pubblico Ministero, di presentare memorie ed osservazioni<br />

al fine di dimostrare l’inammissibilità <strong>del</strong>l’adozione.<br />

35 Non venendo annotata entro il suddetto termine, l’adozione non aveva effetto nei<br />

confronti dei terzi. Tali effetti cominciavano a decorrere dal giorno <strong>del</strong>l’avvenuta annotazione<br />

pur se eseguita oltre il termine di due mesi ex art. 219.<br />

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