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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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La c.d. confisca allargata. Caratteristiche e limiti di configurabilità<br />

dunque, dalla derivazione solo eventuale, poiché non provata, dei beni<br />

medesimi da altri reati che non sono stati nemmeno accertati 28 .<br />

La previsione di cui all’art. <strong>12</strong> sexies sembra porsi in contrasto con il<br />

principio di meritevolezza <strong>del</strong>la sanzione e, su di un piano ancor più generale,<br />

con il principio secondo cui la validità di un sistema punitivo si stima<br />

sulla scorta <strong>del</strong>le garanzie offerte ai destinatari <strong>del</strong>le norme e non già<br />

con riferimento all’agile applicazione <strong>del</strong>le incriminazioni da esso previste.<br />

La procedura per l’applicazione <strong>del</strong>la confisca allargata si regge su<br />

pseudo condanne, alimentando il rischio, per effetto di una vera e propria<br />

inversione metodologica, di strumentali imputazioni per i reati di<br />

cui all’art. <strong>12</strong> sexes allo scopo di colpire quei patrimoni sospetti sui quali<br />

non si riuscirebbe ad incidere in altro modo 29 .<br />

I rischi <strong>del</strong>ineati sono aggravati dalla possibilità che la confisca in<br />

esame consegua anche ad una decisione resa ex art. 444 c.p.p. e, quindi,<br />

ad una procedura radicalmente anticognitiva, in quanto fondata su di una<br />

radicale eliminazione <strong>del</strong> giudizio necessario ad accertare la responsabilità<br />

<strong>del</strong>l’imputato. In questo caso, infatti, il consenso <strong>del</strong>le parti si sostanzia<br />

in una rinuncia al contraddittorio, non soltanto sulla prova, ma<br />

addirittura per la prova, in piena rispondenza ad un mo<strong>del</strong>lo di giustizia<br />

negoziata, divenuto ormai strumento tutt’altro che residuale di composizione<br />

dei conflitti 30 .<br />

4. La confisca di cui all’art. <strong>12</strong> sexies d.l. n. 306/92, convertito in l. n. 356/92<br />

e quella di cui all’art. 2 ter l. n. 575/65. Analogie e differenze<br />

La giurisprudenza si è a lungo occupata di individuare i tratti comuni<br />

e quelli differenziali tra le due ipotesi di confisca.<br />

La confisca di prevenzione è disciplinata dall’art 2 ter, c. 3, l. n.<br />

575/1965.<br />

Viene disposta dal Tribunale con l’applicazione <strong>del</strong>la misura di prevenzione<br />

personale, contestualmente o in epoca successiva, per i beni sequestrati<br />

a norma <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong> medesimo articolo, e dei quali non<br />

sia stata dimostrata la legittima provenienza.<br />

28<br />

MOCCIA, Impiego di capitali illeciti e riciclaggio: la risposta <strong>del</strong> sistema penale italiano,<br />

in riv. it. dir. proc. pen., 1995, 735.<br />

29<br />

SQUILLACI, La confisca “allargata” quale fronte avanzato di neutralizzazione <strong>del</strong>l’allarme<br />

criminalità, cit. 1530.<br />

30 Cfr., sul punto, AMODIO, Giustizia penale negoziata e ragionevole durata <strong>del</strong> processo,<br />

in cass. pen. 2006, 3406 ss.; VIGONI, Patteggiamento “allargato”: riflessi sul sistema e sulla identità<br />

<strong>del</strong>la sentenza, in cass. pen. 2004, 710 ss.<br />

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