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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Giuseppe Reale<br />

clami <strong>del</strong> passeggero.<br />

L’art. 24 prevede che i vettori (o gli enti di gestione <strong>del</strong>le stazioni)<br />

forniscano ai passeggeri informazioni adeguate per tutta la durata <strong>del</strong> viaggio,<br />

possibilmente in formati accessibili.<br />

L’art. 25 prescrive ai vettori (o agli enti di gestione) di fornire ai passeggeri,<br />

al più tardi al momento <strong>del</strong>la partenza, le necessarie informazioni,<br />

appropriate e comprensibili, in merito ai diritti ad essi attribuiti dal<br />

regolamento in esame.<br />

Gli artt. 26 e 27 riguardano i reclami relativi ai diritti ed agli obblighi<br />

sanciti dal regolamento.<br />

Il reclamo va trasmesso entro tre mesi da quando è stato effettuato<br />

(o avrebbe dovuto essere effettuato) il trasporto ed entro un mese dal<br />

ricevimento il vettore ne notifica al passeggero l’esito oppure gli comunica<br />

che esso è ancora in fase d’esame.<br />

In ogni caso la risposta definitiva al reclamo proposto non può eccedere<br />

i tre mesi dalla sua ricezione.<br />

Salvo che per i diversi termini, la trattazione dei reclami prevista dall’art.<br />

27 è analoga a quella contemplata dall’art. 24 <strong>del</strong> regolamento n. 1177.<br />

8. Entrata in vigore <strong>del</strong> regolamento n. 181/2011<br />

L’entrata in vigore <strong>del</strong> regolamento in esame è fissata al ventesimo<br />

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>l’Unione<br />

Europea (avvenuta il 28 febbraio 2011) ed esso troverà applicazione<br />

a decorrere dal 1 marzo 201397 .<br />

9. Conclusioni<br />

L’esame <strong>del</strong> recente regolamento sul trasporto con autobus e <strong>degli</strong><br />

analoghi provvedimenti adottati in precedenza in relazione alle altre modalità<br />

<strong>del</strong> trasporto di persone consente di formulare alcune brevi considerazioni<br />

conclusive.<br />

In primo luogo, l’approvazione, in tempi diversi, di distinti regolamenti<br />

a protezione dei diritti dei passeggeri, ognuno riferito a ciascuna<br />

<strong>del</strong>le modalità <strong>del</strong> trasporto di persone, determina inevitabilmente una<br />

certa frammentazione <strong>del</strong>la materia, superabile attraverso il ricorso ad<br />

97 Cfr. art. 34. I due anni di tempo previsti serviranno soprattutto agli operatori <strong>del</strong><br />

settore ed ai vettori per organizzarsi e per adeguarsi alle nuove disposizioni normative.<br />

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