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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Corinna De Caro<br />

re <strong>del</strong> 15 ottobre 1999, secondo cui “le prove legalmente raccolte dalle autorità<br />

di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali <strong>degli</strong><br />

altri Stati membri, tenuto conto <strong>del</strong>le norme ivi applicabili”.<br />

Si enucleava già, in tal modo, una fondamentale idea-guida per la<br />

successiva attività di elaborazione normativa <strong>degli</strong> organismi comunitari,<br />

combinando il principio <strong>del</strong>la ammissibilità <strong>del</strong>la prova legalmente<br />

acquisita e “circolante” sul territorio <strong>del</strong>l’Unione Europea, con quello<br />

<strong>del</strong>la sua “compatibilità” rispetto alle regole interne in materia di diritto<br />

<strong>del</strong>le prove.<br />

Il Corpus Juris (redatto da un gruppo di esperti, presieduto dalla<br />

prof.ssa Delmas Marthy, varato nel 1997 ed integrato nel 2000 con la c.d.<br />

‘versione di Firenze’) 2 , poi, dava attuazione ad un vecchio progetto di<br />

istituire uno “spazio giudiziario europeo”, anche se limitatamente alla<br />

repressione penale <strong>del</strong>le frodi comunitarie. In base all’art. 18, comma 1,<br />

«l’insieme dei territori <strong>degli</strong> Stati membri costituisce uno spazio giudiziario unico».<br />

In esso operavano le disposizioni incriminatrici comuni, l’uniforme<br />

applicazione <strong>del</strong>le quali doveva essere garantita nel processo penale.<br />

Lo strumento per attuare lo “spazio giudiziario europeo” era così<br />

individuato nella organizzazione di un ufficio unitario <strong>del</strong> pubblico ministero<br />

3 , competente a perseguire le frodi comunitarie. La predisposizione<br />

di tale ufficio era sembrata indispensabile per vari motivi: gli operatori<br />

mettevano in evidenza che gli strumenti <strong>del</strong>le rogatorie e <strong>del</strong>l’estradizione<br />

erano lenti e provocavano ritardi. Ma se anche esse fossero sta-<br />

2 Il Corpus Juris prevede l’istituzione <strong>del</strong>la figura <strong>del</strong> Pubblico ministero europeo, costituito<br />

da un ufficio centrale, con sede a Bruxelles e facente capo ad un procuratore generale<br />

europeo con poteri di avocazione, e da una serie di uffici periferici, siti nelle capitali<br />

<strong>degli</strong> Stati membri <strong>del</strong>l’Unione, in cui operano altrettanti procuratori europei cui il procuratore<br />

generale può <strong>del</strong>egare le sue funzioni. Si tratta di un organo competente su tutto<br />

il territorio <strong>del</strong>l’Unione europea, verso il quale i pubblici ministeri nazionali sono tenuti<br />

ad un obbligo di assistenza. L’istituzione <strong>del</strong>la Procura europea è, poi, prevista espressamente<br />

dall’art. III-175, poi divenuto III-274, <strong>del</strong> Trattato che adotta la Costituzione per<br />

l’Europa che ne stabilisce la definitiva costituzione solo a seguito di un’apposita legge europea<br />

adottata all’unanimità dal Consiglio <strong>del</strong>l’Unione, previa approvazione da parte <strong>del</strong><br />

Parlamento Europeo. Per una panoramica sul tema, cfr. PERRODET, Quante figure di pubblico<br />

ministero, in Procedure penali d’Europa, a cura di Chiavario, Padova, 2001, pp. 393-406; AL-<br />

LEGREZZA, Pubblico ministero e azione penale: stato <strong>del</strong>l’arte e prospettive di sviluppo, in AA.VV.,<br />

Profili <strong>del</strong> processo penale nella Costituzione europea, Torino, 2005, p. 217.<br />

3 Su tali profili, in generale, cfr. GREVI, Linee di cooperazione giudiziaria in materia penale<br />

nella Costituzione europea, in <strong>Studi</strong> in onore di G. Marinucci, Milano, 2006, p. 2783 e ss.;<br />

GRASSO, La Costituzione per l’Europa e la formazione di un diritto penale <strong>del</strong>l’Unione europea, ivi,<br />

p. 359 e ss.; RUGGERI, Il pubblico ministero europeo, in RAFARACI, L’area di libertà, sicurezza e giustizia:<br />

alla ricerca di un equilibrio fra priorità repressive ed esigenze di garanzia, Milano, 2007, p.<br />

551 e ss.<br />

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