29.05.2013 Views

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

12/2010 - Università degli Studi del Molise

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

La normalizzazione tecnica nel processo di armonizzazione giuridica<br />

al controllo di costituzionalità.<br />

In tali casi, inoltre, resta ben chiara la distinzione tra il ruolo che la<br />

norma tecnica ricopre fintanto che non incorporata o oggetto di “rinvio<br />

fisso”, da un lato, e, dall’altro, gli effetti <strong>del</strong>la giuridificazione, che conseguono<br />

dalla fonte giuridica che la richiama; non si pongono perciò, almeno<br />

in linea teorica, i problemi di rappresentatività e di adeguata considerazione<br />

<strong>degli</strong> interessi pubblici da parte <strong>degli</strong> enti di normalizzazione,<br />

poiché ad essi non è riconducibile la creazione di prescrizioni giuridicamente<br />

vincolanti 17 .<br />

La dottrina più accorta ha, tuttavia, sottolineato che l’incorporazione<br />

ed il rinvio fisso comportano una sclerotizzazzione <strong>del</strong>la regolazione<br />

giuridica a causa <strong>del</strong>la obsolescenza <strong>del</strong>le norme tecniche incorporate<br />

o richiamate, che conduce a potenziali inefficienze o a risultati palesemente<br />

inaccettabili, quando il contrasto tra la regolazione e lo stato <strong>del</strong>l’arte<br />

divergono in modo significativo 18 .<br />

Non a caso, anche nella legislazione italiana è stato utilizzato sin dal<br />

1968, come detto, lo strumento <strong>del</strong> “rinvio mobile” con riferimento alle norme<br />

elaborate dal CEI, uno dei due organismi di normalizzazione. Sin dalla<br />

legge n. 186/1968 si evince, tuttavia, che un “rinvio mobile” di tal fatta<br />

non può essere assunto quale base di una regolamentazione imperativa,<br />

ma al più può costituire una presunzione di corrispondenza <strong>del</strong>la condotta<br />

<strong>del</strong>l’operatore alle “regole <strong>del</strong>l’arte” con l’effetto di consentire la commercializzazione<br />

dei prodotti ed esonerarlo da eventuali responsabilità 19 .<br />

La Corte di Cassazione si è orientata, infatti, nel senso di escludere<br />

la sanzione penale in caso di violazione <strong>del</strong>le norme elaborate dagli<br />

enti di normalizzazione, se non recepite con incorporazione o rinvio fisso<br />

dalla legge 20 ; d’altronde, la giurisprudenza afferma che il rispetto <strong>del</strong>-<br />

17 Non sfugge, tuttavia, ad una considerazione <strong>del</strong>l’effettività <strong>del</strong> processo normativo,<br />

che anche in questi casi la sede dove si forma il precetto, che poi viene generalmente<br />

acquisito senza ulteriori verifiche di merito, è quella di un organo privo <strong>del</strong> potere di<br />

legiferare e che è espressione soltanto <strong>del</strong>le categorie di stakeholders ammesse a partecipare<br />

alla propria attività in base a regole di natura privatistica.<br />

18 Si veda ancora M. GIGANTE, Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il caso <strong>del</strong>le<br />

“norme armonizzate”, cit., p. 322.<br />

19 Cfr. P. ANDREINI, La normativa tecnica tra sfera pubblica e sfera privata, in P. ANDREI-<br />

NI, G. CAIA, G. ELIAS e F. ROVERSI MONACO, (a cura di), La normativa tecnica industriale, Bologna,<br />

1995, 85; A. ODDO, La rilevanza giuridica <strong>del</strong>le norme emanate dal Comitato elettrotecnico<br />

italiano, in Rass. giur. energia elettrica, 1987, 877 ss.<br />

20 Escludono la sanzione penale Corte di Cassazione penale, sez. III, 18 luglio 1981,<br />

n. 7253, in Mass. giur. lav. 1982, p. 91 ss. con nota di L. ORGA, Rapporto tra precetti antinfortunistici<br />

e “norme C.E.I.”, Corte di Cassazione penale, sez. III, 24 ottobre 1984, in Giust. Penale,<br />

1986, II, 294, Corte di Cassazione penale, sez. III, 5 ottobre 1987, in Foro it. 1988, II, 259<br />

133

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!