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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Società multietnica e simboli religiosi<br />

Se, dunque, il principio di laicità <strong>del</strong>lo Stato viene applicato conformemente<br />

alla configurazione che esso è venuto assumendo nel nostro ordinamento<br />

giuridico (ovvero, nella sua dimensione di laicità positiva, che<br />

non comporta indifferenza, ma implica protezione <strong>del</strong>le diverse idealità<br />

socialmente rilevate), le potestà statali sarebbero tenute ad applicare<br />

questi orientamenti nei singoli casi specifici, nel novero dei quali sembra<br />

rientrare anche l’eliminazione dei simboli religiosi dai luoghi pubblici.<br />

È, altresì, vero, tuttavia, che la considerazione <strong>del</strong> principio di laicità<br />

nella prospettiva evidenziata implichi, contestualmente, una specifica<br />

attitudine da parte <strong>del</strong>le pubbliche istituzioni, basata sulla equidistanza<br />

e l’imparzialità, nella finalità di proteggere la libertà e l’uguaglianza<br />

dei singoli consociati. Così, ai singoli individui verrebbe garantita la<br />

protezione <strong>del</strong>la libertà di religione, dalla quale deriva, tra le tante, anche<br />

la facoltà di fare uso <strong>del</strong>la simbologia religiosa nei luoghi pubblici 15 .<br />

Ciò in quanto l’impegno <strong>del</strong>lo Stato alla salvaguardia <strong>del</strong>la libertà religiosa,<br />

in un contesto di pluralismo culturale e confessionale (così come<br />

evidenziato dalla sentenza n. 203/1989 <strong>del</strong>la Corte costituzionale) sta a<br />

significare la garanzia e la protezione dei diritti di ciascun consociato, nel<br />

limite <strong>del</strong>la non violazione dei diritti altrui e dei principi di struttura <strong>del</strong>l’ordinamento<br />

giuridico 16 .<br />

riferimento di carattere religioso e culturale può essere prescelto come archetipo di identità<br />

valido per tutti. Ne consegue, quindi, che la riduzione <strong>del</strong> crocifisso a simbolo “laico” <strong>del</strong>la<br />

storia nazionale non possa legittimare la sua monolitica presenza nelle strutture pubbliche,<br />

in quanto, in tale configurazione, non conforme allo spirito e al dettato <strong>del</strong>la Carta costituzionale.<br />

Cfr. J. PASQUALI CERIOLI, L’indipendenza <strong>del</strong>lo Stato e <strong>del</strong>le confessioni religiose. Contributo allo<br />

studio <strong>del</strong> principio di distinzione <strong>degli</strong> ordini nell’ordinamento italiano, Milano, 2006, pp. 36-37.<br />

15 Secondo A. MORELLI, Simboli, religioni e valori negli ordinamenti democratici, in E. DIE-<br />

NI, A. FERRARI, V. PACILLO (a cura di), I simboli religiosi tra diritto e culture, cit., p. 89, sarebbe<br />

rispondente alla natura pluralistica <strong>degli</strong> ordinamenti democratici contemporanei il riconoscimento,<br />

pur nel rispetto di alcuni limiti essenziali, <strong>del</strong>l’esistenza di un diritto soggettivo,<br />

in capo a ciascun consociato, all’ostensione dei simboli espressivi <strong>del</strong>la personale<br />

appartenenza religiosa. Tale diritto, peraltro, si accompagna all’obbligo, gravante su tutti<br />

i soggetti <strong>del</strong>la società civile e sui pubblici poteri, all’astensione dal porre in essere atti<br />

turbativi <strong>del</strong>l’uso <strong>del</strong>la simbologia religiosa. Identiche riflessioni anche in V. PACILLO, Diritto,<br />

potere e simbolo religioso nella tradizione giuridica occidentale, in M. PARISI (a cura di), Simboli<br />

e comportamenti religiosi nella società plurale, cit., p. 195.<br />

16 Come sostenuto da L. MUSSELLI, Laicità <strong>del</strong>lo Stato e libertà di religione nella Costituzione<br />

e nell’ordinamento italiano, in I. ZILIO-GRANDI (a cura di), Ordinamento giuridico italiano<br />

e tradizione giuridica islamica, Venezia, 2006, p. 25, il rapporto esistente tra il principio di<br />

laicità e la libertà religiosa implicherebbe la facoltà individuale di indossare un abbigliamento<br />

spiritualmente connotato o di utilizzare la simbologia religiosa preferita, purché non<br />

venga a determinarsi la violazione di norme imperative o non si integrino situazioni di pericolo<br />

per l’ordine pubblico e per l’ordinaria convivenza collettiva.<br />

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