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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Giuseppe Reale<br />

sentazione <strong>del</strong>la relativa domanda.<br />

La compensazione può essere effettuata mediante buoni o altri servizi.<br />

Su richiesta <strong>del</strong> passeggero essa è effettuata in denaro.<br />

La compensazione economica connessa al prezzo <strong>del</strong> biglietto non<br />

è soggetta a detrazioni per costi vari legati alla transazione finanziaria.<br />

I vettori possono introdurre una soglia minima al di sotto <strong>del</strong>la quale<br />

la compensazione economica non è prevista (che non può comunque<br />

superare 6,00).<br />

L’art. 20 contempla alcune deroghe a quanto previsto dagli artt. 17,<br />

18 e 19 61 .<br />

L’art. 21 chiarisce che le disposizioni <strong>del</strong> regolamento lasciano<br />

impregiudicato il diritto dei passeggeri di rivolgersi agli organi giurisdizionali<br />

nazionali per ottenere, secondo la legislazione nazionale,<br />

il risarcimento di danni connessi a perdite dovute a cancellazione<br />

o ritardo nei servizi di trasporto 62 , anche a norma <strong>del</strong>la direttiva<br />

90/314/CEE.<br />

Gli artt. 22-24 riguardano le norme generali sulle informazioni ed<br />

i reclami <strong>del</strong> passeggero.<br />

L’art. 22 prevede che i vettori e gli operatori dei terminali, nei rispettivi<br />

settori di competenza, forniscano ai passeggeri informazioni adeguate<br />

per tutta la durata <strong>del</strong> viaggio, possibilmente in formati accessibili a<br />

tutti. Al riguardo, particolare attenzione deve essere rivolta verso le esigenze<br />

<strong>del</strong>le persone con disabilità oppure a mobilità ridotta.<br />

L’art. 23 prescrive ai vettori, agli operatori dei terminali e, se <strong>del</strong> caso,<br />

alle autorità portuali di fornire ai passeggeri, nei rispettivi settori di competenza,<br />

le informazioni, appropriate ed in formati accessibili, in merito<br />

ai diritti ad essi attribuiti dal regolamento in esame.<br />

61 Gli artt. 17, 18 e 19 non si applicano ai passeggeri con biglietti aperti finché l’orario<br />

di partenza non sia specificato, salvo per i passeggeri in possesso di un titolo di viaggio<br />

o di un abbonamento. Gli artt. 17 e 19 non si applicano se il passeggero è informato <strong>del</strong>la<br />

cancellazione o <strong>del</strong> ritardo prima <strong>del</strong>l’acquisto <strong>del</strong> biglietto oppure se la cancellazione<br />

o il ritardo sono causati dal passeggero stesso. L’art. 17, comma 2, non si applica se il vettore<br />

dimostra che la cancellazione o il ritardo sono provocati da condizioni metereologiche<br />

che mettano a rischio il funzionamento sicuro <strong>del</strong>la nave. L’art. 19 non si applica se il<br />

vettore prova che la cancellazione o il ritardo sono provocati da condizioni metereologiche<br />

che mettano a rischio il funzionamento sicuro <strong>del</strong>la nave o da circostanze straordinarie<br />

che ostacolano l’esecuzione <strong>del</strong> servizio passeggeri, le quali non potevano essere evitate<br />

anche adottando tutte le misure ragionevoli.<br />

62 Pertanto, il passeggero potrà invocare il risarcimento dei danni subiti per la mancata<br />

esecuzione <strong>del</strong> trasporto o da ritardo secondo la regolamentazione sancita dall’art. 408<br />

c. nav. (il cui contenuto risulta peraltro conforme a quello <strong>del</strong>l’<strong>12</strong>18 cod. civ.).<br />

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