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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Il contrat de mariage e la comunione convenzionale<br />

l’esclusione <strong>del</strong> regime di communauté nelle regioni nelle quali esso era<br />

previsto come legale dalle coutumes; oppure la stipula di tale regime nelle<br />

regioni di diritto scritto nelle quali, al contrario, non era contemplato;<br />

o, ancora, le convenzioni riduttive <strong>del</strong> regime legale, considerate valide<br />

anche in ipotesi di attribuzione alla sposa di una quota inferiore alla<br />

metà <strong>degli</strong> acquisti effettuati in costanza di matrimonio 19 . Più in generale,<br />

secondo l’opinione <strong>del</strong> Bourjon, era in realtà ammissibile qualsivoglia<br />

deroga alle disposizioni, sia <strong>del</strong> diritto scritto, che di quello di matrice<br />

consuetudinaria, da esercitarsi mediante la scelta di una coutume diversa<br />

da quella destinata (in base alle comuni regole) a disciplinare il rapporto<br />

negoziale 20 .<br />

Acclarata l’immanenza <strong>del</strong> principio di autonomia negoziale nel campo<br />

<strong>del</strong>le convenzioni matrimoniali, giova ora dar conto <strong>del</strong>la notevole pervasività<br />

<strong>del</strong> principio appena citato anche nel campo <strong>del</strong> diritto successorio,<br />

in quanto dotato di una tale forza giuridica da derogare ai divieti<br />

(di matrice romanista) <strong>del</strong>l’istituzione contrattuale d’erede e <strong>del</strong>l’anticipata<br />

rinunzia all’eredità 21 . Invero, la deroga ai principi ed alle regole<br />

<strong>del</strong> diritto successorio era indubbiamente vistosa ed obbligava i giuristi<br />

<strong>del</strong>l’epoca a ricercare le più svariate motivazioni e giustificazioni, ravvisate<br />

nel favor matrimonii, piuttosto che nell’indissolubilità <strong>del</strong> vincolo<br />

coniugale o, ancora, nel rilievo pubblicistico (o, talvolta, privatistico) <strong>degli</strong><br />

interessi in gioco 22 . In realtà, per comprendere appieno la ratio sotte-<br />

19 In tal senso G. OBERTO, op. cit., pp. 543 e s., il quale sottolinea l’ampia autonomia<br />

dei nubendi nella redazione di un contrat de mariage che giungeva sino alla possibilità di<br />

pattuire una futura liquidazione forfettaria alla moglie dei diritti derivanti dalla comunione,<br />

o legare l’instaurarsi <strong>del</strong> regime comunitario alla condizione che la moglie sopravvivesse<br />

al marito e avesse dei figli, piuttosto che a quella di prestabilire il carattere personale<br />

di determinati beni, al di là <strong>del</strong>le eventuali norme consuetudinarie sul punto.<br />

20 G. OBERTO, op. cit., pp. 544 e s., il quale non manca di sottolineare come la stessa<br />

giurisprudenza (nella fattispecie il Parlamento di Parigi) permetteva ai coniugi residenti<br />

in Normandia di dar vita al regime comunitario rispetto a beni situati in tale regione (ove<br />

la communauté era vietata dalla coutume locale), purché il matrimonio fosse stato contratto<br />

nella capitale francese.<br />

21 Un famoso arresto <strong>del</strong> Parlamento di Parigi <strong>del</strong> 18 marzo 1625 ritenne valida la<br />

clausola di un contrat de mariage, in virtù <strong>del</strong> quale i coniugi avevano stabilito che, in caso<br />

di premorienza <strong>del</strong>la moglie, i suoi eredi non avrebbero potuto accampare pretese sulla communauté,<br />

con evidente pregiudizio nei riguardi dei figli.<br />

22 In tal senso G. OBERTO, op. cit., p. 548 e p. 548, nt. 45, il quale ricorda il pensiero <strong>del</strong>la<br />

dottrina francese sul punto, segnatamente l’opinione <strong>del</strong> Renusson, secondo il quale il<br />

contrat de mariage rappresentava il più solenne ed al contempo il più “favorable” di tutti i<br />

contratti <strong>del</strong>la società civile, trovando un diretto fondamento nel diritto naturale (e nel diritto<br />

<strong>del</strong>le genti, nonché in quello civile).<br />

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