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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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I diritti dei passeggeri nel trasporto stradale con autobus<br />

assistenza (artt.15-18).<br />

Anche il regolamento n. 1371 dedica ampio spazio alla tutela ed assistenza<br />

a favore <strong>del</strong>le persone con disabilità ed a mobilità ridotta (artt. 19-25).<br />

L’ultima parte <strong>del</strong> regolamento riguarda la sicurezza personale dei<br />

passeggeri (art. 26), il trattamento dei reclami (art. 27), la qualità <strong>del</strong> servizio<br />

(art. 28) e l’informazione ai passeggeri in merito ai diritti di cui sono<br />

titolari (art. 29).<br />

Le forme di tutela previste dal regolamento sul trasporto ferroviario<br />

a favore dei passeggeri e gli obblighi <strong>del</strong> vettore sono inderogabili a<br />

favore di quest’ultimo, non potendo essere soggetti a limitazioni o esclusioni,<br />

in particolare mediante l’inserimento di clausole derogatorie o restrittive<br />

nell’ambito <strong>del</strong> contratto di trasporto (art. 6).<br />

Per la responsabilità <strong>del</strong> vettore in relazione ai passeggeri ed al loro<br />

bagaglio è comunque fatta salva la legislazione nazionale eventualmente<br />

più favorevole che garantisca ulteriori indennizzi (art. 11).<br />

3. Il regolamento UE n. 1177/<strong>2010</strong> <strong>del</strong> 24 novembre <strong>2010</strong>: i diritti dei passeggeri<br />

nel trasporto marittimo e per acque interne<br />

Con il regolamento n. 1177/<strong>2010</strong> <strong>del</strong> Parlamento europeo e <strong>del</strong> Consiglio<br />

<strong>del</strong> 24 novembre <strong>2010</strong>17 sono stati disciplinati i diritti dei passeggeri<br />

che viaggiano per mare e per vie navigabili interne18 .<br />

Anche nel settore <strong>del</strong> trasporto per acqua si è quindi registrata l’introduzione<br />

di strumenti normativi diretti ad una più efficace tutela e protezione<br />

<strong>degli</strong> utenti. Ciò è avvenuto (come nel regolamento n. 261/2004)<br />

attraverso la preventiva allocazione dei costi derivanti da eventi impeditivi<br />

sopravvenuti, garantendo rapidi benefici ai viaggiatori, migliorando<br />

la qualità complessiva <strong>del</strong> servizio e scoraggiando determinate pratiche<br />

volte sacrificare i diritti di fonte contrattuale spettanti ai passeggeri<br />

in ragione <strong>del</strong>le esigenze <strong>del</strong> profitto <strong>del</strong>l’impresa di trasporto19 .<br />

Peraltro, l’adozione <strong>del</strong> regolamento n. 1177 ha preceduto di pochi<br />

mesi quella <strong>del</strong> regolamento n. 181 sul trasporto con autobus20 , con cui<br />

17 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>l’Unione Europea <strong>del</strong> 17 dicembre <strong>2010</strong> n. 334.<br />

18 In generale, sull’argomento, v. A. ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di persone.<br />

La disciplina <strong>del</strong>l’Unione Europea, in Codice dei trasporti, cit., p. 548 ss.<br />

19 Così, A. ZAMPONE, Il contratto di trasporto marittimo di persone. La disciplina <strong>del</strong>l’Unione<br />

Europea, cit., p. 569.<br />

20 Difatti, l’impostazione adottata dal legislatore europeo nei due testi normativi risulta<br />

sotto vari aspetti pressoché analoga.<br />

197

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