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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Federico Pernazza<br />

le stesse norme esonera da responsabilità chi abbia violato anche prescrizioni<br />

penalmente sanzionate, ma basate su specifiche tecniche ormai<br />

superate 21 . Tale affermazione è stata comunque agevolata proprio<br />

dalla legislazione antinfortunistica, in quanto prevedeva che per i sistemi<br />

di sicurezza adottati successivamente all’emanazione <strong>del</strong>la legge<br />

il riconoscimento sarebbe stato effettuato con decreti ministeriali,<br />

riconoscimento cui è stato equiparato quello generale effettuato dalla<br />

legge n. 186/1968 alle norme CEI. Da ciò parte <strong>del</strong>la dottrina ha dedotto<br />

che alle norme tecniche elaborate dal CEI sarebbe attribuito un<br />

effettivo valore giuridico, e non costituirebbero più mere integrazioni<br />

di precetti di legge incompleti o generici 22 . A tale risultato si perverrebbe,<br />

tuttavia, non già “in forza di una loro (<strong>del</strong>le norme tecniche) intrinseca<br />

bontà, né in forza <strong>del</strong>l’oggettività e <strong>del</strong>la neutralità <strong>del</strong>la tecnica, ma esclusivamente<br />

perché i pubblici poteri hanno la necessità, che deriva loro dai trattati<br />

comunitari, di adeguarsi rapidamente alle esigenze che lo sviluppo scientifico<br />

e tecnologico impone e tale necessità può essere agevolmente soddisfatta<br />

ricorrendo all’attività di soggetti privati a ciò opportunamente autorizza-<br />

e ss. con osservazioni di R. Guariniello; nello stesso senso in caso di emissioni moleste senza<br />

superamento <strong>del</strong>le soglie dettate con norme tecniche incorporate dalla legge, Corte di<br />

Cassazione penale, sez. I, 7 luglio 2000, n. 8094; Corte di Cassazione penale, sez. I, 14 marzo<br />

2002, n. 23066, Corte di Cassazione penale, <strong>12</strong> marzo 2002, n. 15717 e Corte di Cassazione<br />

penale, sez. III., 3 marzo 2004, n. 9757; in senso contrario l’isolata decisione <strong>del</strong>la Corte<br />

di Cassazione penale, sez. IV, 15 marzo 1988, in Riv. pen. 1989 p. 1085 ss., secondo la quale<br />

la violazione di norme tecniche elaborate dagli enti nazionali di normalizzazione costituisce<br />

una violazione di norme di prudenza ed è pertanto sanzionabile anche penalmente.<br />

Per l’esclusione <strong>del</strong>la sanzione penale in caso di violazione di norme CEI senza che venga<br />

contestualmente violazione una norma di legge, vedi anche A. CAGLI, Organizzazione e<br />

procedure <strong>del</strong>l’attività amministrativa tecnica nel settore dei prodotti industriali, in P. ANDREINI,<br />

G. CAIA, G. ELIAS e F. ROVERSI MONACO, (a cura di), La normativa tecnica industriale, Bologna,<br />

1995, p. 222.<br />

21 Corte di Cassazione penale, sez. III, 18 luglio 1981, n. 7253, citata alla nota precedente.<br />

22 Cfr. F. SALMONI, Le norme tecniche, cit., p. 260, che ritiene così superato l’orientamento<br />

opposto che aveva trovato espressione nel parere <strong>del</strong> Consiglio di Stato, sez. III, <strong>del</strong>l’11<br />

marzo 1973 e nelle circolari <strong>del</strong> ministero <strong>del</strong> lavoro <strong>del</strong> 30 marzo 1957 n. 513 e <strong>del</strong> 1 luglio<br />

1974, n. 224. In realtà, il cosiddetto “riconoscimento” <strong>del</strong> valore giuridico <strong>del</strong>le norme<br />

CEI è pur sempre mediato attraverso l’art. 2 <strong>del</strong>la legge n. 186/1986, ma in effetti la portata<br />

di tale richiamo viene estesa dalla giurisprudenza, poiché la presunzione di conformità<br />

di corrispondenza alle regole <strong>del</strong>l’arte viene applicata anche in presenza di una diversa<br />

previsione normativa pregressa. Discutibile è, invece, la conclusione <strong>del</strong>la stessa A.,<br />

secondo la quale in base al citato orientamento, a partire dalla decisione Corte di Cassazione<br />

penale, sez. III, 18 luglio 1981, n. 7253, le norme CEI sarebbero divenute obbligatorie:<br />

tale conclusione appare in effetti non necessaria, ben potendo considerarsi il rispetto<br />

di una determinata norma tecnica sufficiente ad esonerare da responsabilità senza che la<br />

stessa debba considerarsi obbligatoria.<br />

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