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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Il lavoro <strong>del</strong>le donne immigrate come diritto <strong>del</strong>la persona<br />

tuzionale ed è rappresentata dalla legge n. 40 <strong>del</strong> 1998.<br />

Varie sono le leggi successive che regolano la condizione <strong>degli</strong> stranieri<br />

e particolarmente quelle che disciplinano il lavoro <strong>degli</strong> extracomunitari.<br />

Anche se è sempre la giurisprudenza a dare una visione più strettamente<br />

connessa alla realtà attuale <strong>del</strong>le tutele dei diritti <strong>del</strong>le lavoratrici<br />

e dei lavoratori immigrati. In particolare spesso i giudici <strong>del</strong> lavoro<br />

sono chiamati a pronunciarsi in relazione a situazioni di lavoratrici in<br />

attesa di rinnovo di permesso di soggiorno, licenziate illegittimamente<br />

dai datori di lavoro, nelle more <strong>del</strong>la regolarizzazione <strong>del</strong>le colf e <strong>del</strong>le<br />

badanti (Tribunale di Brescia n. 2080/09 <strong>del</strong> 25 settembre 2009), «solo con<br />

la affermazione <strong>del</strong>la sussistenza di un diritto <strong>del</strong> lavoratore alla regolarizzazione<br />

si raggiunge una interpretazione conforme alla Costituzione».<br />

Parimenti il Tribunale di Rimini con ordinanza <strong>del</strong> 27 ottobre 2009<br />

stabilisce che « l’accesso all’occupazione deve, dunque, essere garantito<br />

allo stesso modo al cittadino italiano e al cittadino straniero anche nei<br />

posti di lavoro all’interno <strong>del</strong>la pubblica amministrazione». In altra pronuncia<br />

(Tribunale di Bari 11 maggio 2009 ) in merito al diniego <strong>del</strong> riconoscimento<br />

<strong>del</strong>la invalidità civile per mancato possesso, da parte <strong>del</strong>l’istante,<br />

<strong>del</strong>la carta e/o <strong>del</strong> c.d. permesso di soggiorno, dopo aver richiamato<br />

che: «Sul punto la Corte Costituzionale, dopo essere intervenuta con<br />

la sentenza n. 306/2008 al fine di estendere la concessione <strong>del</strong>la indennità<br />

di accompagnamento anche agli stranieri extracomunitari non in possesso<br />

dei requisiti di reddito stabiliti per la fruizione <strong>del</strong>la carta di soggiorno<br />

(cosi dichiarando l’illegittima costituzionale in parte qua <strong>del</strong>l’art.<br />

80, comma 19, L. n. 388/2000 e <strong>del</strong>l’art. 9, comma 1, D. Lgs. n. 286/1988<br />

e successive modificazioni), è nuovamente intervenuta in subiecta materia<br />

con la recente sentenza n. 11/2009 dichiarando l’illegittimità costituzionale<br />

<strong>del</strong>le medesime previsioni di cui sopra laddove precludono, sempre<br />

agli stranieri extracomunitari, non in possesso dei suddetti requisiti<br />

di reddito, l’accesso alla pensione d’inabilità (evidente essendo nella<br />

specie la disparità di trattamento tra cittadini e stranieri legalmente e non<br />

occasionalmente soggiornanti in Italia). Per cui, in base ad una lettura costituzionalmente<br />

orientata <strong>del</strong>le suddette previsioni, non v’è dubbio che<br />

ad analoghe conclusioni debba pervenirsi anche in relazione all’assegno<br />

d’invalidità civile per cui è giudizio, il quale, com’è noto, è caratterizzato<br />

da finalità e presupposti <strong>del</strong> tutto sovrapponibili alla pensione d’invalidità<br />

<strong>12</strong> .<br />

<strong>12</strong> E. DE FILIPPO, La componente femminile <strong>del</strong>l’immigrazione, in E. PUGLIESE (a cura di),<br />

Rapporto immigrazione, lavoro, sindacato e società, Ediesse, Roma, 2000 , pp. 47-63.<br />

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