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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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Termine di stand still<br />

still provocherebbe un notevole rallentamento <strong>del</strong> procedimento, fin quasi<br />

a raddoppiare la misura dei 35 giorni espressamente prevista dalla<br />

legge nell’articolo in esame. In secondo luogo, si può aggiungere che,<br />

in tal modo, verrebbe sacrificata l’esigenza di un termine certo che il<br />

legislatore comunitario ha inteso introdurre con lo stand still, segnando<br />

un punto fermo a partire dal quale l’amministrazione può validamente<br />

stipulare il contratto, poiché il termine per la stipulazione verrebbe<br />

a dipendere – in ultima analisi – dalla maggiore o minore celerità<br />

<strong>del</strong>l’azione amministrativa nell’attività di controllo dei requisiti ex<br />

art. 48, comma 2 <strong>del</strong> D.lgs. n. 163/2006. In terzo luogo, non si può disattendere<br />

la constatazione per cui – con riguardo al termine di stand<br />

still – il legislatore ha previsto che esso decorra «dall’invio <strong>del</strong>l’ultima <strong>del</strong>le<br />

comunicazioni <strong>del</strong> provvedimento di aggiudicazione» (art. 11, comma 10<br />

<strong>del</strong> D.lgs. n. 163/2006), senza in alcun modo menzionare l’efficacia. In<br />

tal senso, il mero criterio di interpretazione letterale, in omaggio al criterio<br />

ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, suggerisce che, laddove il legislatore<br />

avesse inteso riferirsi al provvedimento efficace di aggiudicazione<br />

definitiva, lo avrebbe chiaramente espresso, come peraltro si riscontra<br />

nella previsione che detta il termine massimo ordinatorio di sessanta<br />

giorni (art. 11, comma 9, D.lgs. n. 163/2006). Detta interpretazione<br />

appare, peraltro, in accordo con la disposizione <strong>del</strong>l’art. 79, co. 5, lett.<br />

a), a tenore <strong>del</strong>la quale l’amministrazione è tenuta a comunicare «l’aggiudicazione<br />

definitiva, tempestivamente e comunque entro un termine non<br />

superiore a cinque giorni (…)». Anche in questa disposizione, che concerne<br />

il medesimo atto, non si fa riferimento alcuno all’intervenuta efficacia<br />

<strong>del</strong>l’aggiudicazione definitiva; e soprattutto si chiarisce che la comunicazione<br />

deve essere tempestiva. Più in generale, va considerato che<br />

il termine di stand still e quello richiesto per l’efficacia <strong>del</strong>l’aggiudicazione<br />

definitiva perseguono finalità non coincidenti: lo stand still è orientato<br />

a garantire la fruttuosità <strong>del</strong>la tutela processuale <strong>del</strong> ricorrente, mentre<br />

l’attesa di efficacia <strong>del</strong>l’aggiudicazione definitiva attiene a profili procedimentali<br />

e serve, prevalentemente, a garantire all’amministrazione<br />

che siano integrati tutti i presupposti per la valida sottoscrizione <strong>del</strong> contratto.<br />

Peraltro, non si può trascurare l’id quod plerumque accidit, e cioè<br />

che la lesione <strong>del</strong>l’interesse <strong>del</strong> concorrente post- graduato appare nella<br />

maggior parte dei casi già chiara al momento <strong>del</strong>l’adozione <strong>del</strong> provvedimento<br />

di aggiudicazione definitiva “semplice”. In tal senso, sussistono<br />

valide ragioni per ritenere che l’interesse a ricorrere sorge, in<br />

generale, in conseguenza <strong>del</strong>la aggiudicazione definitiva, fermo restando<br />

che – ancor più laddove nel successivo, necessario, provvedimento<br />

che dichiara l’efficacia <strong>del</strong>l’aggiudicazione definitiva emergano<br />

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