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12/2010 - Università degli Studi del Molise

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La c.d. confisca allargata. Caratteristiche e limiti di configurabilità<br />

ma faceva dipendere il presupposto soggettivo <strong>del</strong> reato dal verificarsi<br />

di una condizione futura, incerta ed imprevedibile – l’assunzione <strong>del</strong>la<br />

qualità di indagato o di imputato –, in violazione <strong>del</strong> principio di non colpevolezza,<br />

ed in quanto l’inversione <strong>del</strong>l’onere <strong>del</strong>la prova costituiva violazione<br />

<strong>del</strong> diritto di difesa.<br />

La norma, infatti, sanzionava il fatto di coloro che, essendo sottoposti<br />

ad un procedimento penale per l’applicazione di una misura di prevenzione<br />

personale, risultassero, anche per interposta persona fisica o giuridica,<br />

titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o<br />

altre utilità dal valore sproporzionato rispetto al proprio reddito o alla<br />

propria attività economica e dei quali non potessero giustificare la legittima<br />

provenienza.<br />

A seguito <strong>del</strong>la dichiarazione di illegittimità costituzionale, il Governo<br />

ha emanato, qualche giorno prima <strong>del</strong>la pubblicazione <strong>del</strong>la sentenza<br />

<strong>del</strong>la Corte Costituzionale, il d.l. n. <strong>12</strong>3/94, reiterato più volte fino<br />

a giungere all’ultimo d.l. n. 399/94, convertito nella legge n. 501/94, con<br />

il quale, aggiungendo l’art. <strong>12</strong> sexies, ha introdotto una ipotesi speciale<br />

di confisca a carattere obbligatorio.<br />

Con la disposizione normativa in commento, il legislatore ha voluto<br />

perseguire, ancora più incisivamente, l’obbiettivo strategico di fronteggiare<br />

il fenomeno gravissimo <strong>del</strong>la criminalità organizzata anche con<br />

un efficace e necessario strumento di contrasto, quale quello rappresentato<br />

dalle misure di carattere patrimoniale, idonee, sul piano <strong>del</strong>la repressione<br />

e <strong>del</strong>la prevenzione, ad aggredire le ricchezze <strong>del</strong>le organizzazioni<br />

criminali; tentando, in tal modo, di individuare e colpire i patrimoni<br />

sproporzionati rispetto alle attività economiche svolte dagli appartenenti<br />

alle organizzazioni suddette e alle loro capacità di reddito, e, comunque,<br />

illecitamente accumulati e detenuti anche per interposta persona.<br />

La confisca allargata si caratterizza non solo per l’estrema ampiezza<br />

<strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong> provvedimento espropriativo (esteso sino a ricomprendere<br />

tutti i beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato,<br />

o all’attività svolta dal destinatario <strong>del</strong>la sanzione), ma anche per<br />

l’inversione <strong>del</strong>l’onere <strong>del</strong>la prova sul quale si regge l’accertamento <strong>del</strong>l’unico<br />

elemento significativo <strong>del</strong>la fattispecie, ossia il rapporto di sproporzione,<br />

dal momento che il condannato è tenuto a giustificare la provenienza<br />

dei beni, rispetto ai quali la stessa legge introduce una mera presunzione<br />

di illecita accumulazione 10 .<br />

10 In questi termini, SQUILLACI, La confisca “allargata” quale fronte avanzato di neutralizzazione<br />

<strong>del</strong>l’allarme criminalità, in dir. pen. proc., <strong>12</strong>/09, 1525 ss.<br />

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