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La legislazione <strong>di</strong> sostegno<br />

PARTE III: XI CONGRESSO REGIONALE <strong>CISL</strong> LOMBARDIA<br />

L’osservazione comparata suggerisce che i maggiori problemi per i sindacati<br />

si registrano in quei paesi dove la legislazione regola strettamente<br />

le procedure della contrattazione e la vita interna dei sindacati<br />

(Stati Uniti) o interviene in maniera così ampia e pervasiva da lasciare<br />

alla contrattazione spazio solo in termini derogatori e peggiorativi<br />

(Francia). L’equ<strong>il</strong>ibrio migliore sembra quello raggiunto in paesi dove<br />

la legge si limita a determinare un quadro generale <strong>di</strong> regole e ne garantisce<br />

l’applicazione, lasciando all’autonomia contrattuale collettiva<br />

la composizione degli interessi (Svezia).<br />

Così ove vale la regola aurea del “primato dell’autonomia contrattuale”<br />

rispetto sia all’intervento legislativo che al <strong>di</strong>alogo in azienda fra<br />

<strong>di</strong>rezione e consiglio eletto dai lavoratori come in Germania. In quest’ultimo<br />

caso le deroghe dal contratto collettivo non sono ammesse,<br />

se non è lo stesso contratto ad autorizzarle entro i limiti da esso in<strong>di</strong>cati;<br />

dunque un quadro giuri<strong>di</strong>co opposto a quello previsto dal nostro<br />

legislatore con l’articolo 8, che autorizza <strong>di</strong>rettamente le deroghe. Il<br />

quadro giuri<strong>di</strong>co risulta quin<strong>di</strong> fornire un ut<strong>il</strong>e sostegno allo sv<strong>il</strong>uppo<br />

della contrattazione attraverso un <strong>di</strong>vieto (<strong>il</strong> contratto collettivo non è<br />

liberamente derogab<strong>il</strong>e) e una libertà <strong>di</strong> grado superiore (per cui le parti<br />

possono prevedere eccezioni al <strong>di</strong>vieto con accor<strong>di</strong> puntuali).<br />

L’attuale fase politico-sindacale italiana richiede una riprecisazione<br />

dell’idea della legge «<strong>di</strong> sostegno», un concetto introdotto in origine,<br />

circa mezzo secolo fa, per in<strong>di</strong>care una legge volta a creare le con<strong>di</strong>zioni<br />

per agevolare lo sv<strong>il</strong>uppo dell’azione sindacale e della contrattazione.<br />

Nell’uso corrente si intende invece <strong>il</strong> recepimento legislativo del<br />

contenuto <strong>di</strong> un contratto o <strong>di</strong> un accordo sindacale. In entrambi i casi<br />

l’idea <strong>di</strong> sostegno esprime un’insufficiente fiducia verso l’autonomia<br />

delle organizzazioni sindacali. Nel primo caso <strong>il</strong> sindacato è considerato<br />

privo <strong>di</strong> forza nell’accre<strong>di</strong>tare la propria presenza e la propria<br />

azione senza sostegni artificiali ed esterni.<br />

Nel secondo caso perché l’accordo è considerato non sufficientemente<br />

vincolante se non recepito in legge.<br />

La situazione attuale aumenta <strong>il</strong> livello <strong>di</strong> criticità della questione rispetto<br />

al passato. Allora <strong>il</strong> sostegno era riferito al sindacato in senso<br />

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