Scarica il numero 1 di Oggi Domani Anziani - FNP CISL Pensionati ...
Scarica il numero 1 di Oggi Domani Anziani - FNP CISL Pensionati ...
Scarica il numero 1 di Oggi Domani Anziani - FNP CISL Pensionati ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
PARTE II: IL XVII CONGRESSO NAZIONALE <strong>FNP</strong>-<strong>CISL</strong><br />
È in<strong>di</strong>spensab<strong>il</strong>e, inoltre, che <strong>il</strong> loro lavoro sia svolto in maniera sinergica<br />
con <strong>il</strong> Patronato Inas, ut<strong>il</strong>izzandone a pieno i servizi, con l’obiettivo<br />
<strong>di</strong> contribuire ad incrementarne l’attività ed <strong>il</strong> proselitismo<br />
collegato.<br />
PENSIONI DI REVERSIBILITÀ<br />
Poiché la pensione <strong>di</strong> reversib<strong>il</strong>ità ai superstiti è collegata alla contribuzione<br />
versata dal dante causa compresa la copertura dell’evento<br />
morte, oltreché del rischio <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà e vecchiaia, riteniamo che le<br />
percentuali in essere debbano essere rivalutate, quanto meno per i soggetti<br />
privi <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to; questo sia per <strong>il</strong> coniuge titolare <strong>di</strong> pensione <strong>di</strong><br />
reversib<strong>il</strong>ità privo <strong>di</strong> red<strong>di</strong>ti, al quale dovrebbe essere riconosciuta una<br />
percentuale maggiore rispetto a quella attuale del 60%, sia per i figli<br />
e gli altri titolari previsti dalla legge, sempre che siano privi <strong>di</strong> altri<br />
red<strong>di</strong>ti.<br />
Inoltre, la determinazione delle quote <strong>di</strong> pensione <strong>di</strong> reversib<strong>il</strong>ità spettanti<br />
agli aventi <strong>di</strong>ritto, così come previsto dalla l. 903/65 e successive<br />
mo<strong>di</strong>fiche, non tiene conto dei <strong>di</strong>versi mutamenti intervenuti nella società<br />
attuale, soprattutto per quanto attiene le separazioni ed i figli nati<br />
da altra donna rispetto all’ex coniuge superstite.<br />
Ricor<strong>di</strong>amo, infine, che l’introduzione del nuovo sistema <strong>di</strong> calcolo<br />
contributivo ha portato a trattamenti pensionistici meno vantaggiosi<br />
rispetto a quello retributivo, per i quali, pur in presenza <strong>di</strong> importi<br />
irrisori, non c’è alcuna integrazione al minimo che, invece, andrebbe<br />
prevista. Ed infatti, la legge n. 335/95, nell’introdurre <strong>il</strong> sistema<br />
<strong>di</strong> calcolo contributivo, non ha previsto che le pensioni liquidate<br />
con un importo inferiore al minimo venissero integrate, tra queste<br />
le pensioni <strong>di</strong> reversib<strong>il</strong>ità. Quest’ultimi trattamenti riguardano<br />
essenzialmente donne, occupate nei lavori <strong>di</strong> cura e comunque con<br />
retribuzioni e contribuzioni basse, nonché in lavori <strong>di</strong>scontinui. Per<br />
questi trattamenti, quin<strong>di</strong>, sarebbe necessaria una mo<strong>di</strong>fica dell’attuale<br />
<strong>di</strong>sposizione normativa che preveda l’integrazione al trattamento<br />
minimo.<br />
97