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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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omologazione, fa sì che parte della dottrina 361 e della giurisprudenza 362 ritenga applicabileil modello <strong>dei</strong> proce<strong>di</strong>menti in camera <strong>di</strong> consiglio, secondo le forme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito exart. 737 ss. c.p.c., e altra parte della dottrina 363 ritenga invece analogicamente applicabilel'art. 180 l. fall., relativo al concordato preventivo. Quanto alla sospen<strong>di</strong>bilità degli effettidell'accordo 364 , la soluzione negativa resta preferibile: una richiesta <strong>di</strong> sospensionepotrebbe valere come richiesta <strong>di</strong> ripristino della libera aggre<strong>di</strong>bilità del patrimonio deldebitore, ma dal momento che l'effetto protettivo sul patrimonio del debitore (inibizionetemporanea delle azioni sospensive e cautelari) è temporalmente limitato e coessenzialeallo sviluppo del proce<strong>di</strong>mento, non appare modulabile dal giu<strong>di</strong>ce 365 .Aderendo al primo orientamento, gli sno<strong>di</strong> principali del proce<strong>di</strong>mento sono iseguenti: intervenuta la designazione <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce relatore, il presidente fissa un'u<strong>di</strong>enzain camera <strong>di</strong> consiglio per consentire l'esercizio del contrad<strong>di</strong>torio 366 , quantomeno ove sifronteggino l'impren<strong>di</strong>tore e gli opponenti 367 ; tuttavia, anche in assenza <strong>di</strong> opposizioni, ilgiu<strong>di</strong>ce può fissare un'u<strong>di</strong>enza per la comparizione del debitore, ove sia necessario361 FABIANI, cit., 24 osserva che non è applicabile la <strong>di</strong>sciplina del concordato preventivo, dal momentoche non c'è omogeneità della fase processuale decisoria, per la <strong>di</strong>versità <strong>dei</strong> protagonisti e per la <strong>di</strong>versitàdel tipo <strong>di</strong> controllo assegnato al giu<strong>di</strong>ce, che si riflette anche sul modello <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento.362 In questo senso Trib. Milano, 10 novembre 2009 (caso Risanamento). Il Tibunale, esclusa lapossibilità <strong>di</strong> applicare in via analogica le norme sul concordato preventivo, in considerazione dellaspecialità della <strong>di</strong>sciplina del concordato, ritiene applicabili le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.:"in questa ipotesi, quando cioè il provve<strong>di</strong>mento camerale è dalla legge considerato con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>efficacia <strong>di</strong> atti negoziali già posti in essere da privati al <strong>di</strong> fuori del processo, l'intervento del giu<strong>di</strong>ceconcorre alla realizzazione <strong>di</strong> effetti ulteriori che sono <strong>di</strong>rettamente riconducibili a quella futurafattispecie, o all'atto negoziale posto in essere dai privati, inserendosi in una vicenda che nasce e dovràsvilupparsi e concludersi al <strong>di</strong> fuori del processo. Dunque il provve<strong>di</strong>mento camerale non opera infunzione del perfezionamento della fattispecie, nella sua componente negoziale, bensì quale requisitoaffinchè l'atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato già compiuto possa produrre l'effetto ulteriore della esenzione darevocatoria ex art. 67 l. fall. L'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> omologato resta così espressione sotto ilprofilo contenutistico, dell'autonomia privata, anche una volta intervenuta l'omologa".363 FRASCAROLI SANTI, cit., 151. L'Autrice sostiene che gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>rientrano nell'ambito delle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali, donde l'applicabilità dell'art. 180 l. fall. Nello stessosenso: ZANICHELLI, cit., 616; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2008, 342; GUERRERA, Lesoluzioni concordatarie, in AA VV, Diritto fallimentare, Milano, 2008, 176.364 In questo senso SCARSELLI, cit., 474.365 FABIANI, cit., 24.366 NARDECCHIA, Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giuris<strong>di</strong>zionale, cit., 72.367 D'AMBROSIO, cit., 1815 afferma che il Tribunale dovrà pronunciare un decreto <strong>di</strong> fissazion<strong>ed</strong>'u<strong>di</strong>enza, <strong>di</strong>sponendo che lo stesso, unitamente al ricorso dell'opponente, sia notificato al debitore,lasciando un lasso <strong>di</strong> tempo tra notifica e u<strong>di</strong>enza, per consentire al debitore un adeguato esercizio del<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa. Nel decreto <strong>di</strong> fissazione d'u<strong>di</strong>enza, il Tribunale dovrà anche fissare <strong>dei</strong> termini alle partiper il deposito <strong>di</strong> memorie <strong>di</strong>fensive contenenti eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio e perl'in<strong>di</strong>cazione <strong>dei</strong> mezzi istruttori e <strong>dei</strong> documenti prodotti.99

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