ossia un intervento che non legittima alla proposizione <strong>di</strong> domande <strong>ed</strong> eccezioni autonome,sempre sorretto da un interesse alla decisione.Per quanto riguarda la legittimazione passiva, questa è certa per il debitore 355 .L'omologazione non presuppone sempre la sussistenza <strong>di</strong> opposizioni, ma è dovutaanche in assenza <strong>di</strong> queste 356 nè il precetto è derogabile da una <strong>di</strong>fforme volontà delle parti:il proce<strong>di</strong>mento non può essere accelerato pur in presenza <strong>di</strong> consenso unanime, perchè visono legittimati anche i non cre<strong>di</strong>tori. Tuttavia sull'effettiva necessarietà dell'omologazioneoccorre intendersi: tra le parti gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> sono già efficaci fin dal momento della stipula (el'omologa può al massimo fungere da con<strong>di</strong>cio iuris), mentre il decreto <strong>di</strong> omologa èfunzionale a rendere efficace nei confronti <strong>di</strong> terzi l'accordo stipulato tra impren<strong>di</strong>tore ecre<strong>di</strong>tori, che significa consentire l'applicazione della causa <strong>di</strong> esonero dall'azionerevocatoria nei limiti <strong>di</strong> cui all'art. 67, comma terzo, lett. e) l. fall. 357L'art. 182-bis non specifica i possibili motivi per l'opposizione; questi potrebberoriguardare sia gli aspetti formali, sia il merito dell'accordo 358 .Il termine per proporre opposizione è <strong>di</strong> trenta giorni, che decorrono dalla data <strong>di</strong>pubblicazione nel Registro delle Imprese; il termine – nonostante la brevità che minal'effettiva garanzia ad un efficace <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa 359 - si ritiene perentorio, ma si applica lasospensione feriale, dal momento che si rientra nella previsione generale dell'art. 1 della l.742 del 1969 360 .Circa il proce<strong>di</strong>mento, l'art. 182-bis afferma che si svolge in camera <strong>di</strong> consiglio; ilfatto che manchi nella norma il riferimento a qualsiasi specifica <strong>di</strong>sciplina del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>355 FABIANI, cit., 23 afferma che invece è meno certa per altri soggetti, quali i cre<strong>di</strong>tori aderenti, dalmomento che in realtà con l'omologa non si chi<strong>ed</strong>e la caducazione dell'accordo, ma che esso non producaeffetti nei confronti <strong>dei</strong> terzi. In senso contrario: SCARSELLI, Le sistemazioni stragiu<strong>di</strong>ziali (ovvero gli<strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> e i piani <strong>di</strong> risanamento delle esposizioni debitorie), in Manuale <strong>di</strong><strong>di</strong>ritto fallimentare, Milano, 2007, 474.356 In questo senso: D'AMBROSIO, cit., 1815; AMBROSINI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> nellanuova legge fallimentare: prime riflessioni, in Fallimento, 2005, 2555; FERRO, cit., 1435; VALERIO, cit.,683.357 SCIUTO, cit., 213. La mancanza <strong>di</strong> omologa riporta i contraenti alle regole del <strong>di</strong>ritto privato (v.FRASCAROLI SANTI, cit., 213).358 FRASCAROLI SANTI, cit., 147.359 VERNA, Sugli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> ex art. 182-bis l. fall., in Dir. fall., 2005, I, 872 ss.360 FRASCAROLI SANTI, cit., 149. Nello stesso senso: D'AMBROSIO, cit., 1819; NARDECCHIA,Osservazioni, nota a Trib. Enna, 27 settembre 2006, in Fallimento, 2007, 195, il quale osserva che lasospensione feriale si applica alla giuris<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria in senso lato, compresi quei giu<strong>di</strong>zi in cui inambito camerale possono essere regolate situazioni giuri<strong>di</strong>che soggettive, identificabili come <strong>di</strong>rittisoggettivi.98
omologazione, fa sì che parte della dottrina 361 e della giurisprudenza 362 ritenga applicabileil modello <strong>dei</strong> proce<strong>di</strong>menti in camera <strong>di</strong> consiglio, secondo le forme del co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> rito exart. 737 ss. c.p.c., e altra parte della dottrina 363 ritenga invece analogicamente applicabilel'art. 180 l. fall., relativo al concordato preventivo. Quanto alla sospen<strong>di</strong>bilità degli effettidell'accordo 364 , la soluzione negativa resta preferibile: una richiesta <strong>di</strong> sospensionepotrebbe valere come richiesta <strong>di</strong> ripristino della libera aggre<strong>di</strong>bilità del patrimonio deldebitore, ma dal momento che l'effetto protettivo sul patrimonio del debitore (inibizionetemporanea delle azioni sospensive e cautelari) è temporalmente limitato e coessenzialeallo sviluppo del proce<strong>di</strong>mento, non appare modulabile dal giu<strong>di</strong>ce 365 .Aderendo al primo orientamento, gli sno<strong>di</strong> principali del proce<strong>di</strong>mento sono iseguenti: intervenuta la designazione <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>ce relatore, il presidente fissa un'u<strong>di</strong>enzain camera <strong>di</strong> consiglio per consentire l'esercizio del contrad<strong>di</strong>torio 366 , quantomeno ove sifronteggino l'impren<strong>di</strong>tore e gli opponenti 367 ; tuttavia, anche in assenza <strong>di</strong> opposizioni, ilgiu<strong>di</strong>ce può fissare un'u<strong>di</strong>enza per la comparizione del debitore, ove sia necessario361 FABIANI, cit., 24 osserva che non è applicabile la <strong>di</strong>sciplina del concordato preventivo, dal momentoche non c'è omogeneità della fase processuale decisoria, per la <strong>di</strong>versità <strong>dei</strong> protagonisti e per la <strong>di</strong>versitàdel tipo <strong>di</strong> controllo assegnato al giu<strong>di</strong>ce, che si riflette anche sul modello <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento.362 In questo senso Trib. Milano, 10 novembre 2009 (caso Risanamento). Il Tibunale, esclusa lapossibilità <strong>di</strong> applicare in via analogica le norme sul concordato preventivo, in considerazione dellaspecialità della <strong>di</strong>sciplina del concordato, ritiene applicabili le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.:"in questa ipotesi, quando cioè il provve<strong>di</strong>mento camerale è dalla legge considerato con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong>efficacia <strong>di</strong> atti negoziali già posti in essere da privati al <strong>di</strong> fuori del processo, l'intervento del giu<strong>di</strong>ceconcorre alla realizzazione <strong>di</strong> effetti ulteriori che sono <strong>di</strong>rettamente riconducibili a quella futurafattispecie, o all'atto negoziale posto in essere dai privati, inserendosi in una vicenda che nasce e dovràsvilupparsi e concludersi al <strong>di</strong> fuori del processo. Dunque il provve<strong>di</strong>mento camerale non opera infunzione del perfezionamento della fattispecie, nella sua componente negoziale, bensì quale requisitoaffinchè l'atto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato già compiuto possa produrre l'effetto ulteriore della esenzione darevocatoria ex art. 67 l. fall. L'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> omologato resta così espressione sotto ilprofilo contenutistico, dell'autonomia privata, anche una volta intervenuta l'omologa".363 FRASCAROLI SANTI, cit., 151. L'Autrice sostiene che gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>rientrano nell'ambito delle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali, donde l'applicabilità dell'art. 180 l. fall. Nello stessosenso: ZANICHELLI, cit., 616; GUGLIELMUCCI, Diritto fallimentare, Torino, 2008, 342; GUERRERA, Lesoluzioni concordatarie, in AA VV, Diritto fallimentare, Milano, 2008, 176.364 In questo senso SCARSELLI, cit., 474.365 FABIANI, cit., 24.366 NARDECCHIA, Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giuris<strong>di</strong>zionale, cit., 72.367 D'AMBROSIO, cit., 1815 afferma che il Tribunale dovrà pronunciare un decreto <strong>di</strong> fissazion<strong>ed</strong>'u<strong>di</strong>enza, <strong>di</strong>sponendo che lo stesso, unitamente al ricorso dell'opponente, sia notificato al debitore,lasciando un lasso <strong>di</strong> tempo tra notifica e u<strong>di</strong>enza, per consentire al debitore un adeguato esercizio del<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa. Nel decreto <strong>di</strong> fissazione d'u<strong>di</strong>enza, il Tribunale dovrà anche fissare <strong>dei</strong> termini alle partiper il deposito <strong>di</strong> memorie <strong>di</strong>fensive contenenti eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio e perl'in<strong>di</strong>cazione <strong>dei</strong> mezzi istruttori e <strong>dei</strong> documenti prodotti.99
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f