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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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dovrebbe allora bilanciare le asimmetrie informative che potrebbero configurarsi tra ifinanziatori più informati, come le banche, e quelli meno informati, come i cre<strong>di</strong>toricommerciali e i fornitori.Inoltre l'art. 182-bis, comma secondo, l. fall. impone la pubblicazione e il depositodegli <strong>accor<strong>di</strong></strong> nel Registro delle Imprese. La <strong>di</strong>sposizione promuove condotte piùtrasparenti in occasione della negoziazione <strong>di</strong> soluzioni della crisi d'impresa e sanziona,me<strong>di</strong>atamente, i comportamenti opportunistici in danno degli altri cre<strong>di</strong>tori e <strong>dei</strong> terzi. Ilnostro <strong>di</strong>ritto positivo richi<strong>ed</strong>e all'impren<strong>di</strong>tore-debitore che si trovi in crisi e tuttaviaintenda proseguire l'attività d'impresa, <strong>di</strong> mettere i propri cre<strong>di</strong>tori a conoscenza dellapropria situazione economico-finanziaria. Qualora l'impren<strong>di</strong>tore che proponga un piano <strong>di</strong>risanamento non metta a <strong>di</strong>sposizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori oblati informazioni sufficienti acompiere una valutazione con piena cognizione delle alternative possibili e su base <strong>di</strong>parità, egli si rende inadempiente ad obbligazioni <strong>di</strong> fonte legale, con conseguentepossibilità per il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> chi<strong>ed</strong>ere l'adempimento, anche coattivo 241 .Peraltro, speculare al dovere <strong>di</strong> informativa in capo al cre<strong>di</strong>tore, sussiste un dovere<strong>di</strong> riservatezza in capo ai cre<strong>di</strong>tori, che non potranno rendere note le informazioni ricevutein<strong>di</strong>scriminatamente a danno del debitore 242 , ma potranno scambiarle tra loro 243 . Il dovere<strong>di</strong> buona f<strong>ed</strong>e nello scambio delle informazioni si può considerare <strong>di</strong> natura contrattuale241 BOGGIO, cit., 176.242 BOGGIO, cit., 177 osserva che tendenzialmente la prima comunicazione del debitore-impren<strong>di</strong>torecirca le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> rispettare i termini <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong> solito viene espressa in termini generici e ciò fa sìche non possa si possa configurare a carico del ricevente un vero e proprio obbligo <strong>di</strong> astensione dallibero utilizzo delle notizie in esse contenute. Tuttavia, la situazione cambia se le informazioni non sono<strong>di</strong> dominio pubblico, quando abbiano un contenuto tale che, se rese note, possono arrecare un dannoall'impren<strong>di</strong>tore e siano state trasmesse al cre<strong>di</strong>tore in adempimento <strong>di</strong> quel dovere <strong>di</strong> comunicazione <strong>dei</strong>fatti rilevanti per l'esecuzione del rapporto contrattuale. In quest'ultimo caso sarebbe imposto al cre<strong>di</strong>toreun certo grado <strong>di</strong> riservatezza: egli non potrà mettere i terzi a conoscenza delle informazioni, ma potràfarne uso, sospendendo l'esecuzione della propria prestazione, richi<strong>ed</strong>ere l'adempimento del debitore <strong>ed</strong>eventualmente domandare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento. Nel caso ulteriore in cui l'impren<strong>di</strong>tore abbiacomunicato ai propri cre<strong>di</strong>tori informazioni sulla propria situazione economico-finananziaria e questiabbiano posto in essere delle condotte positive, non in contrasto con il programma pre<strong>di</strong>spostodall'impren<strong>di</strong>tore, si può considerare che sussista la volontà del cre<strong>di</strong>tore alla proposta <strong>di</strong> rinegoziazione,fino alla conclusione <strong>di</strong> un pactum de non petendo. In quest'ultimo caso l'utilizzo da parte del cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong>informazioni riservate per proc<strong>ed</strong>ere, ad esempio, al recupero in<strong>di</strong>viduale, dovrebbero essere consideratein contrasto con il principio della buona f<strong>ed</strong>e in executivis e dunque l'impren<strong>di</strong>tore potrebbe opporsi, conla conseguenza che il cre<strong>di</strong>to oggetto dell'azione del cre<strong>di</strong>tore dovrebbe essere qualificatotemporaneamente non esigibile.243 Secondo BOGGIO, cit., 179 ciascun soggetto che partecipi alla negoziazione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong>salvataggio, salvo che non sia vincolato da qualche <strong>di</strong>sposizione legale o contrattuale al segreto, è tenutoa trasmettere anche agli altri le informazioni in suo possesso rilevanti per accettare o meno la proposta.73

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