capo al debitore, a fortiori non esistono prescrizioni sul contenuto dell'informativa stessa.Tuttavia, dall'applicazione <strong>di</strong> un generale principio <strong>di</strong> buona f<strong>ed</strong>e 235 , si possono farderivare alcuni corollari: il debitore dovrebbe essere messo in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> valutare lanormativa applicabile, in fase <strong>di</strong> stipula dell'accordo e poi <strong>di</strong> sua successiva esecuzione, ele rinunce che dovrà sopportare in prima persona per poterle "pesare" rispetto a quell<strong>ed</strong>egli altri cre<strong>di</strong>tori 236 ; inoltre l'informazione dovrà essere tempestiva, in modo da garantireil tempo utile per la formazione della volontà 237 . D'altronde che il legislatore avvertal'esigenza <strong>di</strong> garantire la trasparenza nella negoziazione è <strong>di</strong>mostrato dalla previsionelegislativa <strong>di</strong> un obbligo <strong>di</strong> pubblicità dell'accordo, per il quale l'art. 182-bis prev<strong>ed</strong>e ildeposito e la pubblicazione nel Registro delle Imprese. Non solo: in caso <strong>di</strong> successivofallimento, si possono infatti ravvisare i presupposti per l'imputazione <strong>di</strong> bancarottapreferenziale qualora emerga che il debitore abbia agito in stato <strong>di</strong> insolvenza e questa nonsia stata rimossa dall'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> a causa <strong>di</strong> singoli inadempimenti. Sulpunto è intervenuta la l. 122/2010 (sul punto ve<strong>di</strong> capitolo II, paragrafo 10).Tutti i cre<strong>di</strong>tori dovrebbero essere messi a conoscenza delle stesse informazioni: laparità informativa è essenziale e deriva dal principio <strong>di</strong> buona f<strong>ed</strong>e, anche se normalmente,nella prassi, le asimmetrie informative sono rilevanti. Infatti, nel ceto cre<strong>di</strong>torio le bancherappresentano sicuramente la componente più informata, anche per gli strumenti a<strong>di</strong>sposizione 238 , come la Centrale <strong>dei</strong> Rischi presso la Banca d'Italia. Benchè nel nostroor<strong>di</strong>namento, in materia <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, non sia espressamenteco<strong>di</strong>ficato il principio del good faith 239 , esso deve comunque considerarsi operante 240 :affinchè i cre<strong>di</strong>tori siano messi a conoscenza delle m<strong>ed</strong>esime informazioni, il debitore235 Sull'applicazione del principio <strong>di</strong> buona f<strong>ed</strong>e negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> si v<strong>ed</strong>a MOLINARI, <strong>Gli</strong><strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> ex art. 182-bis l. fall. e i gruppi <strong>di</strong> imprese, in Trattato delleproc<strong>ed</strong>ure concorsuali a cura <strong>di</strong> GHIA, PICCININI, SEVERINI, Torino, 2011, 671 e <strong>di</strong>ffusamente BOGGIO,cit., 174.236 Tuttavia si noti come in uno stu<strong>di</strong>o effettuato intervistando un campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci <strong>dei</strong> principaliTribunali italiani, ben il 64% <strong>di</strong> questi ha espresso l'opinione che non sia necessario che il proponent<strong>ed</strong>ocumenti <strong>di</strong> aver informato ciascun cre<strong>di</strong>tore del trattamento riservato agli altri (VELLA, BRUNI,D'AQUINO, Consenso <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e revocabilità della proposta, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>,in Concordato preventivo concordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO,RUGGIERO, DI CARLO, Torino, 2009, 444).237 BOGGIO, cit., 171 ss.238 Si noti tra l'altro che il Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Comportamento dell'ABI prev<strong>ed</strong>e che le banche si comunichino traloro notizie <strong>di</strong> rilievo per l'assunzione <strong>di</strong> decisioni relative all'esercizio <strong>dei</strong> propri <strong>di</strong>ritti verso il cre<strong>di</strong>tore.239 Previsto nella section 1129 U.S.C.240 Sul punto DI MAJO, cit., 671.72
dovrebbe allora bilanciare le asimmetrie informative che potrebbero configurarsi tra ifinanziatori più informati, come le banche, e quelli meno informati, come i cre<strong>di</strong>toricommerciali e i fornitori.Inoltre l'art. 182-bis, comma secondo, l. fall. impone la pubblicazione e il depositodegli <strong>accor<strong>di</strong></strong> nel Registro delle Imprese. La <strong>di</strong>sposizione promuove condotte piùtrasparenti in occasione della negoziazione <strong>di</strong> soluzioni della crisi d'impresa e sanziona,me<strong>di</strong>atamente, i comportamenti opportunistici in danno degli altri cre<strong>di</strong>tori e <strong>dei</strong> terzi. Ilnostro <strong>di</strong>ritto positivo richi<strong>ed</strong>e all'impren<strong>di</strong>tore-debitore che si trovi in crisi e tuttaviaintenda proseguire l'attività d'impresa, <strong>di</strong> mettere i propri cre<strong>di</strong>tori a conoscenza dellapropria situazione economico-finanziaria. Qualora l'impren<strong>di</strong>tore che proponga un piano <strong>di</strong>risanamento non metta a <strong>di</strong>sposizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori oblati informazioni sufficienti acompiere una valutazione con piena cognizione delle alternative possibili e su base <strong>di</strong>parità, egli si rende inadempiente ad obbligazioni <strong>di</strong> fonte legale, con conseguentepossibilità per il cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> chi<strong>ed</strong>ere l'adempimento, anche coattivo 241 .Peraltro, speculare al dovere <strong>di</strong> informativa in capo al cre<strong>di</strong>tore, sussiste un dovere<strong>di</strong> riservatezza in capo ai cre<strong>di</strong>tori, che non potranno rendere note le informazioni ricevutein<strong>di</strong>scriminatamente a danno del debitore 242 , ma potranno scambiarle tra loro 243 . Il dovere<strong>di</strong> buona f<strong>ed</strong>e nello scambio delle informazioni si può considerare <strong>di</strong> natura contrattuale241 BOGGIO, cit., 176.242 BOGGIO, cit., 177 osserva che tendenzialmente la prima comunicazione del debitore-impren<strong>di</strong>torecirca le <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> rispettare i termini <strong>di</strong> pagamento <strong>di</strong> solito viene espressa in termini generici e ciò fa sìche non possa si possa configurare a carico del ricevente un vero e proprio obbligo <strong>di</strong> astensione dallibero utilizzo delle notizie in esse contenute. Tuttavia, la situazione cambia se le informazioni non sono<strong>di</strong> dominio pubblico, quando abbiano un contenuto tale che, se rese note, possono arrecare un dannoall'impren<strong>di</strong>tore e siano state trasmesse al cre<strong>di</strong>tore in adempimento <strong>di</strong> quel dovere <strong>di</strong> comunicazione <strong>dei</strong>fatti rilevanti per l'esecuzione del rapporto contrattuale. In quest'ultimo caso sarebbe imposto al cre<strong>di</strong>toreun certo grado <strong>di</strong> riservatezza: egli non potrà mettere i terzi a conoscenza delle informazioni, ma potràfarne uso, sospendendo l'esecuzione della propria prestazione, richi<strong>ed</strong>ere l'adempimento del debitore <strong>ed</strong>eventualmente domandare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento. Nel caso ulteriore in cui l'impren<strong>di</strong>tore abbiacomunicato ai propri cre<strong>di</strong>tori informazioni sulla propria situazione economico-finananziaria e questiabbiano posto in essere delle condotte positive, non in contrasto con il programma pre<strong>di</strong>spostodall'impren<strong>di</strong>tore, si può considerare che sussista la volontà del cre<strong>di</strong>tore alla proposta <strong>di</strong> rinegoziazione,fino alla conclusione <strong>di</strong> un pactum de non petendo. In quest'ultimo caso l'utilizzo da parte del cre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong>informazioni riservate per proc<strong>ed</strong>ere, ad esempio, al recupero in<strong>di</strong>viduale, dovrebbero essere consideratein contrasto con il principio della buona f<strong>ed</strong>e in executivis e dunque l'impren<strong>di</strong>tore potrebbe opporsi, conla conseguenza che il cre<strong>di</strong>to oggetto dell'azione del cre<strong>di</strong>tore dovrebbe essere qualificatotemporaneamente non esigibile.243 Secondo BOGGIO, cit., 179 ciascun soggetto che partecipi alla negoziazione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong>salvataggio, salvo che non sia vincolato da qualche <strong>di</strong>sposizione legale o contrattuale al segreto, è tenutoa trasmettere anche agli altri le informazioni in suo possesso rilevanti per accettare o meno la proposta.73
- Page 1 and 2:
Gli accordi di ristrutturazione dei
- Page 3 and 4:
Gli accordi di ristrutturazione dei
- Page 5 and 6:
preregolamentare l’assoggettament
- Page 7 and 8:
occupazionali; la tutela dell'inter
- Page 9 and 10:
soluzione concordata 20 .In effetti
- Page 11 and 12:
vigore il 16 luglio 2006 (seguiti d
- Page 13 and 14:
tipizzazione normativa della figura
- Page 15 and 16:
modalità con le quali l'autonomia
- Page 17 and 18:
Per quanto propriamente concerne la
- Page 19 and 20:
l'accordo oppure quest'ultimo può
- Page 21 and 22:
Al contempo, alcuni creditori, pur
- Page 23 and 24: Si può invece considerare ormai ar
- Page 25 and 26: creditorio, vi è tuttavia coessenz
- Page 27 and 28: assumano alcuna veste giuridicament
- Page 29 and 30: prevedere tanto interventi sul pass
- Page 31 and 32: nella speranza che la continuazione
- Page 33 and 34: 5.1. Le clausole degli accordi di r
- Page 35 and 36: Le condizioni di consolidamento rig
- Page 37 and 38: − sottoposizione dell'impresa all
- Page 39 and 40: − il divieto di costituire sui be
- Page 41 and 42: incorrere nel divieto di concession
- Page 43 and 44: dell'advisor, ma nel momento in cui
- Page 45 and 46: quello considerato in questa sede,
- Page 47 and 48: iferimento alla sua idoneità ad as
- Page 49 and 50: suscettibili di mutamento come ad e
- Page 51 and 52: d’impresa”, ha assorbito la fil
- Page 53 and 54: quella di garantirsi il consenso de
- Page 55 and 56: di fuori della procedura di insolve
- Page 57 and 58: evocatoria per gli atti compiuti in
- Page 59 and 60: della procedura.La finalità conser
- Page 61 and 62: Capitolo IIDisciplina positivaSomma
- Page 63 and 64: all'imprenditore agricolo l'applica
- Page 65 and 66: proprio stato di decozione 197 , ch
- Page 67 and 68: inattuabile 203 .Quanto al metodo d
- Page 69 and 70: successive 215 , purchè non incomp
- Page 71 and 72: orientamento ha avuto un limitato s
- Page 73: considerazione riservato a queste u
- Page 77 and 78: proprietà o in possesso del debito
- Page 79 and 80: dovrebbe essere pubblicata anche la
- Page 81 and 82: Occorre precisare che l'efficacia d
- Page 83 and 84: il regolare pagamento dei creditori
- Page 85 and 86: ealisticità dello scenario ipotizz
- Page 87 and 88: sia gli uni che gli altri sono espr
- Page 89 and 90: 5. Effetti dell'accordo nella fase
- Page 91 and 92: Ulteriore aspetto problematico è d
- Page 93 and 94: dell’accordo, depositando presso
- Page 95 and 96: accordo di ristrutturazione dei deb
- Page 97 and 98: non siano concordati 339 . In altre
- Page 99 and 100: A differenza del concordato prevent
- Page 101 and 102: omologazione, fa sì che parte dell
- Page 103 and 104: verifica di merito o quantomeno di
- Page 105 and 106: conclusi erano destinati a trovare
- Page 107 and 108: dell'omologa 397 .7. L'esecuzione d
- Page 109 and 110: (tipicamente per dolo del proponent
- Page 111 and 112: In caso l'accordo venga risolto e s
- Page 113 and 114: procedimenti; appare però forse pi
- Page 115 and 116: dell'insolvenza: l'insolvenza non c
- Page 117 and 118: dei debiti estranei ad evidenziare
- Page 119 and 120: Occorre poi domandarsi se tutti gli
- Page 121 and 122: 9.2. La prededucibilità dei credit
- Page 123 and 124: credito venga ammesso al passivo in
- Page 125 and 126:
dell’impresa, specie di sotto for
- Page 127 and 128:
parrebbe che la prededuzione assist
- Page 129 and 130:
La logica della nuova disciplina è
- Page 131 and 132:
non iscritti a ruolo 499 ; per le e
- Page 133 and 134:
nonostante il legislatore abbia com
- Page 135 and 136:
infragruppo, aumenti di capitale, d
- Page 137 and 138:
gruppo Zunino, collegati a loro vol
- Page 139 and 140:
Capitolo IIIEffettività dell'istit
- Page 141 and 142:
− dilatorio− novativoSi precisa
- Page 143 and 144:
liquidatorio con patto remissorio.2
- Page 145 and 146:
imborso; nuove garanzie per il fina
- Page 147 and 148:
i) non ridurre il capitale sociale;
- Page 149 and 150:
Vi sono sette creditori partecipant
- Page 151 and 152:
L'esposizione complessiva è di 10
- Page 153 and 154:
società, oltre al 10% del totale d
- Page 155 and 156:
L'accordo è stato sottoscritto da
- Page 157 and 158:
altre società, impegno a sostenere
- Page 159 and 160:
4.3. Immobiliare Briantea 2000 s.r.
- Page 161 and 162:
in realtà funzionale alla liquidaz
- Page 163 and 164:
parziale dei suddetti crediti, rinu
- Page 165 and 166:
omologa.Clausola risolutiva espress
- Page 167 and 168:
giorni dall'approvazione; le relazi
- Page 169 and 170:
− all'amministrazione finanziaria
- Page 171 and 172:
Operazione di grande interesse, per
- Page 173 and 174:
partecipazione totalitaria in una s
- Page 175 and 176:
creditori estranei all'accordo, e c
- Page 177 and 178:
prodotti creditizi e brokeraggio as
- Page 179 and 180:
soggetto a fallimento), l'attuabili
- Page 181 and 182:
sostenibile la tesi della natura me
- Page 183 and 184:
dichiaratamente liquidatorio, di cu
- Page 185 and 186:
BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
- Page 187 and 188:
BONELLI, Nuove esperienze nella sol
- Page 189 and 190:
CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
- Page 191 and 192:
CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
- Page 193 and 194:
FABIANI, Gli accordi di ristruttura
- Page 195 and 196:
FISCHETTI, Osservazioni in tema di
- Page 197 and 198:
GUERRA, Ristrutturazione del debito
- Page 199 and 200:
LÌN, The information content of a
- Page 201 and 202:
MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
- Page 203 and 204:
PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
- Page 205 and 206:
RAIS, Brevi appunti in tema di modi
- Page 207 and 208:
SCIUTO, Effetti legali e negoziali
- Page 209 and 210:
VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f