Il deposito degli atti va effettuato presso il tribunale competente a decidere larichiesta <strong>di</strong> omologazione, ossia, come chiarito con le mo<strong>di</strong>fiche apportate dalla l.122/2010, quello presso il quale l'impresa ha la s<strong>ed</strong>e principale 254 , da intendersi comeluogo ove l'impresa svolge l'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e amministrazione dell'impresa.Quanto alla pubblicazione nel registro delle imprese, trattandosi <strong>di</strong> adempimentoformale, ricollegabile alla pubblicità informativa dell'impresa 255 (ex art. 2199 c.c.), sidovrebbe effettuare presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'impresa è iscritta 256 . Inrelazione al controllo del conservatore del registro delle imprese sugli atti da iscrivere,occorre precisare che esso deve riguardare i requisiti formali e quin<strong>di</strong> la corrispondenzatipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità <strong>di</strong>accertamento sostanziale 257 . La mancata pubblicazione comporta la non omologabilità delm<strong>ed</strong>esimo, per mancata rispondenza dell'accordo ai requisiti <strong>di</strong> legge 258 . La pubblicazion<strong>ed</strong>eve essere effettuata a domanda del titolare dell'impresa o dell'amministratore <strong>di</strong>società 259 . Oggetto della pubblicazione è l'accordo; anche se non esplicitamente richiesto,254 Prima del chiarimento intervenuto con la l. 122/2010 si contrapponevano due <strong>di</strong>versi in<strong>di</strong>rizzi. Ilprimo, confermato con la l. 122/2010, in<strong>di</strong>viduava il tribunale competente in quello in cui l'impresa ha las<strong>ed</strong>e principale, basandosi sul rinvio dell'art. 182-bis all'art. 161 l. fall. In giurisprudenza: Trib. Monza, 24ottobre 2007. Si noti che secondo la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità in ambito concorsuale vi è unapresunzione <strong>di</strong> coincidenza della s<strong>ed</strong>e principale dell'impresa con la s<strong>ed</strong>e legale della stessa, salvo provacontraria (ex multis Cass., 18 maggio 2006, n. 11732; Cass. 11 marzo 2005, n. 5391). In dottrina in questosenso: FRASCAROLI SANTI, cit., 136; ZANICHELLI, cit., 610. Il secondo orientamento in<strong>di</strong>viduava ilTribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria s<strong>ed</strong>e legale come competente ai fini del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>omologazione degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>. Questo orientamento valorizzava il principiodell'autonomia degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> rispetto al concordato preventivo, ritenendo il richiamoall'art. 161 da intendere in senso restrittivo. In questo senso in giurisprudenza: Trib. Bari, 21 novembre2005; Trib. Brescia, 22 febbraio 2006, in Fall., 2006, 669; Trib. Roma, 16 ottobre 2006 su www.ilcaso.it;Trib. Milano, 24 gennaio 2007. In dottrina: PRESTI, cit., 559; NARDECCHIA, cit., 704.255 DI MAJO, cit., 687 afferma che ove dovesse applicarsi il regime della pubblicità proprio degli atti e<strong>dei</strong> fatti per cui vi è obbligo <strong>di</strong> iscrizione (art. 2188 c.c.), si dovrebbe trattare <strong>di</strong> pubblicità notizia, coneffetto dell'inopponibilità a terzi degli atti e fatti non iscritti (art. 2191 c.c.).256 FABIANI, cit., 11.257 In questo senso FRASCAROLI SANTI, cit., 130 che richiama la pronuncia del Trib. Padova, 16febbraio 2007, in Fallimento, 2007, 327; PRESTI, cit., 572.258 V. App. Trieste, 4 settembre 2007, in Dir. fall., 2008, 297 ss.259 NARDECCHIA, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, nota a Trib. Brescia 22 febbraio 2006, inFallimento, 2006, 670. È evidente che la semplificazione operata dalla normativa che prev<strong>ed</strong>e da un lato icre<strong>di</strong>tori e dall'altro un impren<strong>di</strong>tore genericamente inteso, non tiene conto <strong>di</strong> tutte quelle problematicheche sono proprie degli enti associativi i quali assumono determinazioni con meccanismi del tuttopeculiari. Infatti, tanto ex latere debitoris quanto ex latere cre<strong>di</strong>toris la possibilità che protagonisti <strong>di</strong> unaccordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> siano singoli impren<strong>di</strong>tori commerciali e singoli cre<strong>di</strong>tori, nonorganizzati in forma associata, rappresenta un vero e proprio "caso <strong>di</strong> scuola". Molto più frequentement<strong>ed</strong>ebitore e cre<strong>di</strong>tore sono società, per lo più <strong>di</strong> capitali, che nell'espletamento della propria attivitàd'impresa contraggono obbligazioni e conseguentemente si trovano nella posizione <strong>di</strong> "dover dare" o76
dovrebbe essere pubblicata anche la relazione del professionista, al fine <strong>di</strong> assicuraremaggiori garanzie <strong>di</strong> trasparenza e <strong>di</strong> informazione ai cre<strong>di</strong>tori 260 ."dover ricevere". Dal punto <strong>di</strong> vista formale la competenza alla sottoscrizione dell'accordo spetta alrappresentante legale, che nella s.r.l. può essere l'amministratore unico, il presidente del consiglio <strong>di</strong>amministrazione o un amministratore dotato <strong>di</strong> poteri <strong>di</strong>sgiunti, mentre nella s.p.a. può essere anche ilpresidente del consiglio <strong>di</strong> gestione. Deve poi essere operata una <strong>di</strong>stinzione. Nella società che partecipaall'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> in qualità <strong>di</strong> soggetto cre<strong>di</strong>tore operazioni come la remissione del debito, latransazione, la <strong>di</strong>lazione <strong>di</strong> pagamento, l'impegno <strong>di</strong> eseguire ulteriori forniture <strong>di</strong> merce o l'erogazione <strong>di</strong>nuova finanza possono rappresentare atti <strong>di</strong> normale amministrazione e come tali, salvo che l'attocostitutivo le riservi ai soci, saranno <strong>di</strong> competenza degli amministratori. Per la società che, invece,prende parte all'accordo come soggetto debitore, vanno operate considerazioni ulteriori. Anche in questocaso la problematica <strong>di</strong> fondo ruota attorno alla ripartizione <strong>di</strong> competenze tra l'organo amministrativo e<strong>di</strong> soci e, più nello specifico, si incentra sull'in<strong>di</strong>viduazione <strong>dei</strong> casi e delle circostanze cui scelte <strong>di</strong>gestione debbano essere rimesse a coloro che detengono partecipazioni in capitale. A questo riguardo,sembra necessario operare <strong>dei</strong> <strong>di</strong>stinguo tra i vari tipi <strong>di</strong> società, regolati, in alcuni casi, da <strong>di</strong>versi regimie ripartizioni <strong>di</strong> competenze. Per quanto concerne la s.r.l., l'art. 2479 c. c., comma 2, n. 5, saranno i soci,che dovranno - con metodo collegiale e quorum rinforzato - assumere "(...) la decisione <strong>di</strong> compiereoperazioni che comportano una sostanziale mo<strong>di</strong>ficazione dell'oggetto sociale determinato nell'attocostitutivo o una rilevante mo<strong>di</strong>ficazione <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti <strong>dei</strong> soci". In effetti l'accordo presenta entrambe questecaratteristiche, perché può imporre all'impresa determinate prestazioni che potrebbero riverberarsisull'oggetto sociale e sui <strong>di</strong>ritti <strong>dei</strong> soci. Conseguentemente in tale tipo sociale la conclusione dell'accordodeve essere rimessa alla volontà <strong>dei</strong> soci, da assumere in assemblea col voto favorevole dellamaggioranza. Diretto corollario <strong>di</strong> ciò sarebbe rappresentato dal fatto che, trattandosi <strong>di</strong> una decisione <strong>di</strong>stretta competenza <strong>dei</strong> soci, gli atti degli amministratori con cui vi si dà esecuzione non sarebbero oggetto<strong>di</strong> un'autorizzazione, che com'è noto, non fa altro che rimuovere un ostacolo al compimento <strong>di</strong> un'attivitàgià propria degli amministratori, bensì <strong>di</strong> una deliberazione vera e propria. Per quanto concerne il modellodella s.p.a., sembra opportuno operare delle <strong>di</strong>stinzioni tra società che adottano il modello monistico etra<strong>di</strong>zionale, in cui il potere è ripartito tra assemblea <strong>ed</strong> amministratori, e società che fanno ricorso alsistema dualistico in cui, com'è noto, gran parte delle decisioni vengono adottate dal consiglio <strong>di</strong>sorveglianza. Per quanto concerne le società che utilizzano i primi due modelli, dal momento che nellas.p.a. "la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori (art. 2380-bis, primo comma,c.c. con riferimento alle società con sistema <strong>di</strong> amministrazione tra<strong>di</strong>zionale) o al consiglio <strong>di</strong>amministrazione" (art. 2409-septiesdecies, primo comma, c.c. con riferimento alle società che utilizzanoil sistema monistico), appare necessario concludere che la competenza alla conclusione dell'accordospetta agli amministratori. Peraltro tale competenza non potrà ritenersi "esclusiva", necessitandodell'autorizzazione <strong>dei</strong> soci, nel caso in cui con la decisione si mettano in <strong>di</strong>scussione "le basi essenzialidella scelta societaria", mentre potrà essere esercitata in via "esclusiva solo se l'atto gestorio non hariflessi sull'ente - e, cioè, sul contenuto essenziale <strong>dei</strong> <strong>di</strong>ritti partecipativi <strong>dei</strong> soci - oppure se ha riflessiin<strong>di</strong>sponibili alle parti private". Per quanto concerne le società che adottano il modello dualistico ilprincipio della competenza esclusiva della gestione dell'impresa all'organo amministrativo è contenutonell'art. 2409-novies, primo comma, c. c., che in questo caso è il consiglio <strong>di</strong> gestione (cfr. AMBROSINI,L'amministrazione e i controlli nelle società per azioni, in Giur. Comm., 2003, I, 310; MOSCO, Nuovimodelli <strong>di</strong> amministrazione e controllo e ruolo dell'assemblea, in Il nuovo <strong>di</strong>ritto societario fra societàaperte e società private, a cura <strong>di</strong> BENAZZO, PATRIARCA, PRESTI, Milano, 2003,128; BOGGIO, cit, 275 ss.).260 FABIANI, cit., 12; nello stesso senso: Prontuario per la presentazione degli atti societari con inviotelematico n. 51 del novembre 2005 (Camera <strong>di</strong> Commercio della Lombar<strong>di</strong>a). In giurisprudenza: Trib.Enna, 26 settembre 2006. RACUGNO, cit., 552 e D'AMBROSIO, cit., 1814, sostengono che debba esserepubblicato il solo accordo; D'AMBROSIO specifica che in caso il debitore si sia avvalso dello strumentoprevisto dall'art. 182-ter l. fall., il deposito in Camera <strong>di</strong> Commercio avrà anche ad oggetto la proposta <strong>di</strong>transazione fiscale e il relativo assenso espresso dagli organi deputati a manifestare la volontà dell'erario.ZANICHELLI, cit., 612 afferma che il deposito del solo accordo si giustifica con la necessità <strong>di</strong> nonpubblicizzare al <strong>di</strong> là dello stretto necessario la situazione economica e finanziaria dell'impresa:un'eccessiva enfatizzazione della situazione <strong>di</strong> crisi potrebbe comprometterne il risanamento. Peraltro sul77
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f