11.07.2015 Views

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

soggetto a fallimento), l'attuabilità dell'accordo deve essere attestata da un non megliospecificato “esperto”. L'accordo deve poi essere omologato, ma totalmente assente risultauna <strong>di</strong>sciplina relativa al proce<strong>di</strong>mento e a tutto ciò che accade successivamente.Nel 2007, il decreto correttivo elimina le maggiori <strong>di</strong>fficoltà interpretative evidenziate,colmando alcune lacune emerse in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> prima applicazione e rendendo sicuramente piùchiaro il testo della <strong>di</strong>sposizione, senza peraltro mo<strong>di</strong>ficarlo nella sostanza: viene sostituitoil termine “debitore” con quello <strong>di</strong> “impren<strong>di</strong>tore”, vengono precisati i requisiti che deveposs<strong>ed</strong>ere il professionista chiamato ad asseverare l'attuabilità dell'accordo e viene previstosul patrimonio del debitore un “ombrello protettivo” per la durata <strong>di</strong> 60 giorni a decorrer<strong>ed</strong>alla pubblicazione nel registro delle imprese sulle azioni cautelari <strong>ed</strong> esecutive.E' la stessa relazione illustrativa al decreto correttivo ad affermare che l'art. 182-bis hasubito mo<strong>di</strong>fiche “meramente formali”, ma tutte funzionali a “rendere più agevolel'attuazione <strong>di</strong> un istituto che non ha avuto ad oggi, la <strong>di</strong>ffusione auspicata”.In effetti proprio la “timidezza” mostrata dal legislatore ha prodotto pesanti riflessi sullaconcreta fruibilità degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> per gli operatori, come <strong>di</strong>mostra il fatto che nel 2007 i casisottoposti al vaglio <strong>dei</strong> Tribunali non superavano la decina.La situazione a questo punto è paradossale: mentre la dottrina mostra un notevole interesseper l'istituto, viceversa le concrete esigenze della prassi evidenziano le vistose lacune inmerito ai punti fondanti del m<strong>ed</strong>esimo, incompletamente regolati.La notevole <strong>di</strong>ffidenza <strong>dei</strong> “pratici” trova giustificazione nel fatto che la <strong>ristrutturazione</strong>,come regolata, pare “una proc<strong>ed</strong>ura fallimentare non <strong>di</strong>sciplinata dalla legge” 530 , che lasciaesposti ad elevati rischi i partecipanti tutti, in particolare gli aderenti all'accordo in caso <strong>di</strong>successivo fallimento, con il conseguente problema della sorte della nuova finanzaaccordata all'impren<strong>di</strong>tore e la sorte del professionista, sotto il profilo della suaresponsabilità civile e penale, in caso <strong>di</strong> non realizzazione del piano.La riforma del 2010 riempie invece decisamente <strong>di</strong> contenuti la <strong>di</strong>sciplina degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>: si chiarisce qual è il tribunale competente ai fini dell'omologa, vieneesteso il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari anche alla fase delle trattative, vieneintrodotto un nuovo art. 182-quater, relativo alla pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità <strong>di</strong> alcune categorie <strong>di</strong>530 DIMUNDO, Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>: la meno incerta via italiana alla“reorganization”?, in Fallimento, 2007, 701.177

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!