come accordarsi e nella formazione <strong>di</strong> eventuali classi <strong>di</strong> debitori non è previsto, comeavviene nel concordato, un controllo del giu<strong>di</strong>ce 65 .Nella <strong>di</strong>sciplina del 2005 si osserva un'impronta marcatamente privatistica data agli<strong>accor<strong>di</strong></strong> dal legislatore 66 ; tuttavia con il decreto correttivo nel 2007 il legislatore sembraaver cambiato "rotta": viene introdotto (e poi ampliato alla fase delle trattative con lariforma del 2010) il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari 67 : il bloccodelle azioni esecutive o cautelari per i cre<strong>di</strong>tori costituisce un elemento che caratterizza,senza alcuna <strong>di</strong>stinzione, tutte le proc<strong>ed</strong>ure concorsuali previste dal nostro or<strong>di</strong>namento 68.Con la riforma del 2010, è stata introdotta anche la previsione della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità<strong>di</strong> determinati cre<strong>di</strong>ti in caso <strong>di</strong> successivo fallimento dell'impresa; queste due mo<strong>di</strong>ficheverranno esaminate ampiamente nel prosieguo della trattazione; per ora, ai fini che quiinteressano, occorre segnalare che esse possono essere lette come due tarli nellaricostruzione proposta circa la non concorsualità degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, <strong>dei</strong> quali, proprio alla luce<strong>di</strong> queste mo<strong>di</strong>fiche, deve considerarsi ormai quasi compiuta la mutazione genetica. Quin<strong>di</strong>nella loro attuale configurazione gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> appaiono più che mai nella loro complessitàduale, tanto che la dottrina ha parlato <strong>di</strong> "simulacro <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura concorsuale" 69.Ancora oggi è possibile affermare che gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> costituisconoun istituto "a metà del guado tra l'accordo stragiu<strong>di</strong>ziale puro (il piano attestato <strong>di</strong>risanamento) e il concordato preventivo (che è a tutto tondo una proc<strong>ed</strong>ura concorsuale) erappresentano pertanto il terreno elettivo delle nuove forme <strong>di</strong> autonomia negoziale concontrollo giu<strong>di</strong>ziale" 70 .gli atti compiuti in esecuzione dell'accordo, analogamente a quanto previsto ex art. 67, comma 3, lett. e)per il concordato preventivo.65 FABIANI, cit., 5.66 DIDONE, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> (Art. 182 bis L. fallim.) (Presupposti, proce<strong>di</strong>mento <strong>ed</strong>effetti dell'anticipazione delle misure protetttive dell'impresa in crisi), in Dir. fall., 2011, 17.67 Il decreto correttivo 169/2007, introducendo la sospensione per sessanta giorni dalla pubblicazione nelregistro delle imprese, delle azioni esecutive e cautelari, ha fugato qualsiasi reticenza su questo aspetto.Sul punto si v<strong>ed</strong>a STANGHELLINI, Le crisi d’impresa fra <strong>di</strong>ritto <strong>ed</strong> economia, cit., 72, il quale sottolineacome si sia tratto dal <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive in<strong>di</strong>viduali la natura concorsuale <strong>di</strong> alcune proc<strong>ed</strong>urespeciali (ad es. liquidazione del gruppo EFIM).68 VALERIO, cit., 668. Si v<strong>ed</strong>ano infatti: l'art. 51 l. fall. per il fallimento, l'art. 168 l. fall. per il concordatopreventivo, l'art. 83, comma terzo d.lgs. 385/1993 per la liquidazione coatta delle banche, l'art. 262 d.lgs.209/2005 per la liquidazione coatta delle assicurazioni, gli artt. 18 e 49 d. lgs. 270/1999 perl'amministrazione straor<strong>di</strong>naria.69 FABIANI, L'ennesima riforma della legge fallimentare, in Fallimento, 2010, 899.70 FABIANI, L'ulteriore up grade degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e l'incentivo ai finanziamenti nelle20
Si può invece considerare ormai archiviato il <strong>di</strong>battito sul fatto che gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> rappresentino un istituto autonomo e non una forma semplificata <strong>di</strong>concordato preventivo 71 . Piuttosto è stato osservato che il legislatore ha probabilmenteconcepito gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> come una forma alternativa <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong>concordato preventivo, piuttosto che come una forma <strong>di</strong> accordo stragiu<strong>di</strong>ziale 72 .Ulteriore aspetto attorno al quale si sono sviluppati ampi <strong>di</strong>battiti dottrinali, nonsenza conseguenze pratiche, riguarda la natura unitaria o plurale dell’istituto 73 .Vi è stato chi 74 , nell’ambito <strong>di</strong> tale valutazione, ha preso le mosse dal datonormativo mettendo in luce l’apparente contrasto tra la rubrica dell’art. 182-bis l. fall., cheparla al plurale <strong>di</strong> “<strong>accor<strong>di</strong></strong>”, <strong>ed</strong> il contenuto precettivo della norma che stabilisce che“L'impren<strong>di</strong>tore in stato <strong>di</strong> crisi può domandare, depositando la documentazione <strong>di</strong> cuiall'articolo 161, l'omologazione <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> (…)”,concludendo che tale <strong>di</strong>scrasia, ammesso che fosse voluta, rappresenterebbe la presa <strong>di</strong>coscienza da parte del legislatore, della pluralità <strong>di</strong> forme che gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> possono assumerenella realtà.soluzioni concordate, in Fallimento, 2010, 900.71 La configurazione originaria dell'istituto aveva spinto parte della dottrina a qualificarlo come formasemplificata <strong>di</strong> concordato preventivo, prima del decreto correttivo del 2007 (in questo senso: FERRO, Art.182-bis, la nuova <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Il nuovo <strong>di</strong>ritto delle società, 2005, 56; VALENSISE, Art.182-bis, in La riforma della legge fallimentare, a cura <strong>di</strong> NIGRO e SANDULLI, Torino, 2006, II, 1088; ingiurisprudenza: Trib. Bari, 21 novembre 2005, in Fallimento, 2006, 169; Trib. Milano, 21 <strong>di</strong>cembre 2005,in Fallimento, 2006, 669). Dopo il decreto correttivo del 2007 la tesi suddetta è tramontata: il terzocomma dell'art. 182-bis specifica che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni cautelari <strong>ed</strong> esecutive decorre per 60 giorni dalladata <strong>di</strong> pubblicazione dell'accordo e si applica l'art. 168, comma secondo. Se il legislatore avesseconsiderato l'accordo una forma semplificata <strong>di</strong> concordato preventivo non avrebbe introdotto un <strong>di</strong>vietovolto a produrre effetti protettivi per l'impren<strong>di</strong>tore, dal momento che essi si sarebbero prodotti ex lege invirtù dell'operatività dell'art. 168. Nel senso dell'autonomia <strong>dei</strong> due istituti: FABIANI, Il regolarepagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis l. fall., in Foro it., 2006, I, 2564;AMBROSINI-DE MARCHI, Il nuovo concordato preventivo e gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>,Milano, 2005, 184; VALERIO, cit., 665; RACUGNO, Concordato preventivo, <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> etransazione fiscale, in Trattato <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentare <strong>di</strong>retto da BUONOCORE e BASSI, Padova, 2010, 547;ZANICHELLI, cit., 601; NARDECCHIA, Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giuris<strong>di</strong>zionale,Milano, 2007, 25; FRASCAROLI SANTI, cit., 88 ove l'Autrice ritiene applicabile la <strong>di</strong>sciplina delconcordato preventivo qualora quella degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> risulti per talune fasi incompleta. In giurisprudenza:Trib. U<strong>di</strong>ne, 22 giugno 2007, in Fallimento, 2008, 701; Trib. Milano, 23 gennaio 2007, ivi, 2007, 701;Trib. Roma, 16 ottobre 2006, ivi, 2007, 187; Trib. Brescia, 22 febbraio 2006, ivi, 2006, 669.72 BONFATTI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in BONFATTI-CENSONI, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittofallimentare, Padova, 2007, 480.73 Nel senso che si tratti <strong>di</strong> un contratto plurilaterale FRASCAROLI SANTI, voce Concordato stragiu<strong>di</strong>ziale, inDigesto delle <strong>di</strong>scipline privatistiche, Torino, 1988, II, 286; nel senso che si tratti <strong>di</strong> un fascio <strong>di</strong> contrattiDOMENICHINI, Convenzioni bancarie <strong>ed</strong> effetti sullo stato d'insolvenza, in Fallimento, 1996, 841.74 GABRIELLI, cit., 977.21
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f