9.3. La pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità per i finanziamenti bancariL'art. 182-quater, comma primo, l. fall. stabilisce che i cre<strong>di</strong>ti derivanti dafinanziamenti in qualsiasi forma effettuati da banche e interme<strong>di</strong>ari finanziari iscritti neglielenchi <strong>di</strong> cui agli artt. 106 e 107 d.lg. 385/1993, in esecuzione <strong>di</strong> un concordatopreventivo ovvero <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> omologato sonopr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibili.Quanto al profilo soggettivo, il fatto che la limitazione della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione siriferisca solo ai cre<strong>di</strong>ti relativi ai finanziamenti effettuati dalle banche e dagli interme<strong>di</strong>arifinanziari (e in parte dai soci, v. infra paragrafo 9.4.), per un verso privilegia i cre<strong>di</strong>toriforti scoraggiando possibili finanziamenti <strong>di</strong> altri soggetti terzi, per altro verso ha fattosorgere il dubbio <strong>di</strong> legittimità costituzionale della norma per <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento 461 .L'espressione "finanziamenti in qualsiasi forma effettuati" induce a domandarsiquali forme <strong>di</strong> intervento della banca a sostegno dell'impresa possano essere comprese intale nozione per usufruire della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione. La ratio della norma, che è quella <strong>di</strong> favorirel'erogazione <strong>di</strong> nuova finanza all'impresa in crisi, farebbe pensare ad un'interpretazioneestensiva del concetto <strong>di</strong> finanziamento, in pendant con quanto <strong>di</strong>sposto dall'art. 2467c.c. 462 : dunque dovrebbero rientrarvi l'erogazione <strong>di</strong> somme a titolo <strong>di</strong> mutuo e ognioperazione in grado <strong>di</strong> realizzare nella sostanza un finanziamento dell'impresa, come lefi<strong>dei</strong>ussioni, ogni apporto non imputato a capitale, le aperture <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e le <strong>di</strong>lazioni <strong>di</strong>pagamento 463 .La precisazione per cui si parla <strong>di</strong> finanziamenti erogati "in esecuzione" è chiara perquanto attiene agli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, dal momento che per questi il presupposto è costituito dallaintervenuta omologazione: le banche che somministrano nuova finanza dopo l’omologa exart. 182-bis l.fall., qualora segua la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, hanno <strong>di</strong>ritto a che il loro461 AMBROSINI, Le novità in materia <strong>di</strong> soluzioni negoziate della crisi d'impresa introdotte dal d.l. 31maggio 2010 n. 78 e dalla l. 30 luglio 2010 n. 122; Relazione Convegno Para<strong>di</strong>gma, Milano 12-13ottobre 2010.462 L'interpretazione estensiva è supportata anche dalle Linee guida per il finanziamento delle impresein crisi, prima e<strong>di</strong>zione 2010, consultabile su www.assonime.it, che identificano come finanziamenti alleimprese in crisi, tutte quelle forme <strong>di</strong> finanziamento del capitale circolante, ancorchè finalizzato allosmobilizzo <strong>di</strong> portafoglio me<strong>di</strong>ante cessione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, con l'esclusione <strong>di</strong> quei finanziamenti destinatiagli investimenti, se non improcrastinabili per la prosecuzione dell'attività e comunque <strong>di</strong> importocongruo rispetto al passivo accumulato.463 MORELLINI, L'art. 182-quater l. fall.: novità e criticità, in Fallimento, 2011, 900.120
cre<strong>di</strong>to venga ammesso al passivo in pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione. La pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione spetta in quantoespressamente prevista dalla legge (v. art. 111, secondo comma l. fall.).Anche se non espressamente in<strong>di</strong>cato nella norma, i finanziamenti concessi inesecuzione del concordato preventivo o dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> dovrebbero essereespressamente previsti nel piano 464 e nell'attestazione dell'esperto, nonchè nell'accordo <strong>di</strong>cui viene richiesta l'omologa, nell'ambito del quale dovrà essere confermato che essi sonopresupposto necessario per l'esecuzione del piano e la realizzazione della <strong>ristrutturazione</strong>.Tuttavia secondo alcuni 465 la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità è riconosciuta anche ai finanziamenti concessiprima dell'omologazione, ma dopo il deposito dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>.La pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione viene poi riconosciuta anche ai cre<strong>di</strong>ti che originano dafinanziamenti erogati "in funzione" della presentazione <strong>di</strong> una domanda <strong>di</strong> concordatopreventivo o <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, che vengono parificati ai pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibili (art.182-quater, comma secondo) 466 : i cc.dd. «finanziamenti ponte» 467 trovano, dunque, piena464 VALSENISE, sub art. 182-quater, cit., 2338 che "la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità potrebbe essere riconosciuta soloa quegli interventi finanziari puntualmente previsti, in<strong>di</strong>viduati (ovviamente anche con riferimento aisoggetti erogatori) e quantificati" e solo in relazione a quei cre<strong>di</strong>ti che "presentino requisiti <strong>di</strong> coerenza,attinenza e strumentalità rispetto al piano, ai suoi strumenti e ai suoi obiettivi".465 AMBROSINI, Profili civili e penali delle soluzioni negoziate nella l. 122/2010, in Fallimento, 2011,644; nello stesso senso BONFATTI, Le proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> composizione negoziale delle crisi d'impresa:opportunità e responsabilità, relazione svolta al Convegno nazionale <strong>di</strong> Reggio Emilia, 8 ottobre 2010, Ilsostegno finanziario dell'impresa nelle proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> composizione negoziale delle crisi, in www.ilcaso.it;MORELLINI, cit. 901. L'Autrice sostiene che questa lettura è coerente con l'intenzione del legislatore <strong>di</strong>agevolare il finanziamento all'impresa anche nel periodo tra il deposito della domanda e l'omologa; una<strong>di</strong>versa lettura sarebbe poi incoerente con l'art. 111, secondo comma, l. fall., che riconosce lapr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti sorti in occasione o in funzione delle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali a prescinder<strong>ed</strong>all'avvenuta omologa del concordato preventivo. Nello stesso senso FABIANI, cit., 904. L'Autore sostieneche, se i finanziamenti sono erogati dopo l’omologazione la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione spetta automaticamente, ma ciònon esclude che possa essere riconosciuta anche per la nuova finanza fornita dopo l’ammissione alconcordato. Infatti può richiamarsi l’art. 167 l. fall., dove si stabilisce che con l’autorizzazione del giu<strong>di</strong>c<strong>ed</strong>elegato l’impren<strong>di</strong>tore può compiere atti <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>naria amministrazione. Dunque se il giu<strong>di</strong>ce delegatoautorizza la stipulazione del contratto <strong>di</strong> finanziamento, in quanto obbligazione sorta in occasione <strong>di</strong> unaproc<strong>ed</strong>ura concorsuale, il cre<strong>di</strong>to della banca dovrebbe assumere rango pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibile. Tuttavia se il pianogià prev<strong>ed</strong>eva la stipulazione del contratto <strong>di</strong> finanziamento, l’autorizzazione del giu<strong>di</strong>ce delegatodovrebbe degradare a mero controllo <strong>di</strong> conformità e <strong>di</strong> adeguatezza (fra piano e atto <strong>di</strong> straor<strong>di</strong>nariaamministrazione), specie se l’atto va compiuto dopo l’approvazione in assemblea da parte dellamaggioranza <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori. In senso contrario: NIGRO, sub art. 67, in NIGRO-SANDULLI (a cura <strong>di</strong>), Lariforma della legge fallimentare, Torino, 2006, 378; PALUCHOWSKI, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentare,Milano, 2008, 436.466 Il testo del d.l. 78/2010 viene mo<strong>di</strong>ficato dalla l. 122/2010 <strong>di</strong> conversione che non parla <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>tipr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibili tout court ma <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti "parificati" ai pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibili. Osserva D'AMORA, La nuovapr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione, Relazione svolta al convegno organizzato dall'OCI, Bari 8-9 ottobre 2010, inwww.osservatorio-oci.org, p. 8 del dattiloscritto che la mo<strong>di</strong>fica è opportuna, perchè in questo caso <strong>di</strong>pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità in senso proprio non può parlarsi, in relazione a cre<strong>di</strong>ti sorti al <strong>di</strong> fuori (in particolareprima) della proc<strong>ed</strong>ura e attraverso un'iniziativa non controllata dell'impren<strong>di</strong>tore.121
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f