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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Occorre poi domandarsi se tutti gli atti esecutivi dell'accordo siano protetti o soloquelli che riguardano i cre<strong>di</strong>tori aderenti 449 . In realtà, se la protezione riguardasse anche icre<strong>di</strong>tori estranei, questi cumulerebbero il vantaggio <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti per intero conquello <strong>di</strong> non essere esposti a rischi revocatori. Inoltre, il pagamento effettuato ai cre<strong>di</strong>toriestranei, non avviene in forza dell'omologazione e quin<strong>di</strong> in esecuzione dell'accordo, ma inforza dell'originario contratto da cui il cre<strong>di</strong>to è sorto; dunque, in caso <strong>di</strong> fallimento, laprotezione da revocatoria dovrebbe essere esclusa 450 .Vi è però chi 451 <strong>di</strong>fferenzia i cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo che vengono pagati daquelli estranei che non ricevono pagamenti. Solo ai primi dovrebbe spettare il beneficiodell'esenzione da revocatoria, perchè i secon<strong>di</strong> in caso <strong>di</strong> fallimento subiscono ilpregiu<strong>di</strong>zio della <strong>di</strong>minuzione della massa patrimoniale del debitore, come conseguenza<strong>dei</strong> pagamenti effettuati e dell'operatività dell'esenzione da revocatoria.Poi vi sono quei terzi non cre<strong>di</strong>tori al momento della stipulazione ma coinvolti nelpiano, come potrebbe essere il caso <strong>di</strong> un finanziatore che interviene per fornire i fon<strong>di</strong>necessari all'esecuzione. L'art. 67 contempla solo gli atti posti in essere in esecuzion<strong>ed</strong>ell'accordo <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis, che a sua volta considera solo l'accordo stipulatodall'impren<strong>di</strong>tore con i cre<strong>di</strong>tori e non con i terzi. Tuttavia essi dovrebbero comunqueritenersi ricompresi, in base alla considerazione sostanziale che il beneficio dell'esenzion<strong>ed</strong>ebba competere a tutti coloro che intervengono per la buona riuscita del piano convantaggio per tutti i cre<strong>di</strong>tori, assumendosi anche il rischio <strong>di</strong> esito negativo 452 .La protezione dalla revocatoria fallimentare copre tanto gli atti, i pagamenti e legaranzie "normali" <strong>di</strong> cui al secondo comma dell'art. 67, che quelli "anomali" <strong>di</strong> cui alinfatti è impensabile che il piano <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> nel quale si inseriscono gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> conferisca "inbianco" l'immunità da revocatoria a tutti gli atti posti in essere dall'impren<strong>di</strong>tore dopo l'omologa.449 D'AMBROSIO, cit., 554 parla dell'esenzione in termini <strong>di</strong> "inassoggettabilità oggettiva" che prescind<strong>ed</strong>alla conoscenza o ignoranza dell'accordo omologato da parte del terzo contraente con il debitore.450 Così FABIANI, cit., 27. L'Autore afferma che l'alternativa per i cre<strong>di</strong>tori è secca: o restano estraneiper avvantaggiarsi del pagamento integrale assumendosi il rischio della revocatoria, oppure preferisconoaccettare la <strong>ristrutturazione</strong> del debito in cambio della certezza <strong>di</strong> quanto erogato in esecuzion<strong>ed</strong>ell'impegno preso dal debitore. Nello stesso senso sostanzialmente ZANICHELLI, cit., 620; PRESTI, Lasindrome da teleobiettivo cit., 563 il quale afferma che l'esenzione da revocatoria ha l'effetto <strong>di</strong> scaricaresui cre<strong>di</strong>tori non aderenti una parte (anche cospicua) del rischio <strong>di</strong> esito negativo della <strong>ristrutturazione</strong>,dal momento che l'esenzione determina la riduzione del patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare.Contra: FRASCAROLI SANTI, cit, 172; D'AMBROSIO, cit., 1824; MANENTE, cit., 306; BONFATTI, cit., 473.451 ROPPO, cit., 386.452 ZANICHELLI, cit., 621.117

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