andato a buon fine.Per quanto riguarda la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità <strong>di</strong> alcune tipologie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti si v<strong>ed</strong>ano i paragrafi9.2 e ss.Di seguito si esamineranno gli effetti del fallimento sugli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>.9.1. La revocatoriaEffetto principale dell'omologa 445 è quello <strong>di</strong> esentare da azione revocatoria ex art.67, comma terzo, lett. e), in caso <strong>di</strong> successivo fallimento, gli atti, i pagamenti e le garanzieposti in essere in esecuzione dell'accordo omologato 446 .Questo significa che sono protetti non solo tutti gli atti successivi al decreto <strong>di</strong>omologazione, ma anche quelli compiuti dopo la pubblicazione dell'accordo nel registrodelle imprese, se successivamente interviene l'omologazione 447 . Non solo: si deve ritenereche la protezione copra gli atti che corrispondono a quelli previsti nel piano, onde lanecessità che il piano sia ben dettagliato 448 .445 Vi sono però anche altri effetti che l'omologa produce. Nel concordato preventivo l'omologa nonproduce effetto nei confronti <strong>dei</strong> coobbligati e <strong>dei</strong> soci illimitatamente responsabili, nei confronti <strong>dei</strong> quali icre<strong>di</strong>tori conservano piena libertà d'azione. Ma una volta preso atto dell'autonomia degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> dalconcordato preventivo e in assenza <strong>di</strong> un esplicito richiamo all'art. 184 l. fall., si dovrebbe d<strong>ed</strong>urre che glieventuali effetti esdebitatori che rinvengono dagli <strong>accor<strong>di</strong></strong> trovano attuazione anche verso coobbligati esoci illimitatamente responsabili, in applicazione del principio accessorium sequitur principale (inquesto senso FABIANI, cit., 29. Nello stesso senso NARDECCHIA, cit., 186; AMBROSINI, cit., 176 ss.;RACUGNO, cit., 551, il quale sottolinea che per converso degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> nonbeneficiano i soci illimitatamente responsabili nel caso <strong>di</strong> accordo proposto dalla società, nontrovando applicazione il secondo comma dell'art. 184. Contra: FRASCAROLI SANTI, cit., 186). Quantoesposto può rappresentare certamente un elemento da valutare in termini <strong>di</strong> appeal per un cre<strong>di</strong>toreche voglia aderire all'accordo. Le parti possono tuttavia <strong>di</strong>sciplinare liberamente gli effetti del loroaccordo verso i coobbligati.446 La FRASCAROLI SANTI, cit., 168 precisa che gli effetti protettivi sul patrimonio devono prodursianche nei confronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, i quali non possono iniziare o proseguire le azioni esecutive enemmeno presentare istanza <strong>di</strong> fallimento.447 In questo senso FABIANI, cit., 28; D'AMBROSIO, cit., 998; VALERIO, cit., 684; ZANICHELLI, cit., 613;FRASCAROLI SANTI, cit., 173. L'Autrice precisa anche che nel caso invece sopraggiunga il fallimento aseguito dell'esito infruttuoso <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> stragiu<strong>di</strong>ziali non omologati, anche se finalizzati alla rimozion<strong>ed</strong>ell'insolvenza, gli atti e i pagamenti posti in essere dal debitore possono essere inquadrabili tra quellirevocabili a norma dell'art. 67 l. fall., se compiuti dall'impren<strong>di</strong>tore già in stato <strong>di</strong> insolvenza.448 FABIANI, cit., 27 precisa che un atto extra-vagantes, pur essendo valido, può <strong>di</strong>venire inefficace incaso <strong>di</strong> fallimento perchè estraneo al beneficio dell'esonero da revocatoria. D'AMBROSIO, cit., 1824sostiene che non sono revocabili anche i negozi non esplicitamente previsti dall'accordo, ma resisinecessari per la sua esecuzione; deve dunque sussistere un nesso causale tra accordo <strong>ed</strong> atto posto inessere in sua esecuzione e <strong>di</strong> solito il nesso viene in<strong>di</strong>cato nel piano o nella relazione del professionista;116
Occorre poi domandarsi se tutti gli atti esecutivi dell'accordo siano protetti o soloquelli che riguardano i cre<strong>di</strong>tori aderenti 449 . In realtà, se la protezione riguardasse anche icre<strong>di</strong>tori estranei, questi cumulerebbero il vantaggio <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti per intero conquello <strong>di</strong> non essere esposti a rischi revocatori. Inoltre, il pagamento effettuato ai cre<strong>di</strong>toriestranei, non avviene in forza dell'omologazione e quin<strong>di</strong> in esecuzione dell'accordo, ma inforza dell'originario contratto da cui il cre<strong>di</strong>to è sorto; dunque, in caso <strong>di</strong> fallimento, laprotezione da revocatoria dovrebbe essere esclusa 450 .Vi è però chi 451 <strong>di</strong>fferenzia i cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo che vengono pagati daquelli estranei che non ricevono pagamenti. Solo ai primi dovrebbe spettare il beneficiodell'esenzione da revocatoria, perchè i secon<strong>di</strong> in caso <strong>di</strong> fallimento subiscono ilpregiu<strong>di</strong>zio della <strong>di</strong>minuzione della massa patrimoniale del debitore, come conseguenza<strong>dei</strong> pagamenti effettuati e dell'operatività dell'esenzione da revocatoria.Poi vi sono quei terzi non cre<strong>di</strong>tori al momento della stipulazione ma coinvolti nelpiano, come potrebbe essere il caso <strong>di</strong> un finanziatore che interviene per fornire i fon<strong>di</strong>necessari all'esecuzione. L'art. 67 contempla solo gli atti posti in essere in esecuzion<strong>ed</strong>ell'accordo <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis, che a sua volta considera solo l'accordo stipulatodall'impren<strong>di</strong>tore con i cre<strong>di</strong>tori e non con i terzi. Tuttavia essi dovrebbero comunqueritenersi ricompresi, in base alla considerazione sostanziale che il beneficio dell'esenzion<strong>ed</strong>ebba competere a tutti coloro che intervengono per la buona riuscita del piano convantaggio per tutti i cre<strong>di</strong>tori, assumendosi anche il rischio <strong>di</strong> esito negativo 452 .La protezione dalla revocatoria fallimentare copre tanto gli atti, i pagamenti e legaranzie "normali" <strong>di</strong> cui al secondo comma dell'art. 67, che quelli "anomali" <strong>di</strong> cui alinfatti è impensabile che il piano <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> nel quale si inseriscono gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> conferisca "inbianco" l'immunità da revocatoria a tutti gli atti posti in essere dall'impren<strong>di</strong>tore dopo l'omologa.449 D'AMBROSIO, cit., 554 parla dell'esenzione in termini <strong>di</strong> "inassoggettabilità oggettiva" che prescind<strong>ed</strong>alla conoscenza o ignoranza dell'accordo omologato da parte del terzo contraente con il debitore.450 Così FABIANI, cit., 27. L'Autore afferma che l'alternativa per i cre<strong>di</strong>tori è secca: o restano estraneiper avvantaggiarsi del pagamento integrale assumendosi il rischio della revocatoria, oppure preferisconoaccettare la <strong>ristrutturazione</strong> del debito in cambio della certezza <strong>di</strong> quanto erogato in esecuzion<strong>ed</strong>ell'impegno preso dal debitore. Nello stesso senso sostanzialmente ZANICHELLI, cit., 620; PRESTI, Lasindrome da teleobiettivo cit., 563 il quale afferma che l'esenzione da revocatoria ha l'effetto <strong>di</strong> scaricaresui cre<strong>di</strong>tori non aderenti una parte (anche cospicua) del rischio <strong>di</strong> esito negativo della <strong>ristrutturazione</strong>,dal momento che l'esenzione determina la riduzione del patrimonio oggetto dell'esecuzione fallimentare.Contra: FRASCAROLI SANTI, cit, 172; D'AMBROSIO, cit., 1824; MANENTE, cit., 306; BONFATTI, cit., 473.451 ROPPO, cit., 386.452 ZANICHELLI, cit., 621.117
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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