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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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primo comma: lo svantaggio per il cre<strong>di</strong>tore o l'anomalia dell'operazione sono irrilevantinel momento in cui è conclamato lo stato <strong>di</strong> crisi, dal momento che tutti gli atti meritanoprotezione nella misura in cui siano funzionali alla esecuzione degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> che nella loro<strong>di</strong>namica dovrebbero rappresentare un superamento della crisi 453 . Se l'intero statuto dellarevocatoria fallimentare gode del beneficio dell'esonero, resta ancora da capire se anche gliatti inefficaci ex lege ne possano godere: secondo alcuni 454 dovrebbero essere copertidall'ombrello protettivo solo i pagamenti anticipati rispetto alla scadenza, che possonorivelarsi utili nell'ambito <strong>di</strong> una trattativa con il debitore, ma non gli atti a titolo gratuito.Ulteriore aspetto problematico riguarda la revocatoria or<strong>di</strong>naria, ossia se questa siaricompresa nell'esenzione, visto il generico richiamo al secondo comma dell'art. 182-bisall'"azione revocatoria". Questa dovrebbe godere del beneficio se promossa dal curatore, incaso <strong>di</strong> successivo fallimento; se invece non segue il fallimento si deve privilegiare latutela della lesione alla garanzia patrimoniale del cre<strong>di</strong>tore insod<strong>di</strong>sfatto senza che possaessere invocata l'esenzione 455 .Infine dovrebbe considerarsi coperto dall'esenzione anche l'accordo-cornice e nonsoltanto i singoli atti esecutivi, dal momento che l'accordo è già stato assoggettato ad unpreventivo controllo giu<strong>di</strong>ziale.Resta da capire che cosa succ<strong>ed</strong>e in caso, successivamente all'omologa, l'accordo siriveli non più attuabile: ci si chi<strong>ed</strong>e allora quale sia la sorte degli atti esecutivi posti inessere dopo tale momento. E' ipotizzabile che nel successivo giu<strong>di</strong>zio revocatorio, ilconvenuto eccepisca che il pagamento ricevuto costituisce un atto esecutivo dell'accordoomologato, paralizzando così la pretesa attorea; la soluzione si giustifica perchè i terzi nonsono onerati dall'obbligo <strong>di</strong> una verifica sulla persistenza <strong>dei</strong> requisiti <strong>di</strong> attuabilitàdell'accordo dopo il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologa 456 .453 D'AMBROSIO, cit., 1824.454 FABIANI, cit., 28.455 In questo senso FABIANI, cit., 28; VALENSISE, sub art. 182-bis, in La riforma della leggefallimentare, a cura <strong>di</strong> NIGRO e SANDULLI, Torino, 2006, 1104; tuttavia D'AMBROSIO, cit., 1825 osservache la preclusione <strong>di</strong> cui all'art. 67 non dovrebbe estendersi alla revocatoria or<strong>di</strong>naria, a meno che ilcuratore o il cre<strong>di</strong>tore proc<strong>ed</strong>ente <strong>di</strong>mostrino la machinatio, ovvero l'esistenza <strong>di</strong> un piano or<strong>di</strong>to daldebitore o dal terzo <strong>di</strong> porre in atto il negozio revocando con l'intento <strong>di</strong> eludere i controlli delprofessionista e <strong>di</strong> frodare i cre<strong>di</strong>tori. Nello stesso senso BONFATTI, cit., 313.456 D'AMBROSIO, cit., 1825.118

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