"<strong>di</strong>fficoltà giuri<strong>di</strong>ca, economica o finanziaria, attuale o potenziale, e non (...) <strong>di</strong> cessazione<strong>dei</strong> pagamenti da più <strong>di</strong> quarantacinque giorni", e la sauvegarde sarebbe utilizzabile daldebitore in "<strong>di</strong>fficoltà, che non riesce a superare, <strong>di</strong> natura tale da condurre allacessazione <strong>dei</strong> pagamenti" a norma dell’art. 620-1 cod.comm.; in realtà si tratta <strong>di</strong>strumenti idonei ad essere utilizzati in situazioni <strong>di</strong>fferenti 167 .Nella conciliation, il debitore in <strong>di</strong>fficoltà economiche o in stato <strong>di</strong> cessazione <strong>dei</strong>pagamenti da non più <strong>di</strong> quarantacinque giorni può tentare la composizione amichevol<strong>ed</strong>ello stato <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong>rettamente con i propri cre<strong>di</strong>tori, sotto il controllo del tribunale.Carattere peculiare <strong>di</strong> tale proc<strong>ed</strong>ura è senza dubbio la riservatezza 168 e la sostanzialecorrispondenza con la struttura del concordat amiable - caratterizzandosi come un accordoo una serie <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> tra il debitore in crisi <strong>ed</strong> i suoi cre<strong>di</strong>tori - con la <strong>di</strong>fferenza rispetto aquest'ultimo, che alla sua conclusione si può giungere anche a seguito <strong>di</strong> una iniziativa delgiu<strong>di</strong>ce. L'intervento giu<strong>di</strong>ziale <strong>di</strong>venta, <strong>di</strong>versamente da quello facoltativo sull'iniziativa,doveroso nel momento in cui a seguito dell'istanza presentata dal debitore, si debbanominare un conciliateur, che ha a <strong>di</strong>sposizione quattro mesi per tentare una me<strong>di</strong>azionetra le parti coinvolte, facilitandone il <strong>di</strong>alogo, generalmente senza poter esprimere unparere o un giu<strong>di</strong>zio in merito alle possibili intese <strong>di</strong>scusse.I contenuti dell'accordo possono essere liberamente determinati, soggiacendo alla<strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>ritto comune <strong>dei</strong> contratti 169 , e non richi<strong>ed</strong>ono il consenso <strong>di</strong> tutti icre<strong>di</strong>tori, dal momento che appare sufficiente quello <strong>di</strong> coloro i quali, con il propriocontributo in termini <strong>di</strong> apporto <strong>di</strong> capitale, <strong>di</strong>lazioni, rinunzie, linee <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to e prestazioni<strong>di</strong> attività lavorativa, consentono il superamento della situazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà 170 .L’ art. 611-8 fissa come con<strong>di</strong>zioni per l'omologazione dell'accordo stesso, il fattoche il debitore non sia (più) in stato <strong>di</strong> cessazione del pagamenti, che il contenutodell'accordo garantisca la stabile continuazione dell'attività d'impresa e che non pregiu<strong>di</strong>chii cre<strong>di</strong>tori non firmatari. L'omologazione dell'accordo comporta l'esenzione dall'azione167 FRASCAROLI SANTI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, un nuovo proce<strong>di</strong>mento concorsuale,Padova, 2009, 15.168 MACORIG-VENIER, Loi n. 2005-845 du 26 juillet 2005, in Rev. trim. dr. comm. econ., 2005, 837.169 JEANTIN-LE CANNU, Droit Commercial. Instruments de paiement et de cré<strong>di</strong>t. Entreprises en<strong>di</strong>fficulté, Paris, 2003, 333.170 Già prec<strong>ed</strong>entemente alla riforma del 2005 era stato in<strong>di</strong>viduato tale requisito, in proposito si v<strong>ed</strong>anoCass. com., 8 luglio 2003, in J.C.P. éd E., 2003, 1413; Cass. Com., 14 maggio 2002, in J.C.P. éd E., 2002,1380.54
evocatoria per gli atti compiuti in esecuzione dello stesso, <strong>ed</strong> anche il privilegio dellacosiddetta nuova finanza. In caso <strong>di</strong> mancata omologazione la proc<strong>ed</strong>ura si estingueautomaticamente.L'altra proc<strong>ed</strong>ura introdotta nel 2005 è la sauvegarde, alla quale è riconosciuto ilruolo <strong>di</strong> asse portante del nuovo sistema concorsuale al punto da ispirare il nome dellalegge stessa. Tratto preponderante <strong>di</strong> questa seconda proc<strong>ed</strong>ura è la <strong>di</strong>fferente finalitàperseguita: la sauvegarde, infatti, mira non tanto alla risanamento vero e proprio quantoalla riorganizzazione e conseguentemente alla prosecuzione dell'attività economica, almantenimento <strong>dei</strong> posti <strong>di</strong> lavoro e alla regolazione del passivo. Rispetto alla conciliation,può ricondursi a pieno titolo tra gli strumenti <strong>di</strong> carattere essenzialmente giu<strong>di</strong>ziale epubblicistico.La legittimazione attiva a presentare la richiesta <strong>di</strong> accesso a questa proc<strong>ed</strong>ura èriconosciuta solo al debitore e non invece ai cre<strong>di</strong>tori né al Minister Public.L'apertura della proc<strong>ed</strong>ura consente <strong>di</strong> norma la sospensione delle azioni esecutivein<strong>di</strong>viduali, il blocco del corso degli interessi e l'impossibilità <strong>di</strong> acquisire nuovi titoli <strong>di</strong>prelazione sui beni aziendali. Dopo un periodo iniziale <strong>di</strong> osservazione <strong>di</strong> circa sei mesi ela r<strong>ed</strong>azione dell'inventario, il debitore dovrà, nel termine fissato dal tribunale a pena <strong>di</strong>chiusura della proc<strong>ed</strong>ura, presentare un plan de sauvegard, da sottoporre a due comitati <strong>di</strong>cre<strong>di</strong>tori costituiti l'uno da istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, l'altro dai principali fornitori. Tale plan siconsidera approvato, previo parere del mandataire ju<strong>di</strong>ciaire e del comité d’entreprise,laddove raggiunga i 2/3 <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti complessivi <strong>ed</strong> il 50% degli aventi <strong>di</strong>ritto al voto; aseguito <strong>di</strong> tale approvazione il tribunale proc<strong>ed</strong>e all'omologazione 171 .Infine occorre considerare il sistema giuri<strong>di</strong>co spagnolo.Il legislatore spagnolo ha evitato <strong>di</strong> pre<strong>di</strong>sporre istituti e strumenti <strong>di</strong> prevenzion<strong>ed</strong>ella crisi d'impresa, nonché meccanismi "d'allarme". Vi è un proce<strong>di</strong>mento unitario che siapre sul presupposto dell'insolvenza o del pericolo <strong>di</strong> insolvenza, intesa come concettogiuri<strong>di</strong>co oggettivamente determinato, non attribuendo rilevanza alcuna al concetto <strong>di</strong>"crisi <strong>di</strong> impresa", valutato come giuri<strong>di</strong>camente poco determinato 172 .171 PÉTEL, Le noveau droit des entreprises en <strong>di</strong>fficulté, in J.C.P. éd E., 2005, 1731 e ss.172 MARIA ISABEL ÀLVAREZ VEGA, funzione conservativa del "concurso de acre<strong>ed</strong>ores" nella riformadel <strong>di</strong>ritto fallimentare spagnolo, in Dir. fall., 2004,760 e ss.; MARÌA JESÙS PEÑAS MOJANO, El derechoconcursal español.La ley concursal de 9 de julio de 2003, in Dir. fall., 781 e ss.55
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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