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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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presenza <strong>di</strong> vizi funzionali e le azioni <strong>di</strong> nullità <strong>ed</strong> annullamento, correlate alla presenza <strong>di</strong>vizi genetici 408 . In particolare, i cre<strong>di</strong>tori aderenti dovrebbero, <strong>di</strong> fronteall'inadempimento 409 , prima optare per la risoluzione se avevano pattuito <strong>di</strong> nonpromuovere azioni esecutive 410 , oppure agire <strong>di</strong>rettamente per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>fallimento, chi<strong>ed</strong>endo che si accerti incidenter tantum l'intervenuta risoluzione perinadempimento del debitore 411 . Occorrerà poi ulteriormente <strong>di</strong>stinguere a seconda che sitratti <strong>di</strong> inadempimento dell'accordo complessivo, con la conseguenza della sua rimozionee successiva <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, ovvero si tratti <strong>di</strong> un singolo inadempimento, ilche non sempre vorrà <strong>di</strong>re che c'è insolvenza, potendo risultare sufficienti i rime<strong>di</strong>civilistici. Analoghi principi valgono anche per l'azione <strong>di</strong> nullità per illiceità <strong>dei</strong> motivicomuni e <strong>di</strong> annullamento per dolo o errore 412 .riuscita della <strong>ristrutturazione</strong>; inoltre per il tipo <strong>di</strong> funzione che l'accordo realizza, potrebbero esserefrequenti delle rinunce che oltrepassano <strong>di</strong> oltre la metà il valore della controprestazione eseguita opromessa. Inoltre la causa dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> (art. 1325, n. 2 c.c.) presenta notevoli affinitàcon la causa del contratto <strong>di</strong> transazione (art. 1965 c.c.), per cui può ritenersi applicabile in via analogical'art. 1970 c.c., ai sensi del quale la transazione non può essere impugnata per causa <strong>di</strong> lesione.407 Sul punto si v<strong>ed</strong>a <strong>di</strong>ffusamente BOGGIO, cit., 187. Secondo SCIUTO, cit., 358 l'azione <strong>di</strong> risoluzione èutilmente azionabile dai cre<strong>di</strong>tori partecipanti solo nel momento in cui si constati che l'accordo non stiatrovando regolare esecuzione. Prima <strong>di</strong> ciò una domanda <strong>di</strong> risoluzione ma anche un'eventuale istanza <strong>di</strong>fallimento non dovrebbero ritenersi ammissibili, in ossequio al generale <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> venire contra factumproprium.408 GUGLIELMUCCI, cit., 344; VALERIO, cit., 685. SCIUTO, cit., 363 osserva che, tanto che <strong>di</strong>a luogo anullità per illiceità <strong>dei</strong> motivi comuni alle parti, ovvero ad annullamento, emerge come problemaprincipale quello della frode: quando cioè l'accordo sia stato stipulato già sapendo della sua inidoneità agarantire il pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei, ovvero a con<strong>di</strong>zioni svantaggiose per alcuni degli stessipartecipanti, ai quali l'impren<strong>di</strong>tore proponente abbia occultato le sue reali con<strong>di</strong>zioni economiche. In talicasi l'invalidazione del contratto comporterà la cessazione degli effetti negoziali ex nunc e la possibilitàper tutti i cre<strong>di</strong>tori (anche i partecipanti ma a questo punto sciolti dal contratto) <strong>di</strong> richi<strong>ed</strong>ere il fallimentodel debitore.409 SCIUTO, cit., 358 non esclude che una delle parti possa proporre eccezione <strong>di</strong> inadempimento ex art.1460 c.c., anche se l'interesse perseguito nel caso in questione non è tanto quello dello scambio <strong>di</strong>prestazioni in sè, quanto quello <strong>di</strong> realizzare la rimozione dello stato <strong>di</strong> crisi, sicchè è plausibile che nonsaranno tanto singoli inadempimenti a costituire oggetto <strong>di</strong> contestazione quanto il venir meno – sia pureper loro effetto – della possibilità <strong>di</strong> realizzare la finalità complessiva dell'accordo, invocandone allora larisoluzione.410 Osserva SCIUTO, cit., 358 che in questo caso se non vi è un interesse a far <strong>di</strong>chiarare il fallimento deldebitore, non parrebbe preclusa un'or<strong>di</strong>naria azione volta a far <strong>di</strong>chiarare la sola risoluzione del contrattoo ad accertarla, se già avvenuta per effetto <strong>di</strong> un termine essenziale o <strong>di</strong> una clausola risolutiva espressa.411 SCIUTO, cit., 359.412 Del campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci intervistato nell'ambito <strong>di</strong> uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principali Tribunaliitaliani il 45% si è espresso nel senso che in caso <strong>di</strong> accertato inadempimento dell'accordo, l'eventualescioglimento coinvolga l'accordo nella sua intierezza, il 53% ritiene invece che l'accordo venga meno solose viene meno una parte essenziale dello stesso che si riferisca anche agli altri cre<strong>di</strong>tori e solo il 2,5%ritiene che lo scioglimento coinvolga solo i singoli rapporti per cui si è manifestata inadempienza(VITIELLO VELLA, Trattamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e classi, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in108

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