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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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in realtà funzionale alla liquidazione società e non alla continuazione dell'attività.Particolarità dell'accordo: la debitrice ha stilato 19 <strong>accor<strong>di</strong></strong> in<strong>di</strong>viduali con ciascuncre<strong>di</strong>tore; gli importi sono rateizzati in un numero variabile <strong>di</strong> rate per ogni cre<strong>di</strong>tore.Il piano liquidatorio si è basato sulla stipulazione <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> affitto d'azienda, infavore <strong>di</strong> un'altra società e sulla successiva ven<strong>di</strong>ta dell'azienda, in favore della capogruppodell'affittuaria; il ricavato della cessione è stato così destinato alla <strong>ristrutturazione</strong> deldebito della società proponente.Nel caso <strong>di</strong> specie, la società cessionaria non ha fornito alcuna garanzia per l'esecuzion<strong>ed</strong>egli impegni assunti con l'accordo, e il tribunale, in mancanza <strong>di</strong> opposizioni da parte <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori, ha ritenuto che ciò non costituisse un ostacolo all'omologazione dell'accordo, inquanto ogni cre<strong>di</strong>tore aderente, in caso <strong>di</strong> inadempimento dell'obbligato agli impegniassunti, ha comunque a <strong>di</strong>sposizione lo strumento della risoluzione contrattuale perinadempimento <strong>di</strong>sciplinata nel co<strong>di</strong>ce civile agli artt. 1453 e segg. .Clausole negozialiL'accordo prev<strong>ed</strong>e:− pagamento integrale <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori privilegiati rappresentanti l'8.82% del totale dellepassività− pagamento integrale <strong>dei</strong> 153 cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo− pagamento in misura non inferiore del 66% <strong>dei</strong> 20 cre<strong>di</strong>tori chirografari, aderentiall'accordo che rappresentano l'80% delle passività.Obblighi a carico <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>toriIl cre<strong>di</strong>tore accetta la proposta e si impegna a non azionare i propri cre<strong>di</strong>ti fino allapubblicazione del presente accordo, nel registro delle imprese, pubblicazione che ladebitrice prev<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> eseguire entro il 30 aprile 2009, contestualmente al deposito delricorso per l'omologa dell'accordo presso la cancelleria del Tribunale <strong>di</strong> Milano.Clausole risolutive espresseL'efficacia <strong>di</strong> ogni accordo in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> del debito è sottoposta alladuplice con<strong>di</strong>zione dell'accettazione del piano da parte <strong>di</strong> un numero <strong>di</strong> venti cre<strong>di</strong>torichirografari, rappresentanti, complessivamente, cre<strong>di</strong>ti per un importo superiore alla sogliaminima del 60% prevista dall'art. 182-bis nonché all'omologa del Tribunale <strong>di</strong> Milano entro159

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