con<strong>di</strong>zioni che hanno determinato l'ammissione alla proc<strong>ed</strong>ura stessa 436 .Il fallimento potrà invece essere <strong>di</strong>chiarato solo in esito ad un autonomoproce<strong>di</strong>mento che si svolga nelle forme <strong>di</strong> cui all'art. 15 l. fall., promosso da un cre<strong>di</strong>tore odal p.m 437 .In giurisprudenza sul tema del rapporto tra proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologa eproce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento si è assistito ad una vera e propria evoluzione.In due pronunce, una della Corte d'Appello <strong>di</strong> Trieste 438 e una del Tribunale <strong>di</strong>U<strong>di</strong>ne del 2007 439 , che si collocano in una fase antec<strong>ed</strong>ente rispetto al decreto correttivodel 2007, si afferma che tra i due proce<strong>di</strong>menti c'è una "reciproca in<strong>di</strong>fferenza"; in terminipratici questo significa che nel corso della fase <strong>di</strong> omologa degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>i cre<strong>di</strong>tori estranei erano legittimati a presentare istanza <strong>di</strong> fallimento nei confronti deldebitore proponente, nello stesso modo in cui quest'ultimo, in pendenza del proce<strong>di</strong>mentoper la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, poteva depositare un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> al fine<strong>di</strong> ottenerne l'omologazione.Resta il fatto che in realtà i due proce<strong>di</strong>menti interferiscono l'uno con l'altro sulpiano sostanziale: dal momento che, come sopra esposto, l'omologa dell'accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>, accertando l'idoneità <strong>di</strong> quest'ultimo a sod<strong>di</strong>sfare integralmente i cre<strong>di</strong>toriestranei, andrebbe ad attestare sostanzialmente anche se non formalmente, l'insussistenzadello stato <strong>di</strong> insolvenza. Infatti nella pronuncia del Tribunale <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne, chiamato adesprimersi sull'istanza <strong>di</strong> fallimento depositata in pendenza del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazion<strong>ed</strong>ell'accordo, è stata valutata proprio l'idoneità dell'accordo a rendere inattuale lo statod'insolvenza. In particolare i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> U<strong>di</strong>ne si sono rifatti alla giurisprudenza <strong>di</strong>legittimità in materia <strong>di</strong> concordati stragiu<strong>di</strong>ziali 440 e hanno valutato l'idoneità quantitativa436 FRASCAROLI SANTI, cit., 163.437 D'AMBROSIO, cit., 1816; PROTO, cit., 138; FERRO, cit., 83; ZANICHELLI, cit., 618 precisa che si puòestendere agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> l'applicazione dell'art. 180, ultimo comma, dal momento che èfatto salvo il principio dell'iniziativa <strong>di</strong> parte, non vi è pregiu<strong>di</strong>zio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa del debitore e vienesalvaguardata anche l'esigenza <strong>di</strong> economicità <strong>di</strong> attività processuale, dal momento che nulla vieterebbe alcre<strong>di</strong>tore <strong>di</strong> proporre la stessa istanza una volta concluso negativamente il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione (o incorso <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ura, ma subor<strong>di</strong>nato alla mancata omologazione).438 App. Trieste, 4 settembre 2007 in Dir. fall., 2008, II, 297.439 Trib. U<strong>di</strong>ne 22 giugno 2007, in Fallimento, 2008, 701.440 La prima pronuncia sul punto, che poi ha creato un filone, è stata Cass., 26 febbraio 1990, n. 1439,in Fallimento, 1990, 495 ove si afferma che risulta imprescin<strong>di</strong>bile "accertare l'attualità o nodell'insolvenza, o d<strong>ed</strong>ucendola dalla globalità della situazione patrimoniale dell'impren<strong>di</strong>tore, oanalizzando l'attuale rapporto tra fon<strong>di</strong> <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà <strong>ed</strong> entità residua <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> scaduti: (...) solo se questa114
<strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> estranei ad evidenziare l'attualità del <strong>di</strong>ssesto e a giustificare l'apertura delproce<strong>di</strong>mento fallimentare. Il giu<strong>di</strong>zio viene quin<strong>di</strong> sostanzialmente a sovrapporsi conquello da effettuare in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> omologa: ove si accerti che il debitore sia in grado <strong>di</strong> pagareregolarmente i cre<strong>di</strong>tori estranei, si deve ritenere insussistente lo stato <strong>di</strong> insolvenza. Restafermo che una volta assunta la decisione sull'omologa dell'accordo, il proce<strong>di</strong>mentofallimentare va anch'esso deciso nel merito 441 .Successivamente, intervenuto il correttivo del 2007 (con i risvolti sopra visti intermini <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari), si sono registrate due pronunce <strong>di</strong> tenore<strong>di</strong>fferente 442 : il Tribunale <strong>di</strong> Milano ha ritenuto sussistere tra la richiesta <strong>di</strong> omologa el'istanza <strong>di</strong> fallimento un rapporto <strong>di</strong> "connessione" e "pregiu<strong>di</strong>zialità logica e funzionale",che non solo impone <strong>di</strong> valutare in un unico contesto l'uno e l'altro tipo <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento,riunendoli, ma richi<strong>ed</strong>e altresì <strong>di</strong> verificare in primo luogo se l'accordo sia o menoomologabile e, solo in caso <strong>di</strong> risposta negativa, <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ere all'analisi della sussistenza<strong>dei</strong> presupposti per la declaratoria <strong>di</strong> fallimento 443 .9. Effetti dell'apertura del fallimentoIl fallimento è una possibilità che si apre a) quando l'accordo non sia omologato b)perda efficacia perchè b1) risolto, in quanto non eseguito nei confronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori stipulantib2) comunque sopravanzato da una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, richiesta da un cre<strong>di</strong>toreestraneo insod<strong>di</strong>sfatto, anche successivo all'omologa dell'accordo b3) invalidato 444 .Nelle ultime tre ipotesi l'inefficacia che ne deriva riguarderà i soli effetti negoziali e nonquelli legali, tipicamente l'esenzione da revocatoria fallimentare: è infatti la stessa norma che<strong>di</strong>spone questa esenzione presupponendo evidentemente che l'accordo omologato non siaindagine, condotta nell'una o nell'altra delle modalità consentite <strong>ed</strong> in<strong>di</strong>cate desse esito negativo,potrebbe affermarsi la puntuale persistenza <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> insolvenza".441 NARDECCHIA, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e il proce<strong>di</strong>mento per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento,cit., 706.442 Trib. Milano 10 novembre 2009, in Fallimento, 2010, 195; Trib. Milano 25 marzo 2010, inFallimento, 92.443 L'orientamento è stato confermato dalla recente Trib. Novara, 1 febbraio 2011, in Fallimento, 2011,703.444 SCIUTO, cit., 366.115
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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