successivamente essere accertati in via definitiva nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologa. Si è <strong>di</strong>segnatocosì un nuovo segmento del proce<strong>di</strong>mento, o anche un sub-proce<strong>di</strong>mento che può esserecatalogato tra quelli <strong>di</strong> natura cautelare ex artt. 669-sexies e ss., anche se atipico nellamisura in cui il giu<strong>di</strong>ce è chiamato a valutare solo il fumus boni iuris, perchè il periculumin mora è presunto 336 .Il testo della norma come novellato recepisce una critica che era stata avanzataall’art. 182-bis l. fall. nella sua prec<strong>ed</strong>ente formulazione, ossia quella <strong>di</strong> non prev<strong>ed</strong>ere laprotezione del patrimonio del debitore prima della pubblicazione dell’accordo presso ilregistro delle imprese: la l.122/2010 recepisce questa critica, correggendo opportunamenteil tiro sul punto anche rispetto al testo del d.l. n. 78/2010 337 .Quanto all’estensione oggettiva del <strong>di</strong>vieto, la norma prev<strong>ed</strong>e, oltre al blocco sulleazioni esecutive e cautelari 338 , che i cre<strong>di</strong>tori non possano acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione cheTrib. Torino, 15 febbraio 2011 in Fallimento, 2011, 701.336 In questo senso FABIANI, cit., 903 il quale osserva che se ci si giova <strong>di</strong> questa assimilazione, sibeneficia <strong>di</strong> una serie <strong>di</strong> regole che risultano applicabili: i) se la richiesta viene respinta l’effettoprovvisorio si perde; ii) se nel termine <strong>di</strong> sessanta giorni non viene depositato l’accordo, il decreto <strong>di</strong>inibitoria perde efficacia; iii) il reclamo, formalmente previsto solo in caso <strong>di</strong> decreto <strong>di</strong> accoglimento, vaammesso anche in caso <strong>di</strong> rigetto nonostante la richiesta sia riproponibile; iv) la decisione resa dalla Cort<strong>ed</strong>'Appello non è ulteriormente impugnabile con ricorso per cassazione. Non concorda pienamente conl'assimilazione ad un proce<strong>di</strong>mento cautelare DI MAJO, cit., 677, il quale parla invece <strong>di</strong> "effettipreliminari" della proposta <strong>di</strong> accordo, ove supportata dall'esistenza <strong>di</strong> trattative on i cre<strong>di</strong>tori cherappresentano il 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti e asseverata dall'esperto circa la sua idoneità ad assicurare il regolarepagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei. DIDONE, cit., 25 lo assimila ad un proce<strong>di</strong>mento cautelare ante causam,dal momento che il proce<strong>di</strong>mento in questione prec<strong>ed</strong>e il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> omologa dell'accordo e dunquenon si può qualificare come sub proce<strong>di</strong>mento dal momento che manca un proce<strong>di</strong>mento principale in cuiviene inserito.337 Il testo della legge sul punto è ancora <strong>di</strong>fferente infatti da quello del d.l. 78/2010. In quest'ultimo sistabiliva che il debitore potesse depositare una proposta <strong>di</strong> accordo e che il tribunale, nel contrad<strong>di</strong>ttoriodel debitore e <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori interessati, in presenza della prospettiva <strong>di</strong> un accordo ex art. 182-bis l.fall.potesse <strong>di</strong>sporre il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari fissando il termine <strong>di</strong> giorni sessanta per ilformale deposito dell’accordo. Osserva FABIANI, L'ennesima riforma della legge fallimentare, inFallimento, 2010, 895 che "A ben v<strong>ed</strong>ere il risultato materiale si riduceva ad un ampliamento del termine<strong>di</strong> sessanta giorni (già previsto dal terzo comma) a centoventi giorni. Il fatto è che al cospetto <strong>di</strong> questotimido beneficio, ben più dannoso era l’effetto riflesso. Infatti il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cui al settimo comma venivaimposto dopo una comunicazione ai cre<strong>di</strong>tori che fa seguito alla pubblicazione sul registro delle imprese.In tale contesto il cre<strong>di</strong>tore non aderente non appena fosse stato informato della istanza <strong>di</strong> sospensioneavrebbe potuto procurarsi efficacemente una posizione <strong>di</strong> vantaggio in quanto il decreto del tribunale <strong>di</strong>imposizione del <strong>di</strong>vieto non conteneva la previsione <strong>di</strong> una efficacia ex tunc. Se la riservatezza è una delleprimarie esigenze che le parti richi<strong>ed</strong>ono nella fase delle trattative, ecco che la <strong>di</strong>scovery cui eracostretto il debitore avrebbe potuto rivelarsi fatale. Il testo è stato mo<strong>di</strong>ficato molto opportunamente <strong>ed</strong>ora la <strong>di</strong>sposizione appare effettivamente allineata alle aspettative <strong>dei</strong> protagonisti degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>".338 Nemmeno con le mo<strong>di</strong>fiche apportate con la l. 122/2010 è stato sciolto il nodo su come considerarel’iniziativa per fallimento; v., Trib. Milano 10 novembre 2009, in Fallimento, 2010, 195, con nota <strong>di</strong>FABIANI, "Competizione" fra processo per fallimento e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e altre questioniprocessuali.94
non siano concordati 339 . In altre parole, si nega sostanzialmente ingresso alle ipotechegiu<strong>di</strong>ziali e si conferma, implicitamente, che il debitore durante la fase delle trattative hapiena capacità negoziale e può dunque vincolare il patrimonio a favore <strong>di</strong> taluni cre<strong>di</strong>tori,ben sapendo che queste operazioni saranno poi poste sotto la lente d’ingran<strong>di</strong>mento <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori estranei e <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti ma più riottosi a concludere l’accordo 340 . Laprotezione prevista dalla norma non ha eguali nell'ambito della legge fallimentare, dato chea <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quanto previsto nell'art. 51 l. fall. per il fallimento, la norma non contienealcuna clausola <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong>versamente da quantoprevisto nell'art. 168 l. fall. per il concordato preventivo, il <strong>di</strong>vieto si estende anche alleazioni cautelari. Occorre però osservare che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione èstato inserito tra gli effetti protettivi anticipati, ma non è contemplato tra quelli checonseguono al deposito della domanda <strong>di</strong> omologa dell'accordo. Si verifica dunque che nellasso <strong>di</strong> tempo intercorrente tra la pubblicazione della domanda <strong>di</strong> anticipazione deglieffetti protettivi e la presentazione della domanda <strong>di</strong> omologa (30 giorni+60 giorni), icre<strong>di</strong>tori non aderenti non possono, ad esempio, iscrivere ipoteche giu<strong>di</strong>ziali. Tuttavia,cessato il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong>sposto con il decreto <strong>di</strong> anticipazione e pubblicato l'accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> – che non produce effetti sulle prelazioni – i cre<strong>di</strong>tori non aderenti possonoacquisire titoli <strong>di</strong> prelazione, iscrivendo ipoteche giu<strong>di</strong>ziali. Tale <strong>di</strong>scrasia non è colmabileestendendo alla domanda <strong>di</strong> omologazione gli effetti previsti per la domanda <strong>di</strong>anticipazione, trattandosi indubbiamente <strong>di</strong> norma eccezionale 341 .Resta infine da capire quale sia la sanzione prevista in caso <strong>di</strong> violazione del<strong>di</strong>vieto. La sanzione prevista in tema <strong>di</strong> concordato preventivo dall'art. 168 è la nullità delleazioni esecutive. Invece in relazione alla <strong>di</strong>sciplina dettata dall'art. 51 l. fall., lagiurisprudenza <strong>di</strong> legittimità 342 ha rilevato che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> esecuzioni in<strong>di</strong>viduali sancitoda tale norma non inerisce alla oggettiva vali<strong>di</strong>tà dell'atto <strong>di</strong> pignoramento, in sè339 SCHWARTZ, Bankruptcy workouts and debt contracts, in Journ. Law & Economics, 1993, 595,osserva che unica "ombra" che grava sulla nuova normativa, è costituita dal fatto che in virtù del<strong>di</strong>sposto dell'articolo 111-bis, comma 3, l. fall., le categorie <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti in<strong>di</strong>cate nella norma e a cui puòessere applicata la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità, non sono anche antergate ai cre<strong>di</strong>ti assistiti da pegno o ipoteca,pertanto si è ancora ben lontani da strumenti che consentono concretamente l'erogazione <strong>di</strong> finanza supersenior all’impresa in crisi, come in particolare nell'ambito del <strong>di</strong>ritto statunitense, avviene con strumentiquali il Debtor-in- possession Financing.340 FABIANI, cit., 904.341 DIDONE, cit., 29.342 Cass., 3 <strong>di</strong>cembre 2002, n. 17019, in Dir. fall., 2003, 1268.95
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f