soltanto dopo che essa abbia raggiunto un livello ormai tale da rendere improcrastinabile lapre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> salvataggio, inteso in senso lato, per evitare l'apertura <strong>di</strong>proc<strong>ed</strong>ure più gravose. Tale scelta, quin<strong>di</strong>, nella prassi segue i vari tentativi <strong>di</strong> arginamentodella crisi costituiti, molto spesso, dalla <strong>di</strong>lazione ex uno latere <strong>dei</strong> pagamenti o delleforniture verso terzi, che <strong>di</strong> norma incrinano in modo pressoché irrime<strong>di</strong>abile i rapporti coni cre<strong>di</strong>tori rendendoli poco <strong>di</strong>sponibili a trattare, in un momento successivo, un piano <strong>di</strong>risanamento.L’advisor, dotato <strong>di</strong> una cre<strong>di</strong>bilità derivante dall’elevato stan<strong>di</strong>ng, sinonimo <strong>di</strong>competenza e serietà, ma anche e soprattutto <strong>di</strong> una terzietà rispetto alle vicende traimpren<strong>di</strong>tore e cre<strong>di</strong>tori, riesce ad agevolare notevolmente l'attività <strong>di</strong> negoziazione,favorendo la <strong>positiva</strong> conclusione dell'accordo 124 .Parlare <strong>di</strong> terzietà nei confronti <strong>di</strong> un soggetto come l’advisor, legato da un rapportocontrattuale ad una delle due parti dell'operazione, è certamente improprio se valutato inuna prospettiva formale più che sostanziale. L'attività <strong>di</strong> una banca, <strong>ed</strong> in genere <strong>di</strong> unprofessionista, che si assume nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore l'obbligo <strong>di</strong> curare l'attività <strong>di</strong>comunicazione verso i terzi <strong>di</strong> informazioni, infatti, non può essere condotta in modoparziale, incompleto o ingannevole nei confronti <strong>dei</strong> terzi. A <strong>di</strong>fferenza del caso <strong>di</strong> unsoggetto che si limita a consigliare <strong>ed</strong> assistere l'impren<strong>di</strong>tore nella proposizione <strong>di</strong>un'operazione <strong>di</strong> salvataggio, il quale non sarebbe tenuto, nei confronti <strong>dei</strong> terzi, al rispetto<strong>di</strong> altre regole se non il generalissimo neminem la<strong>ed</strong>ere, in casi come questo, la dottrinacivilistica ha configurato quella che ormai viene definita come responsabilità "da contattosociale" 125 . Tale tipo <strong>di</strong> responsabilità dell’advisor bancario, avente natura contrattuale ecomportante la relativa sottoposizione agli oneri probatori <strong>ed</strong> al termine prescrizionale,viene propriamente definita come responsabilità da "obbligazione senza dovere <strong>di</strong>prestazione", in quanto prescinde dall'esistenza <strong>di</strong> un obbligo <strong>di</strong> prestazione dell’advisor abeneficio del terzo, cre<strong>di</strong>tore dell'impren<strong>di</strong>tore in crisi, sussistendo un tale obbligo solo neiconfronti <strong>di</strong> quest'ultimo. Il cre<strong>di</strong>tore, ex ante, non può esigere la prestazione da parte124 LIN, The information content of a bank’s involvement in private workouts, in George Mason ind. lawrev., 1994, 98.125 FAILLACE, La responsabilità da contatto sociale, Padova, 2004,163 e ss.; ROPPO, Il contratto, inTratt. <strong>di</strong>r. priv., <strong>di</strong>retto da IUDICA e ZATTI, Milano, 2001, 581; CASTRONOVO, La nuova responsabilitàcivile, Milano, 1997, 99.40
dell'advisor, ma nel momento in cui essa sia effettuata, deve esserlo in modo esatto, invirtù dell'impegno assunto nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore in crisi. L’inesattezzacomporterebbe la necessità <strong>di</strong> rispondere anche nei confronti del cre<strong>di</strong>tore. Ovviamente unsimile meccanismo, con la conseguente configurazione <strong>di</strong> una responsabilità da contattosociale nei confronti, stavolta, dell'impren<strong>di</strong>tore in crisi, si avrebbe laddove fossero stati icre<strong>di</strong>tori a conferire l'incarico all’advisor.Se la presenza <strong>di</strong> un istituto <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to in funzione <strong>di</strong> advisor è una circostanza chenella prassi si presenta con una frequenza molto elevata, la partecipazione delle banche inqualità <strong>di</strong> aderenti all'accordo è pressoché una costante.A questo proposito occorre evidenziare le principali modalità con cui una bancaaderisce ad un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> del debito, contribuendo a creare una situazione<strong>di</strong> fresh start, ossia <strong>di</strong> opportunità per gli impren<strong>di</strong>tori in crisi <strong>di</strong> operare sul mercato aseguito della riacquisizione <strong>di</strong> affidabilità 126 ; queste sono: l'abbattimento dell'esposizion<strong>ed</strong>ebitoria, il consolidamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti, la concessione <strong>di</strong> nuova finanza e la conversione<strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti in capitale <strong>di</strong> rischio. Di seguito si prenderanno brevemente in considerazionequeste modalità, tenendo conto che alcune sono già state esaminate parlando del contenutodegli <strong>accor<strong>di</strong></strong> (ve<strong>di</strong> capitolo I, paragrafo 5).L'abbattimento dell'esposizione debitoria si concreta solitamente nella rinuncia agliinteressi maturati in un dato periodo 127 ; se necessario la rinuncia può estendersi anche aquote <strong>di</strong> capitale e, in questo secondo caso, si conviene che il rimborso del debito residuoavvenga a determinate scadenze a saldo e stralcio 128 .Il consolidamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti, denominato rinegoziazione nel caso <strong>di</strong> mutui, siperfeziona con una convenzione interbancaria in cui sono definite le obbligazioni, i <strong>di</strong>ritti ei doveri delle parti aderenti all'accordo e si concreta in un pactum de non petendo atermine 129 con cui viene riscadenzato a me<strong>di</strong>o e lungo termine il rimborso <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>toriescadute e non pagate, insieme con la ridefinizione pattizia del costo dell'indebitamento su126 BELLO, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> nella riforma della legge fallimentare,www.stu<strong>di</strong>olegaleriva.it (2006).127 SANTINI, Il percorso delle soluzionistragiu<strong>di</strong>ziali alle crisi d'impresa, in Giur. comm., 1998, 609 ss.128 MARABINI, cit., 252 osserva che <strong>di</strong> regola gli interessi maturati in un certo lasso <strong>di</strong> tempo vengonorinunciati interamente, per quelli maturan<strong>di</strong> si conviene una misura <strong>di</strong> tasso agevolato, salva la possibilità<strong>di</strong> variazioni migliorative parametrate al raggiungimento <strong>di</strong> determinati risultati economici da parte dellasocietà o del gruppo debitore.129 COSTA, La soluzione stragiu<strong>di</strong>ziale delle crisi d'impresa, in Dir. fall., 1998, I, 964.41
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f