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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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proprietà o in possesso del debitore, il valore <strong>dei</strong> beni e i cre<strong>di</strong>tori particolari deglieventuali soci illimitatamente responsabili 248 .L'art. 182-bis non stabilisce se l'accordo debba essere prima depositato in tribunaleo prima pubblicato nel registro delle imprese. Secondo alcuni 249 è pressochè irrilevantefissare una priorità temporale tra i due adempimenti; appare tuttavia preferibile la tesi <strong>di</strong>chi 250 sostiene che il ricorso per la richiesta <strong>di</strong> omologazione, se depositato in tribunalesenza la prova dell'avvenuta pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese, deveessere <strong>di</strong>chiarato inammissibile 251 : in effetti in questo caso si verrebbe a creare unasituazione <strong>di</strong> pendenza forzata della domanda e <strong>di</strong> inattività dell'organo a<strong>di</strong>to, in attesadella pubblicazione dell'accordo, adempimento peraltro lasciato alla libera determinazion<strong>ed</strong>el debitore; dal momento che l'art. 182-bis prev<strong>ed</strong>e che il tribunale proc<strong>ed</strong>aall'omologazione "decise le opposizioni", vi è chi 252 sostiene che il tribunale dovrebbe<strong>di</strong>chiarare l'improce<strong>di</strong>bilità per mancanza <strong>dei</strong> requisiti <strong>di</strong> legge.Si noti, peraltro, che anche il mancato deposito dell'atto in tribunale dopo laregolare pubblicazione nel registro delle imprese, impe<strong>di</strong>sce l'omologazione dell'accordo:quest'ultimo produce allora gli effetti del contratto con il quale si configura e rimane<strong>di</strong>sciplinato secondo la <strong>di</strong>sciplina privatistica <strong>dei</strong> contratti ex art. 1326 c.c. 253 .248 In relazione alla documentazione oggetto <strong>di</strong> deposito, è stato osservato che, nell'ipotesi in cuil'accordo sia realizzato sul presupposto logico-operativo <strong>di</strong> un più ampio piano aziendale nell'ambito delquale lo stesso acquista pienezza <strong>di</strong> significato costituendone attuazione, sia necessario proc<strong>ed</strong>ere -qualora ciò sia in<strong>di</strong>spensabile per favorire una sufficiente intellegibilità dell'accordo m<strong>ed</strong>esimo o meglioper assicurare quella adeguatezza informativa che si prefigge l'art. 182-bis, secondo comma l. fall. - aldeposito nel registro delle imprese <strong>di</strong> entrambi i sopra menzionati documenti (Trib. Roma 5 novembre2009).249 FABIANI, cit., 12.250 In questo senso: FRASCAROLI SANTI, cit, 138; FERRO, cit., 1434; DI MAJO, cit. 689 sottolinea che ildeposito "è un necessario tassello che deve prec<strong>ed</strong>ere la domanda <strong>di</strong> omologazione"; MAFFEI ALBERTI,Commentario breve alla legge fallimentare, Padova, 2009, 690; PROTO, cit., 194. In giurisprudenza inquesto senso: App. Trieste, 4 settembre 2007; Trib. Bari, 21 novembre 2005. In senso contrario: Trib.Palermo 27 marzo 2009.251 FISCHETTI, Osservazioni in tema <strong>di</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, nota a Trib. Palermo 27marzo 2009, in Dir. fall., 2010, 517.252 FRASCAROLI SANTI, cit., 138-9 sostiene che in caso si creasse una <strong>di</strong>scrasia temporale significativatra deposito del ricorso in tribunale e successiva pubblicazione nel registro delle imprese, il tribunal<strong>ed</strong>ovrebbe proc<strong>ed</strong>ere ad una decisione <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità per mancanza <strong>dei</strong> requisiti <strong>di</strong> legge; nello stessosenso PRESTI, cit., 38; FABIANI, Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, ruolo del giu<strong>di</strong>ce e processo per fallimento, inFallimento, 2010, 213.253 FRASCAROLI SANTI, cit., 139; nello stesso senso FABIANI, cit., 12. Di segno opposto la tesi <strong>di</strong>AMBROSINI, cit., 2550: secondo l'Autore la pubblicazione fungerebbe da con<strong>di</strong>tio iuris <strong>di</strong> ogni effetto,anche negoziale, dell'accordo. Per una critica a questa teoria v. DI MAJO, cit., 688.75

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