dovrebbero richiamare le regole previste per i reclami contro i decreti camerali (art. 739c.p.c.) e si dovrebbero applicare le regole generali sulle impugnazioni (artt. 323-338 c.p.c.),a cominciare da quella sui soggetti legittimati al reclamo che devono coincidere con coloroche sono stati parti del processo davanti al tribunale 390 . La suddetta soluzione presenta peròalcuni inconvenienti: l'art. 182-bis fissa termini e decorrenze per il reclamo del tuttoautonomi e <strong>di</strong>stinti rispetto a quelli previsti dall'art. 739 c.p.c. 391 .Secondo altri 392 , escludendo l'applicazione dell'art. 739 c.p.c., occorrerebbe inveceriportarsi allo schema dell'art. 26 l.fall., che in quanto norma generale interna al macrosistema concorsuale, prevale sulla norma generale or<strong>di</strong>naria rappresentata dall'art. 739c.p.c.; oppure al modello dell'art. 131 l. fall. in tema <strong>di</strong> reclamo nel concordatofallimentare 393 .Risulta invece incerta la proponibilità del ricorso per cassazione contro il decretoche accoglie o rigetta il ricorso per omologazione (ferma restando l'autonoma ricorribilitàdel decreto della corte d'appello in punto <strong>di</strong> spese <strong>di</strong> lite) 394 : negata da chi 395 reputa che ilprovve<strong>di</strong>mento del Tribunale, non avendo carattere decisorio e definitivo, sia suscettibile <strong>di</strong>revoca, ma ammessa da chi 396 con riguardo al concordato preventivo attribuisce al decretodel tribunale natura sostanziale <strong>di</strong> sentenza.Se si aderisce alla teoria per cui non si forma alcun giu<strong>di</strong>cato, il debitore potrebbepresentare un nuovo accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>; inoltre, non si può poi escludere che ilpiano che funge da cornice per gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> possa valere come piano attestato <strong>di</strong> risanamento(art. 67, comma terzo, lett. d)), in presenza <strong>dei</strong> requisiti <strong>di</strong> sostanza, anche in caso <strong>di</strong> rigettocit., 25. La FRASCAROLI SANTI, cit., 164 precisa che applicando l'art. 742 c.p.c., il decreto si dovrebbeconsiderare revocabile e comunque insuscettibile <strong>di</strong> passare in giu<strong>di</strong>cato. Tuttavia, in base al dettatodell'art. 742 c.p.c., resterebbero salvi i <strong>di</strong>ritti acquistati dai terzi <strong>di</strong> buona f<strong>ed</strong>e in forza <strong>di</strong> convenzionianteriori.390 NARDECCHIA, cit., 85.391 Ad esempio il termine per proporre reclamo <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis decorre non dalla comunicazion<strong>ed</strong>el provve<strong>di</strong>mento, ma dalla pubblicazione nel registro delle imprese.392 FERRO, cit., 1458; FRASCAROLI SANTI, cit., 166.393 PAJARDI, PALUCHOWSKI, Manuale <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto fallimentare, Milano, 2008, 933.394 FABIANI, cit., 26 afferma che si può ammettere la ricorribilità per Cassazione le volte in cui iltribunale decida <strong>di</strong> omologare, mentre in caso <strong>di</strong> rigetto, la non definitività della decisione fa arrestarel'iter del proce<strong>di</strong>mento davanti alla corte d'Appello. Nel senso dell'ammissibilità del ricorso in Cassazionein giurisprudenza si v<strong>ed</strong>a Trib. Salerno, 5 ottobre 2005, in Dir. fall., 2006, II, 153.395 AMBROSINI, cit., 182; NARDECCHIA, cit., 86, che nega la ricorribilità in Cassazione, affermando cheil provve<strong>di</strong>mento del tribunale non ha carattere decisorio e definitivo, ossia non abbia natura sostanziale<strong>di</strong> sentenza.396 SCARAFONI, La riforma del concordato preventivo, in Dir. fall., 2005, I, 841.104
dell'omologa 397 .7. L'esecuzione degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>. L'inadempimentoL'art. 182-bis nulla <strong>di</strong>ce sugli acca<strong>di</strong>menti successivi all'omologazione dell'accordo:l'esecuzione dell'accordo non è <strong>di</strong>sciplinata così come non è previsto un monitoraggiosull'attuazione dello stesso.Laddove le parti eseguano correttamente le rispettive prestazioni, l'accordo siestingue in maniera naturale, a prescindere dall'effettivo raggiungimento o meno degliobiettivi <strong>di</strong> risanamento delle imprese in crisi per i quali era stato sottoscritto.Comunque si voglia catalogare dal punto <strong>di</strong> vista civilistico l'accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, il risultato non cambia. Si potrà, allora, parlare <strong>di</strong> contrattoplurilaterale, o <strong>di</strong> contratto bilaterale plurisoggettivo o <strong>di</strong> un fascio <strong>di</strong> singoli contratti traloro collegati, ma sembra comunque imprescin<strong>di</strong>bile, ai fini <strong>di</strong> un'"estinzione fisiologica"delle rispettive obbligazioni, la loro corretta esecuzione.Laddove nell'imme<strong>di</strong>atezza dell'omologazione dell'accordo si verificassero eventi<strong>di</strong>fferenti da quelli previsti nello stesso, è possibile proporre <strong>di</strong>nnanzi al tribunale istanza <strong>di</strong>reclamo, in pendant con l'opposizione nella fase prec<strong>ed</strong>ente all'omologa. Tuttavia occorrevalutare anche una prospettiva <strong>di</strong> più lungo periodo.Il punto <strong>di</strong> partenza è la questione relativa alla natura delle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> volontàpresenti nell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>; in altri termini si tratta <strong>di</strong> verificare se l'accordo èun complesso <strong>di</strong> negozi tra loro collegati o un unico accordo. La questione assume unanotevole rilevanza pratica, qualora una delle posizioni riassunte nell'accordo manifestiprofili <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà e poi sotto un duplice aspetto: i) quello dell'accordo in quanto tale ii)quello dell'accordo idoneo a configurare la fattispecie <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis l. fall.Si supponga ad esempio che venga meno la volontà <strong>di</strong> un soggetto cre<strong>di</strong>tore; aquesto proposito bisogna verificare se comunque l'accordo rappresenti il 60% del cetocre<strong>di</strong>torio, manifestandosi profili <strong>di</strong> criticità nel caso in cui il venir meno <strong>di</strong> un soggettodell'accordo porti quest'ultimo al <strong>di</strong> sotto della soglia del 60%.Un'esatta ricostruzione della natura dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> deve prescindere397 FABIANI, cit., 27; SCIUTO, cit., 355. Sul punto v. anche ZANICHELLI, cit., 619.105
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f