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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento deve ricomprendersi tra le azioni esecutive vietate 426 , dalmomento che, similmente, finalità del <strong>di</strong>vieto è quella <strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re che il patrimonio deldebitore venga intaccato prima dell'omologa, pregiu<strong>di</strong>cando l'intero accordo; vero è chequel cre<strong>di</strong>tore, se estraneo, dovrà essere sod<strong>di</strong>sfatto imme<strong>di</strong>atamente dopo l'omologa, maappunto dopo e non prima.Seguendo quest'impostazione, occorre chi<strong>ed</strong>ersi cosa accade nel caso venga violatoil <strong>di</strong>vieto: la categoria da richiamare dovrebbe essere quella dellaimproponibilità/improce<strong>di</strong>bilità 427 .Occorre poi valutare che cosa accade qualora il ricorso sia presentato oltre ilsessantesimo giorno, ossia quando l'inibizione è venuta meno; ciò consente anche <strong>di</strong>verificare cosa accade se si ritiene che il processo per fallimento non sia impe<strong>di</strong>to daldeposito <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> 428 .Fra il proce<strong>di</strong>mento per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento e quello <strong>di</strong> omologa, esisteuna parziale sovrapposizione: la certificazione contenuta nel piano sull'esistenza <strong>di</strong> risorsesufficienti per pagare i cre<strong>di</strong>tori estranei, altro non è che il rovescio della m<strong>ed</strong>aglia426 NARDECCHIA, cit., 706 precisa che conseguentemente nel periodo in cui opera l'ombrello protettivonon potrà essere depositato il ricorso per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento; qualora l'istruttoriaprefallimentare sia già iniziata non sarà consentita l'emissione <strong>dei</strong> provve<strong>di</strong>menti cautelari o conservativia tutela del patrimonio dell'impresa previsti dall'art. 15 l. fall., nè il compimento <strong>di</strong> altra attività, neppureistruttoria; nè tantomeno sarà possibile <strong>di</strong>chiarare il fallimento del debitore; nello stesso senso DIDONE,cit., 31.427 FABIANI, cit., 20 afferma che: "ci si può rifugiare nella categoria dellaimproponibilità/improce<strong>di</strong>bilità; il giu<strong>di</strong>ce cui è affidato il proce<strong>di</strong>mento (cautelare, esecutivo ofallimentare) deve emettere una pronuncia <strong>di</strong> rito con la quale nega provvisoriamente la tutela richiestaper il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> una con<strong>di</strong>zione dell'azione che impe<strong>di</strong>sce la decisione nel merito (se si tratta <strong>di</strong> sequestroo fallimento) o la progressione del processo verso l'attuazione coattiva del <strong>di</strong>ritto (se si tratta <strong>di</strong> azioneesecutiva). Il cre<strong>di</strong>tore non ha, transitoriamente, interesse all'azione per il fatto che l'impren<strong>di</strong>tore haproposto un accordo che dovrà contenere anche la previsione del suo integrale <strong>ed</strong> imme<strong>di</strong>atosod<strong>di</strong>sfacimento. Poichè il <strong>di</strong>vieto si traduce in una lesione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> azione (art. 24 Cost.),l'inibizione risulta tollerabile solo perchè breve, ciò che è tipico nella tutela con<strong>di</strong>zionata".428 In uno stu<strong>di</strong>o condotto intervistando i giu<strong>di</strong>ci <strong>dei</strong> Tribunali italiani, è emerso che la maggioranza(61%) reputa che l'istruttoria prefallimentare debba proseguire, con preclusione della sola <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong>fallimento (quin<strong>di</strong> il fallimento può essere <strong>di</strong>chiarato solo dopo la decisione sull'omologa); tale dato vaaggiunto alla percentuale (29, 3%) <strong>di</strong> chi sostiene la totale in<strong>di</strong>pendenza <strong>dei</strong> due proce<strong>di</strong>menti, non solo atrattazione ma anche a decisione, per cui la sentenza <strong>di</strong> fallimento potrebbe essere emessa anche inpendenza <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento ex art. 182 bis; decisamente minoritario è l'orientamento <strong>di</strong> chi sostiene che ilricorso ex art. 182-bis costituisca con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> improce<strong>di</strong>bilità dell'istruttoria prefallimentare, bloccandonon solo la decisione, ma anche la stessa trattazione (istruttoria) ad essa prodromica (si v<strong>ed</strong>a VELLA,Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, Competenza e proce<strong>di</strong>mento, in Concordato preventivo concordatofallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>. Analisi giuri<strong>di</strong>ca <strong>ed</strong> aziendalistica sulla composizionegiu<strong>di</strong>ziaria della crisi d'impresa nella prassi <strong>dei</strong> tribunali dopo la riforma: i risultati <strong>di</strong> un'indagine a cura<strong>di</strong> FERRO, RUGGIERO, DI CARLO, Torino, 2009, 437).112

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