Secondo altri autori 281 l'esperto dovrebbe garantire la veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali.La necessità dell'attestazione <strong>di</strong> veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali potrebbe farsi derivare dalrinvio all'art. 161 l.fall., che prev<strong>ed</strong>e proprio la presentazione della suddetta attestazione trale formalità da rispettare per il deposito del ricorso e della documentazione allegata, inconsiderazione del fatto che i requisiti del professionista che attesta il piano nel concordatopreventivo sono gli stessi previsti nell'ambito degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> 282 . In base aquesto secondo orientamento, il professionista non potrà limitarsi a garantire la meracorrispondenza tra i dati utilizzati nel piano e la contabilità aziendale, dovendone invecegarantire l'esattezza 283 come presupposto del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> fattibilità.Vi è poi chi 284 <strong>di</strong>stingue a seconda che i dati provengano da soggetti nonfidefacienti, quali ad esempio gli amministratori <strong>di</strong> una società, o da soggetti fidefacienti,come una società <strong>di</strong> revisione. Nel primo caso, il professionista non si può considerareesentato da un'attività <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong>retto e sostanziale della veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati, attività ch<strong>ed</strong>ovrà essere ricondotta ai principi <strong>di</strong> revisione elaborati dalla commissione pariteticadottori commercialisti e ragionieri; ma anche, come nel secondo caso, i dati provengano dauna società che certifica i bilanci, il professionista non può legittimamente limitare il suocontrollo alla verifica dell'autorevolezza delle fonti da cui i dati stessi provengono, madeve accertare se la veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati contabili sia stata debitamente riscontrata.La valutazione dell'esperto deve concretizzarsi in un esame prognostico sulladella società erogante e potendo esso altresì integrare gli estremi della fattispecie <strong>di</strong> inf<strong>ed</strong>eltàpatrimoniale prevista dall’art. 2634 co<strong>di</strong>ce civile. Il nucleo decisivo della relazione dell’esperto consistenel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> ragionevolezza del piano nel suo complesso e della sua capacità <strong>di</strong> generare risorsesufficienti per il sod<strong>di</strong>sfacimento dell’esposizione debitoria».281 AMBROSINI, cit., 172; FORTUNATO, cit., 892. Nello stesso senso si pronuncia il campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ciintervistati in uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principali Tribunali italiani: il 79% (contro il 21%) afferma che ilprofessionista deve attestare anche la veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali (VELLA, D'AMORA, Professionistaattestatore, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Concordato preventivo concordato fallimentare e<strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO, RUGGIERO, DI CARLO, Torino, 2009, 444).282 FRASCAROLI SANTI, cit., 145.283 In questo senso: FRASCAROLI-SANTI, cit., 145; D'AMBROSIO, cit., 1813; FALCONE, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>, in BONFATTI-PANZANI (a cura <strong>di</strong>), La riforma organica delle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali,Milano, 2008, 794; in giurisprudenza in questo senso: Trib. Milano 10 novembre 2009; Trib. Messina, 29<strong>di</strong>cembre 2005; Tribunale <strong>di</strong> Pescara, 20 ottobre 2005. Tuttavia in senso contrario all'attestazione <strong>di</strong>veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali: PROTO, cit., 133; RACUGNO, cit., 551. Sulle verifiche a cui è tenuto ilprofessionista si v<strong>ed</strong>a anche STANGHELLINI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e il piano <strong>di</strong> risanamento, in Ilnuovo <strong>di</strong>ritto delle crisi d'impresa, a cura <strong>di</strong> JORIO, Milano, 2008, 123.284 NARDECCHIA, La relazione del professionista <strong>ed</strong> il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Fallimento, 2010, 216.82
ealisticità dello scenario ipotizzato nell'accordo 285 , al fine <strong>di</strong> esprimere un "motivatogiu<strong>di</strong>zio professionale <strong>di</strong> alta probabilità" 286 . L'attuabilità dell'accordo deve essere valutatain relazione agli obiettivi fissati dallo stesso <strong>ed</strong> ai mezzi ai quali si fa ricorso per la suarealizzazione, in relazione alla documentazione allegata ai sensi dell'art. 161, commasecondo 287 ; devono poi essere sviluppate una serie <strong>di</strong> previsioni prudenziali basate sucriteri sensibili (le c.d. sensivity), pre<strong>di</strong>sposte essenzialmente sull'avveramento <strong>dei</strong> peggioriscenari possibili 288 .L'esperto è tenuto a re<strong>di</strong>gere una relazione priva <strong>di</strong> vizi nei suoi passaggi logicoargomentativi,nella quale esplicitare le proprie considerazioni in merito agli effetti delpiano <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> per il risanamento della crisi.La relazione assume una duplice funzione: informativa nei confronti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori,sia aderenti, sia estranei, sia <strong>di</strong> qualunque altro interessato; istruttoria nei confronti deltribunale, in quanto quest'ultimo fonderà il suo giu<strong>di</strong>zio per omologare l'accordofondamentalmente sulle conclusioni del professionista 289 .Il professionista termina il suo incarico con la consegna della relazione <strong>ed</strong> è esclusoogni suo altro compito <strong>di</strong> controllo e supervisione dell'accordo 290 .Connessa all'opera del professionista, vi è una responsabilità civile e penale.Non è ravvisabile una responsabilità penale ex art. 64 c.p.c. e più in generale le<strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce penale relative ai periti, in quanto non si tratta <strong>di</strong> un consulentetecnico nominato dal giu<strong>di</strong>ce 291 ; si possono poi escludere tutte le fattispecie legate ai delitti<strong>di</strong> falso per mancanza della qualità <strong>di</strong> pubblico ufficiale in capo al professionista; ma in285 FORTUNATO, cit., 891.286 L'espressione è <strong>di</strong> VERNA, I nuovi <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> (art. 182-bis l. fall.), in Dir. fall., 2007,I, 947; nello stesso senso FRASCAROLI SANTI, cit., 144; FERRO, cit., 1426.287 Tra i compiti dell'esperto rientra l'accertamento del fatto che sussista il consenso <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori cherappresentino almeno il 60 % <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti; l'esperto dovrà inoltre verificare la correttezza dell'esclusion<strong>ed</strong>al computo del totale <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> quelli contestati, sempre ai fini del raggiungimento della soglia del60%. Così Trib. Bari, 21 novembre 2005. In questo senso in dottrina: FRASCAROLI SANTI, cit., 145;RACUGNO, cit., 551.288 FISCHETTI, cit., 523.289 FABIANI, cit., 14.290 VALERIO, cit. 679 che precisa anche che se l'esperto, successivamente alla pubblicazion<strong>ed</strong>ell'accordo nel registro delle imprese, ritenga <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>ficare alcuni suoi aspetti, e il debitore nonprovv<strong>ed</strong>a al deposito dell'integrazione dell'accordo presso il registro delle imprese, egli deve ritenersilegittimato a proporre opposizione se dalle mo<strong>di</strong>fiche non apportate sarebbe scaturita l'illegittimitàdell'accordo.291 FRASCAROLI SANTI, cit., 146; D'AMBROSIO, cit., 1813.83
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f