commercialisti), ma anche uno stu<strong>di</strong>o professionale associato, o una società traprofessionisti, purchè sia nominata la persona fisica da ritenersi responsabile dellarelazione.La nomina viene effettuata dallo stesso debitore, d'intesa con i cre<strong>di</strong>tori aderenti 269 .Il soggetto incaricato non deve trovarsi in conflitto d'interessi 270 e l'assenza <strong>di</strong> conflitto èopportuno che sia attestata da una <strong>di</strong>chiarazione allegata alla relazione. La mancanza delrequisito professionale sopra menzionato e la mancanza della <strong>di</strong>chiarazione relativaall'assenza <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi dovrebbero determinare il rigetto della domanda 271 .Poichè il professionista è nominato dal debitore non assume incarico giu<strong>di</strong>ziario; ilsuo compenso va calibrato sulla tariffa professionale <strong>di</strong> appartenenza. Il cre<strong>di</strong>to è munitodel privilegio <strong>di</strong> cui all'art. 2751 n. 2 c.c. 272 , e gode del trattamento della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione nelsuccessivo eventuale fallimento 273 .Veniamo al contenuto e alle caratteristiche della relazione.La relazione dovrà riguardare, secondo quanto <strong>di</strong>spone l'art. 2501-bis, commi 2 e 4,la ragionevolezza e l'attuabilità dell'accordo 274 e in particolare la sua idoneità ad assicurareessere affidato non solo a dottori commercialisti, ma a qualsiasi esperto nell'ambito delle crisi d'impresa.269 FRASCAROLI SANTI, cit., 144; NARDECCHIA, cit., 59 ss. Tuttavia una parte della dottrina (FERRO, Ilpiano attestato <strong>di</strong> risanamento, in Fallimento, 2005, 1361; JORIO, Le soluzioni concordate della crisid'impresa tra privatizzazione e tutela finanziaria, ivi, 1457) ritiene che la nomina dell'esperto debbaessere fatta dal presidente del Tribunale allorchè l'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> riguar<strong>di</strong> una spa o una sapa.In un recente caso <strong>di</strong> omologa <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> (Trib. Rimini, 20 marzo 2009, inwww.ilcaso.it ) il Tribunale, ritenendo non esaustiva la relazione pre<strong>di</strong>sposta dal professionista nominatodall'impren<strong>di</strong>tore, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per verificare la sussistenza <strong>dei</strong> requisitiprevisti dall'art. 182-bis.270 Si noti tuttavia che non sono state richiamate le incompatibilità previste dall'art. 28, ult. comma, l.fall., con l'effetto <strong>di</strong> consentire che la relazione <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis possa essere r<strong>ed</strong>atta da unprofessionista che si trovi in una delle situazioni <strong>di</strong> incompatibilità per la nomina <strong>di</strong> curatore fallimentare.FABIANI, cit., 13 afferma che la questione dell'in<strong>di</strong>pendenza si pone sia nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore ch<strong>ed</strong>el professionista che ha confezionato il piano e pre<strong>di</strong>sposto gli <strong>accor<strong>di</strong></strong>. Una preferenza per la dualità <strong>dei</strong>professionisti non può venire negata, posto che l'in<strong>di</strong>pendenza con<strong>di</strong>ziona l'atten<strong>di</strong>bilità della relazione.Nello stesso senso si pronuncia il campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci intervistati in uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principaliTribunali italiani: il 66% contro il 34% afferma che i due soggetti devono essere <strong>di</strong>versi (VELLA,D'AMORA, Professionista attestatore, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Concordato preventivoconcordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO, RUGGIERO, DI CARLO,Torino, 2009, 444).271 D'AMBROSIO, cit., 1812; PROTO, cit., 132. Peraltro la mancanza della <strong>di</strong>chiarazione può comunqueessere sanata prima della pronuncia dell'organo giuris<strong>di</strong>zionale.272 FABIANI, cit., 14.273 A seguito delle mo<strong>di</strong>fiche intervenute nella <strong>di</strong>sciplina con la l. 122/2010.274 VALERIO, cit., 678 afferma che nello specifico i compiti dell'esperto sono i seguenti: 1) dare attodella verifica degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> conclusi dal debitore con i <strong>di</strong>versi cre<strong>di</strong>tori e del loro contenuto; 2) analizzare idati aziendali, in<strong>di</strong>cando le verifiche compiute in or<strong>di</strong>ne all'intera esposizione debitoria; 3) dopo aver80
il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei 275 . L'attestazione sarà quin<strong>di</strong> <strong>positiva</strong> onegativa, in quanto il dettato legislativo non lascia spazio ad altre soluzioni, che adesempio sottopongano l'attestazione a termini, con<strong>di</strong>zioni o riserve. La consegna dellarelazione esaurisce l'attività del professionista, salvo successive integrazioni eventualmenterichieste in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> omologa 276 .La norma è completamente silente sui criteri ai quali il professionista deve attenersinella sua valutazione e risulta <strong>di</strong>battuta in dottrina l'ampiezza del suo giu<strong>di</strong>zio.Secondo alcuni autori 277 il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> attuabilità del piano presuppone un attentoesame della situazione patrimoniale economica e finanziaria dell'impresa me<strong>di</strong>ante unaverifica effettiva 278 o anche solo solo documentale 279 , in quanto nell'esercizio dello stessooccorrerebbe presumere, salvo che emergano elementi contrari, la veri<strong>di</strong>cità delle scritturecontabili. Tuttavia appare evidente che il professionista non può recepire acriticamente daticontabili palesemente contrad<strong>di</strong>tori, dovendo comunque effettuare un controllo sullaatten<strong>di</strong>bilità <strong>dei</strong> dati <strong>di</strong> partenza 280 .verificato l'intero passivo, dovrà attestare l'idoneità dell'accordo ad assicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori estranei.275 Sul concetto <strong>di</strong> "regolare pagamento" si v<strong>ed</strong>a il paragrafo 1.3. VALERIO, cit., 679 precisa che percre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo dovranno intendersi non solo coloro che volontariamente non hanno aderitoall'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, ma anche coloro che non ne siano venuti a conoscenza.276 BELLO, Il nuovo <strong>di</strong>ritto della crisi d'impresa e del fallimento, a cura <strong>di</strong> DI MARZIO, Milano, 2006,494.277 INNOCENTI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> nel quadro dell'intervento correttivo del 2007:una possibile soluzione alla crisi d'impresa, in Riv. <strong>di</strong>r. fall., 2007, 932; PROTO, cit., 133.278 DE CRESCIENZO - PANZANI, Il nuovo <strong>di</strong>ritto fallimentare, Milano, 2005.279 PROTO, cit., 132.280 V. quanto osserva STASI, I piani <strong>di</strong> risanamento e <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> nella legge fallimentare, inFallimento, 2006, 861 ss.: «Ma qual è il contenuto della relazione? A mio avviso, l’esperto deveformulare un giu<strong>di</strong>zio critico sui contenuti del piano: verificando, anzitutto, la vali<strong>di</strong>tà delle metodologieadottate per l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>dei</strong> fattori <strong>di</strong> crisi, la correttezza delle <strong>di</strong>agnosi, la sussistenza dellecon<strong>di</strong>zioni per risanare l’azienda. E tutto ciò me<strong>di</strong>ante un riesame delle analisi svolte sui sistemicompetitivi, sistemi <strong>di</strong> prodotti, sistemi <strong>di</strong> relazioni con gli interlocutori sociali, strutture organizzative,strutture operative. L’esperto dovrà inoltre verificare la congruità delle terapie in<strong>di</strong>cate nel piano e laverosimiglianza delle ipotesi assunte per la formulazione <strong>dei</strong> budgets, anche dal punto <strong>di</strong> vista <strong>dei</strong> tassi <strong>di</strong>crescita del fatturato, tenendo conto anche della preve<strong>di</strong>bile evoluzione <strong>dei</strong> mercati, nonchèdell’economia in generale. Anche se la legge non lo <strong>di</strong>ce espressamente, ritengo che l’esperto non possaprescindere da un preventivo esame della veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali posti a fondamento del piano su cuisi fonda il modello <strong>di</strong> business e che, in virtù del già segnalato rinvio all’art. 2501sexies, egli abbia ildovere <strong>di</strong> verificare tutta la documentazione utile sottostante con il conseguente <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> ottenere daldebitore tutte le informazioni e i documenti utili e <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ere ad ogni necessario riscontro. Ritengo,inoltre, che, oltre alla fattibilità economica, l’esperto debba pure valutare la legalità delle operazionipreviste nel piano: così in presenza <strong>di</strong> un gruppo <strong>di</strong> società, ove siano previsti interventi finanziari daparte delle altre entità del gruppo, dovrà essere valutata l’esistenza <strong>di</strong> un interesse concreto ad effettuarel’intervento potendosi altrimenti reputare l’atto viziato da nullità siccome estraneo all’oggetto sociale81
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f