11.07.2015 Views

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

commercialisti), ma anche uno stu<strong>di</strong>o professionale associato, o una società traprofessionisti, purchè sia nominata la persona fisica da ritenersi responsabile dellarelazione.La nomina viene effettuata dallo stesso debitore, d'intesa con i cre<strong>di</strong>tori aderenti 269 .Il soggetto incaricato non deve trovarsi in conflitto d'interessi 270 e l'assenza <strong>di</strong> conflitto èopportuno che sia attestata da una <strong>di</strong>chiarazione allegata alla relazione. La mancanza delrequisito professionale sopra menzionato e la mancanza della <strong>di</strong>chiarazione relativaall'assenza <strong>di</strong> conflitto <strong>di</strong> interessi dovrebbero determinare il rigetto della domanda 271 .Poichè il professionista è nominato dal debitore non assume incarico giu<strong>di</strong>ziario; ilsuo compenso va calibrato sulla tariffa professionale <strong>di</strong> appartenenza. Il cre<strong>di</strong>to è munitodel privilegio <strong>di</strong> cui all'art. 2751 n. 2 c.c. 272 , e gode del trattamento della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione nelsuccessivo eventuale fallimento 273 .Veniamo al contenuto e alle caratteristiche della relazione.La relazione dovrà riguardare, secondo quanto <strong>di</strong>spone l'art. 2501-bis, commi 2 e 4,la ragionevolezza e l'attuabilità dell'accordo 274 e in particolare la sua idoneità ad assicurareessere affidato non solo a dottori commercialisti, ma a qualsiasi esperto nell'ambito delle crisi d'impresa.269 FRASCAROLI SANTI, cit., 144; NARDECCHIA, cit., 59 ss. Tuttavia una parte della dottrina (FERRO, Ilpiano attestato <strong>di</strong> risanamento, in Fallimento, 2005, 1361; JORIO, Le soluzioni concordate della crisid'impresa tra privatizzazione e tutela finanziaria, ivi, 1457) ritiene che la nomina dell'esperto debbaessere fatta dal presidente del Tribunale allorchè l'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> riguar<strong>di</strong> una spa o una sapa.In un recente caso <strong>di</strong> omologa <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> (Trib. Rimini, 20 marzo 2009, inwww.ilcaso.it ) il Tribunale, ritenendo non esaustiva la relazione pre<strong>di</strong>sposta dal professionista nominatodall'impren<strong>di</strong>tore, ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per verificare la sussistenza <strong>dei</strong> requisitiprevisti dall'art. 182-bis.270 Si noti tuttavia che non sono state richiamate le incompatibilità previste dall'art. 28, ult. comma, l.fall., con l'effetto <strong>di</strong> consentire che la relazione <strong>di</strong> cui all'art. 182-bis possa essere r<strong>ed</strong>atta da unprofessionista che si trovi in una delle situazioni <strong>di</strong> incompatibilità per la nomina <strong>di</strong> curatore fallimentare.FABIANI, cit., 13 afferma che la questione dell'in<strong>di</strong>pendenza si pone sia nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore ch<strong>ed</strong>el professionista che ha confezionato il piano e pre<strong>di</strong>sposto gli <strong>accor<strong>di</strong></strong>. Una preferenza per la dualità <strong>dei</strong>professionisti non può venire negata, posto che l'in<strong>di</strong>pendenza con<strong>di</strong>ziona l'atten<strong>di</strong>bilità della relazione.Nello stesso senso si pronuncia il campione <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>ci intervistati in uno stu<strong>di</strong>o condotto nei principaliTribunali italiani: il 66% contro il 34% afferma che i due soggetti devono essere <strong>di</strong>versi (VELLA,D'AMORA, Professionista attestatore, in Accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Concordato preventivoconcordato fallimentare e <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> a cura <strong>di</strong> FERRO, RUGGIERO, DI CARLO,Torino, 2009, 444).271 D'AMBROSIO, cit., 1812; PROTO, cit., 132. Peraltro la mancanza della <strong>di</strong>chiarazione può comunqueessere sanata prima della pronuncia dell'organo giuris<strong>di</strong>zionale.272 FABIANI, cit., 14.273 A seguito delle mo<strong>di</strong>fiche intervenute nella <strong>di</strong>sciplina con la l. 122/2010.274 VALERIO, cit., 678 afferma che nello specifico i compiti dell'esperto sono i seguenti: 1) dare attodella verifica degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> conclusi dal debitore con i <strong>di</strong>versi cre<strong>di</strong>tori e del loro contenuto; 2) analizzare idati aziendali, in<strong>di</strong>cando le verifiche compiute in or<strong>di</strong>ne all'intera esposizione debitoria; 3) dopo aver80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!