11.07.2015 Views

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

all'impren<strong>di</strong>tore agricolo l'applicabilità degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> e dellatransazione fiscale 184 . Si segnala anche per completezza che il recentissimo d.l. 22<strong>di</strong>cembre 2011, n. 212 estende alle persone fisiche l'applicabilità dell'istituto.Altro aspetto che non viene chiarito dall'art. 182-bis è se si debba trattare <strong>di</strong>impren<strong>di</strong>tore iscritto nel registro delle imprese. Questa precisazione ha un'evidente ricadutapratica, dal momento che, se fosse richiesta l'iscrizione, sarebbero escluse dall'applicazion<strong>ed</strong>ella <strong>di</strong>sciplina le società <strong>di</strong> fatto, che possono invece acc<strong>ed</strong>ere al concordato preventivo.Sul punto è stato osservato 185 che si dovrebbe escludere l'obbligatorietà del requisitodell'iscrizione, dal momento che si creerebbe una immotivata <strong>di</strong>screpanza con la <strong>di</strong>sciplinadel concordato preventivo, nonostante l'identità del presupposto oggettivo nei dueproce<strong>di</strong>menti. Tuttavia è stato altresì precisato 186 che la previsione legislativa dellapubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese fa implicitamente ritenere necessarioanche questo requisito e dunque crea la necessità <strong>di</strong> provv<strong>ed</strong>ervi, eventualmente anch<strong>ed</strong>'ufficio ex art. 2190 c.c. 187 .Resta da sottolineare che il legislatore ha omesso qualsiasi previsione relativa alla"meritevolezza" dell'impren<strong>di</strong>tore: non sono richiesti per acc<strong>ed</strong>ere alla proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> cuiall'art. 182-bis, ad esempio, i requisiti della regolare tenuta delle scritture contabili,dell'assenza <strong>di</strong> condanne per bancarotta o delitti contro il patrimonio, o la preclusionecostituita da una prec<strong>ed</strong>ente proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> fallimento o concordato preventivo.La legittimazione a presentare l'accordo non è stata estesa a soggetti terzi, sulpresupposto probabilmente che solo l'impren<strong>di</strong>tore può valutare con precisione la propriasituazione economica, finanziaria e patrimoniale 188 .184 La norma, <strong>di</strong> recentissima introduzione, potrebbe anticipare una mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> riconduzione a coerenzadell'intero sistema, posto che l'art. 1 l. fall., tuttora non annovera gli impren<strong>di</strong>tori agricoli tra le impresesoggette a fallimento e al concordato preventivo. In s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> primissimo commento occorre sottolinearealmeno due aspetti: la norma da un lato non pone <strong>di</strong>stinzioni quanto a consistenza patrimoniale e strutturaorganizzativa del richi<strong>ed</strong>ente; per altro verso evidenti problemi <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento si pongono in relazionealla non iscrizione al registro or<strong>di</strong>nario delle imprese e alla <strong>di</strong>fferente regola <strong>di</strong> tenuta della contabilità checaratterizza l'impren<strong>di</strong>tore agricolo. Sul punto per un primo commento: FERRO, La nuova legislazionesociale nelle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali: norme <strong>di</strong> settore e agevolazioni nella gestione della crisi, inFallimento, 2011, 909 ss.185 FRASCAROLI-SANTI, cit., 113.186 NARDECCHIA, cit., 29 ss.187 FABIANI, cit., 6 osserva che fissare come limite l'iscrizione nel registro delle imprese può fungere dastimolo per la regolarizzazione dell'attività, dal momento che la facoltà <strong>di</strong> fruire degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> è pursempre un beneficio.188 VALERIO, cit., 670.61

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!