debitore da parte <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori anteriori per titolo e per data 310 ; inoltre a norma dell'art. 168l. fall., comma secondo, richiamato dall'art. 182-bis, le prescrizioni che sarebbero stateinterrotte dagli atti prec<strong>ed</strong>enti restano sospese e le decadenze non si verificano 311 .Tale <strong>di</strong>vieto si estende a tutti i cre<strong>di</strong>tori anteriori, a quelli estranei e a quelli aderentiall'accordo 312 .Due le criticità principali rimaste anche dopo la mo<strong>di</strong>fica apportata dal correttivo.Innanzitutto il termine, che è molto breve e non può essere prorogato, dal momento cheparalizza eccezionalmente gli or<strong>di</strong>nari mezzi <strong>di</strong> tutela <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti 313 . Dunque, iproce<strong>di</strong>menti riprendono alla scadenza del termine <strong>di</strong> sessanta giorni, in<strong>di</strong>pendentement<strong>ed</strong>allo stato del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione 314 .310 Si tratta <strong>di</strong> una "automatica protezione" garantita sul patrimonio dell'impren<strong>di</strong>tore che abbiapubblicato presso il registro delle imprese un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, la cui attuazione prescinde dauna domanda <strong>di</strong> parte; la protezione risulta funzionale all'attuazione dell'accordo e alla sua idoneità adassicurare il pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei. In questo senso FERRO, cit., 369; BONFATTI, cit., 103.Secondo VALERIO, cit., 680 la protezione garantita sul patrimonio dell'impren<strong>di</strong>tore dall'art. 182-bis è<strong>di</strong>stinta e <strong>di</strong> portata inferiore da quella attribuita all'impren<strong>di</strong>tore che abbia presentato domanda <strong>di</strong> accessoalla proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> concordato preventivo ex art. 168 l. fall.. Infatti: 1) è limitata ai soli "atti ostili" <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori, ma non preclude il compimento <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione da parte dell'impren<strong>di</strong>tore, che restanovali<strong>di</strong> <strong>ed</strong> efficaci (salva la possibilità <strong>di</strong> esperire la revocatoria); 2) non si produce alcuna preclusione peril debitore <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ere all'adempimento <strong>di</strong> obbligazioni pregresse o alla costituzione <strong>di</strong> <strong>debiti</strong> pregressi,ricavabile per il fallimento dall'art. 44 l. fall. e per il concordato preventivo dall'art. 167 l. fall.; 3) ildebitore è l'unico che può ottenere la protezione assicurata dall'art. 182-bis, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> opposizioneall'esecuzione o nei giu<strong>di</strong>zi cautelari eventualmente instaurati richi<strong>ed</strong>endo l'inibizione delle iniziativeostili <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo; è omesso ogni richiamo alle previsioni <strong>di</strong> cui agli artt. 44 e 45 l.fall. per l'impren<strong>di</strong>tore fallito e all'art. 168, coma terzo, l. fall, per l'impren<strong>di</strong>tore ammesso al concordatoprevenivo.311 D'AMBROSIO, cit., 1823 osserva che gli effetti sulla prescrizione vanno limitati alla portata della<strong>di</strong>sposizione e si riferiscono ai termini suscettibili <strong>di</strong> interruzione me<strong>di</strong>ante atti esecutivi, che vannoriferiti, quin<strong>di</strong>, ai soli cre<strong>di</strong>tori già muniti <strong>di</strong> titolo esecutivo; il richiamo consente <strong>di</strong> applicare agli <strong>accor<strong>di</strong></strong><strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> il principio per il quale, nel periodo <strong>di</strong> vigenza del provve<strong>di</strong>mento cautelare, sonosopsese le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi inibiti. Questo aggiunge un nuovotassello alla "privatizzazione dell'insolvenza".312 D'AMBROSIO, cit., 1821.313 ZANICHELLI, cit., 614 osserva che il termine finale avrebbe dovuto essere correlato alla pronunciadel tribunale, in quanto è possibile che il giu<strong>di</strong>zio non intervenga entro il lasso <strong>di</strong> tempo in cui operal'ombrello protettivo <strong>ed</strong> entro il quale riacquistano la possibilità <strong>di</strong> agire esecutivamente tanto i cre<strong>di</strong>toriestranei che quelli aderenti, se hanno subor<strong>di</strong>nato l'impegno a non attivarsi alla con<strong>di</strong>zione che l'omologaabbia luogo prima del periodo <strong>di</strong> sospensione, così da non essere posti in situazione <strong>di</strong> svantaggio rispettoai non aderenti. D'AMBROSIO, cit., 1823 ritiene però che un cre<strong>di</strong>tore non aderente, per eludere iltemporaneo impe<strong>di</strong>mento all'azione in corso, potrebbe opporsi all'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, in modo dafar scadere il termine cautelare senza che gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> siano omologati e quin<strong>di</strong> eseguibili. L'Autoresostiene allora che nelle more del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> opposizione, su richiesta del debitore, il tribunalepossa conc<strong>ed</strong>ere una proroga fino alla pubblicazione del decreto con cui viene deciso il ricorso deldebitore e l'opposizione del cre<strong>di</strong>tore; la sospensione non dovrebbe però estendersi alla generalità <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori non aderenti e non opponenti.314 ZANICHELLI, cit., 615 osserva che la pronuncia del tribunale non ha effetti processuali sul88
Ulteriore aspetto problematico è dato dal fatto che la sospensione opera per icre<strong>di</strong>tori per causa anteriore alla data <strong>di</strong> pubblicazione dell'accordo, ma non per quelli il cui<strong>di</strong>ritto è sorto in un momento successivo. L'azione <strong>di</strong> questi potrebbe pregiu<strong>di</strong>care lariuscita del piano perchè, anche in pendenza del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologa, l'impresa resta attivae continua ad operare. Inoltre, non si produce in capo al debitore nessuna preclusione <strong>di</strong>proc<strong>ed</strong>ere all'adempimento <strong>di</strong> obbligazioni pregresse o alla costituzione <strong>di</strong> garanzie per<strong>debiti</strong> pregressi 315 .Deve quin<strong>di</strong> ritenersi che mentre le nuove esecuzioni devono considerarsiinefficaci, quelle già pendenti possono continuare solo per quelle attività che nonpregiu<strong>di</strong>cano la definitiva <strong>di</strong>sponibilità del bene o la partecipazione degli altri cre<strong>di</strong>tori 316 .Il riferimento generico alle "azioni cautelari" parrebbe estendere l'effetto sospensivodel provve<strong>di</strong>mento cautelare previsto dall'art. 182-bis a quelle azioni <strong>di</strong>rette a tutelare<strong>di</strong>ritti <strong>di</strong>versi dai cre<strong>di</strong>ti concorsuali, come gli obblighi <strong>di</strong> fare o non fare, dunque oltre ilimiti previsti dall'art. 168 l.fall.; tuttavia, il <strong>di</strong>vieto non riguarda i beni <strong>di</strong> terzi che hannofornito garanzia reale o personale a garanzia del cre<strong>di</strong>to 317 . Per converso, <strong>di</strong>versamente daquanto stabilito nell’art. 168, ultimo comma l. fall. a proposito del concordato preventivo,negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> il <strong>di</strong>vieto era limitato alle azioni esecutive e cautelari, sìche anche ad accordo pubblicato e durante l’iter del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione potevanoessere acquisiti <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> prelazione; sul punto è però intervenuta la l. 122/2010 (ve<strong>di</strong> infraparagrafo 5.1.).Poichè il provve<strong>di</strong>mento cautelare è funzionale all'attuazione dell'accordo, il <strong>di</strong>vietoproce<strong>di</strong>mento esecutivo, ma ha solo l'effetto pratico <strong>di</strong> consentire al debitore <strong>di</strong> <strong>di</strong>rottare le <strong>di</strong>sponibilitàper fronteggiare l'esecuzione; peraltro, ovviamente, nella valutazione sull'attuabilità del piano, peseràl'in<strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> alcuni cespiti, considerate le esecuzioni in atto o <strong>di</strong> imminente proposizione.315 VALERIO, cit., 681. L'Autore osserva che invece tale preclusione si ricava per il fallimento dall'art.44 l.fall. e per il concordato preventivo dall'art. 167 l. fall. D'AMBROSIO, cit., 1822 osserva che da questopunto <strong>di</strong> vista il meccanismo automatico presenta il rischio <strong>di</strong> uno spregiu<strong>di</strong>cato sfruttamento dell'istitutoda parte dell'impren<strong>di</strong>tore, magari in accordo con alcuni cre<strong>di</strong>tori, vista l'assenza <strong>di</strong> un organo <strong>di</strong>controllo, come invece avviene nel concordato preventivo, con la presenza del giu<strong>di</strong>ce delegato e delcommissario straor<strong>di</strong>nario.316 ZANICHELLI, cit., 614 osserva infatti che la ratio della <strong>di</strong>sposizione è quella <strong>di</strong> congelare laconsistenza patrimoniale dell'impren<strong>di</strong>tore in attesa del giu<strong>di</strong>zio sulla legittimità dell'accordo e dunquesulla sua efficacia, con liberazione <strong>di</strong> risorse che consentano <strong>di</strong> sod<strong>di</strong>sfare i cre<strong>di</strong>tori estranei,contemporaneamente evitando che siano pregiu<strong>di</strong>cate le possibilità <strong>di</strong> concorrere degli aderenti.317 D'AMBROSIO, cit., 1821; nello stesso senso NARDECCHIA, La protezione anticipata del patrimoniodel debitore negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Fallimento, 2011 osserva che questo strumentoprotettivo non potrebbe quin<strong>di</strong> impe<strong>di</strong>re l'esercizio della domanda <strong>di</strong> restituzione <strong>di</strong> beni concessi inleasing o delle azioni <strong>di</strong> sfratto o <strong>di</strong> rilascio.89
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f