11.07.2015 Views

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

debitore da parte <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori anteriori per titolo e per data 310 ; inoltre a norma dell'art. 168l. fall., comma secondo, richiamato dall'art. 182-bis, le prescrizioni che sarebbero stateinterrotte dagli atti prec<strong>ed</strong>enti restano sospese e le decadenze non si verificano 311 .Tale <strong>di</strong>vieto si estende a tutti i cre<strong>di</strong>tori anteriori, a quelli estranei e a quelli aderentiall'accordo 312 .Due le criticità principali rimaste anche dopo la mo<strong>di</strong>fica apportata dal correttivo.Innanzitutto il termine, che è molto breve e non può essere prorogato, dal momento cheparalizza eccezionalmente gli or<strong>di</strong>nari mezzi <strong>di</strong> tutela <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti 313 . Dunque, iproce<strong>di</strong>menti riprendono alla scadenza del termine <strong>di</strong> sessanta giorni, in<strong>di</strong>pendentement<strong>ed</strong>allo stato del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione 314 .310 Si tratta <strong>di</strong> una "automatica protezione" garantita sul patrimonio dell'impren<strong>di</strong>tore che abbiapubblicato presso il registro delle imprese un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, la cui attuazione prescinde dauna domanda <strong>di</strong> parte; la protezione risulta funzionale all'attuazione dell'accordo e alla sua idoneità adassicurare il pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei. In questo senso FERRO, cit., 369; BONFATTI, cit., 103.Secondo VALERIO, cit., 680 la protezione garantita sul patrimonio dell'impren<strong>di</strong>tore dall'art. 182-bis è<strong>di</strong>stinta e <strong>di</strong> portata inferiore da quella attribuita all'impren<strong>di</strong>tore che abbia presentato domanda <strong>di</strong> accessoalla proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> concordato preventivo ex art. 168 l. fall.. Infatti: 1) è limitata ai soli "atti ostili" <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori, ma non preclude il compimento <strong>di</strong> atti <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizione da parte dell'impren<strong>di</strong>tore, che restanovali<strong>di</strong> <strong>ed</strong> efficaci (salva la possibilità <strong>di</strong> esperire la revocatoria); 2) non si produce alcuna preclusione peril debitore <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ere all'adempimento <strong>di</strong> obbligazioni pregresse o alla costituzione <strong>di</strong> <strong>debiti</strong> pregressi,ricavabile per il fallimento dall'art. 44 l. fall. e per il concordato preventivo dall'art. 167 l. fall.; 3) ildebitore è l'unico che può ottenere la protezione assicurata dall'art. 182-bis, in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> opposizioneall'esecuzione o nei giu<strong>di</strong>zi cautelari eventualmente instaurati richi<strong>ed</strong>endo l'inibizione delle iniziativeostili <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei all'accordo; è omesso ogni richiamo alle previsioni <strong>di</strong> cui agli artt. 44 e 45 l.fall. per l'impren<strong>di</strong>tore fallito e all'art. 168, coma terzo, l. fall, per l'impren<strong>di</strong>tore ammesso al concordatoprevenivo.311 D'AMBROSIO, cit., 1823 osserva che gli effetti sulla prescrizione vanno limitati alla portata della<strong>di</strong>sposizione e si riferiscono ai termini suscettibili <strong>di</strong> interruzione me<strong>di</strong>ante atti esecutivi, che vannoriferiti, quin<strong>di</strong>, ai soli cre<strong>di</strong>tori già muniti <strong>di</strong> titolo esecutivo; il richiamo consente <strong>di</strong> applicare agli <strong>accor<strong>di</strong></strong><strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> il principio per il quale, nel periodo <strong>di</strong> vigenza del provve<strong>di</strong>mento cautelare, sonosopsese le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti esecutivi inibiti. Questo aggiunge un nuovotassello alla "privatizzazione dell'insolvenza".312 D'AMBROSIO, cit., 1821.313 ZANICHELLI, cit., 614 osserva che il termine finale avrebbe dovuto essere correlato alla pronunciadel tribunale, in quanto è possibile che il giu<strong>di</strong>zio non intervenga entro il lasso <strong>di</strong> tempo in cui operal'ombrello protettivo <strong>ed</strong> entro il quale riacquistano la possibilità <strong>di</strong> agire esecutivamente tanto i cre<strong>di</strong>toriestranei che quelli aderenti, se hanno subor<strong>di</strong>nato l'impegno a non attivarsi alla con<strong>di</strong>zione che l'omologaabbia luogo prima del periodo <strong>di</strong> sospensione, così da non essere posti in situazione <strong>di</strong> svantaggio rispettoai non aderenti. D'AMBROSIO, cit., 1823 ritiene però che un cre<strong>di</strong>tore non aderente, per eludere iltemporaneo impe<strong>di</strong>mento all'azione in corso, potrebbe opporsi all'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, in modo dafar scadere il termine cautelare senza che gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> siano omologati e quin<strong>di</strong> eseguibili. L'Autoresostiene allora che nelle more del proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> opposizione, su richiesta del debitore, il tribunalepossa conc<strong>ed</strong>ere una proroga fino alla pubblicazione del decreto con cui viene deciso il ricorso deldebitore e l'opposizione del cre<strong>di</strong>tore; la sospensione non dovrebbe però estendersi alla generalità <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori non aderenti e non opponenti.314 ZANICHELLI, cit., 615 osserva che la pronuncia del tribunale non ha effetti processuali sul88

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!