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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Il legislatore compie quin<strong>di</strong> un deciso revirement rispetto alla riforma del <strong>di</strong>rittosocietario del 2003, ove veniva sancita la postergazione del cre<strong>di</strong>to del socio rispetto aicre<strong>di</strong>tori della società negli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c., al fine <strong>di</strong> <strong>di</strong>sincentivare lasottocapitalizzazione delle società, tipica del nostro sistema. In sostanza i soci eranocollocati al livello <strong>di</strong> quarta classe, dopo i cre<strong>di</strong>tori pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibili, privilegiati echirografari, e in tale situazione era fortemente improbabile che nella crisi d’impresa il lorocre<strong>di</strong>to potesse essere recuperato.Secondo alcuni 478 si può in<strong>di</strong>viduare la ragione <strong>di</strong> un siffatto mutamento <strong>di</strong> rotta nelfatto che i soci sono in questo modo incentivati ad assumersi un impegno finanziario chepotrà essere remunerato e non dovrà più venire considerato a fondo perduto, se cr<strong>ed</strong>ono nelprogetto <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>.Deve osservarsi però che il rimborso del finanziamento <strong>dei</strong> soci gode del beneficiodella pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione, ma solo nella misura dell’ottanta per cento del cre<strong>di</strong>to. Resta allora dacapire la sorte del residuo venti per cento del cre<strong>di</strong>to non protetto dalla pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione;probabilmente per questa porzione il cre<strong>di</strong>to deve considerarsi ancora come cre<strong>di</strong>topostergato 479 .9.5. La pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità per il compenso del professionista attestatoreSono altresì pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibili i compensi spettanti al professionista incaricato <strong>di</strong>pre<strong>di</strong>sporre la relazione sulla veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali e la fattibilità del piano <strong>di</strong>concordato preventivo nonché la relazione relativa all’attuabilità dell’accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>; anche in questo caso è necessario che la pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzione siaespressamente <strong>di</strong>sposta nel provve<strong>di</strong>mento con cui il tribunale accoglie la domanda <strong>di</strong>ammissione al concordato preventivo, ovvero che l’accordo sia omologato (art. 182-quater,comma quarto).La norma richiama però solo la relazione <strong>di</strong> cui al comma 1 dell'art. 182-bis, talchè478 FABIANI, cit., 905 osserva che il fatto che ai soci sia concesso il beneficio della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>uzionepotrebbe rivelarsi un mezzo <strong>di</strong> pressione da parte delle banche, <strong>di</strong>sponibili all’erogazione delfinanziamento ma a con<strong>di</strong>zione che facciano altrettanto i soci; in tal senso potrebbe capitare che gli istituti<strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to <strong>di</strong>vengano più riluttanti nel conc<strong>ed</strong>ere nuove risorse.479 AMBROSINI, cit., 647; STANGHELLINI, Finanziamenti ponte e finanziamenti alla <strong>ristrutturazione</strong>, inFallimento, 2010, 1354.124

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