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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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<strong>di</strong>chiaratamente liquidatorio, <strong>di</strong> cui era stata messa in dubbio dalla dottrina la possibilità <strong>di</strong>effettiva esistenza, perchè non in linea con la ratio dell'istituto, non solo sono riscontrabilinella prassi, ma ad<strong>di</strong>rittura costituiscono una percentuale molto rilevante del totale.Questo dato per un verso mette in luce la “parentela” degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> con i concordatistragiu<strong>di</strong>ziali; per altro verso in<strong>di</strong>ca che, in alcuni casi, le parti hanno trovato piùconveniente stipulare un accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> piuttosto che ricorrere al fallimento,considerando la prima via più rapida, snella e meno costosa.Si affaccia a questo proposito un'ipotesi: una volta che l'istituto si sia consolidato, gli<strong>accor<strong>di</strong></strong> potranno realmente rappresentare una reale alternativa alla proc<strong>ed</strong>ura fallimentare.Sarà interessante osservare nei prossimi anni la reazione degli operatori alle mo<strong>di</strong>ficheintrodotte dalla l. 122/2010. Da questo punto <strong>di</strong> vista si può notare che, tra quelli esaminati,l'unico accordo omologato successivamente all'entrata in vigore della novella del 2010 (ilcaso Lavorint Risorse s.p.a., Milano) prev<strong>ed</strong>e espressamente la facoltà concessa dallanuova <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> utilizzare l'ombrello protettivo sulle azioni esecutive e cautelari e suititoli <strong>di</strong> prelazione anche nella fase delle trattative.Altra interessante indagine riguarderà un confronto ragionato tra il numero degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>,<strong>dei</strong> concordati preventivi e <strong>dei</strong> fallimenti, istituti tutti previsti dalla legge fallimentare, inparte alternativi tra loro.Non ultimo andrà considerato l'effettivo esito degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, ossia la verifica del realeraggiungimento degli interessi perseguiti dalle parti nella fase applicativa, sia per quelliaventi come finalità la semplice liquidazione, sia per quelli aventi come finalità il completorientro in bonis del debitore.Di certo l'interesse mostrato dal legislatore per gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> è cospicuo solo che si consideril'estensione dell'applicazione dell'istituto all'impren<strong>di</strong>tore agricolo, avvenuta con il d.l. 6luglio 2011, n. 98, della quale l'attuazione pratica è tutta da verificare, e ad<strong>di</strong>rittura aldebitore civile, con il recentissimo d.l. 22 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 212 (<strong>di</strong>sposizioni in materia <strong>di</strong>composizione delle crisi da sovraindebitamento).Quello che sembra rilevare è quin<strong>di</strong> un interesse a tutto tondo del legislatore per forme <strong>di</strong>composizione della crisi a costo zero per lo Stato, che riversa sugli operatori, impren<strong>di</strong>tore,cre<strong>di</strong>tori, professionisti, istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, i costi delle relative soluzioni. In un contesto <strong>di</strong>crisi macroeconomica e <strong>di</strong> consistenti tagli alla spesa pubblica, le formule <strong>di</strong> incentivo181

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