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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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prev<strong>ed</strong>ere tanto interventi sul passivo che sull'attivo dell'impresa, che regole in materia <strong>di</strong>governance, pattuizioni come quelle previste nell'art. 160 l. fall. per il concordatopreventivo 95 , pattuizioni ulteriori come remissioni e <strong>di</strong>lazioni <strong>di</strong> <strong>debiti</strong>, costituzione <strong>di</strong>garanzie, concessione <strong>di</strong> nuova finanza, <strong>di</strong>smissioni <strong>di</strong> cespiti e conversione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti incapitale e così via, senza escludere l'ingresso <strong>di</strong> un terzo, o l'intervento <strong>di</strong> un assuntore, cheassuma le obbligazioni verso i cre<strong>di</strong>tori in sostituzione o in aggiunta al debitoreoriginario 96 . L'architettura contrattuale che ne deriva sarà quasi sempre complessa emultilivello: a monte sta l'accordo base <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, a valle altri negozi con funzioneattributiva, dal momento che solo con essi si realizza il programma contrattuale. Il primo èun contratto-quadro che definisce i contenuti <strong>dei</strong> contratti a valle o un contratto preliminareche obbliga a successivi negozi 97 .Anche il superamento del principio della par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum e delle cause <strong>di</strong>prelazione è effetto possibile dell'accordo: il principio del concorso non incontra più inquesto caso il limite dell'uguale <strong>di</strong>ritto <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti sui beni deldebitore <strong>di</strong> cui all'art. 2741 c.c., ma quello della con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> un accordo destinato allasod<strong>di</strong>sfazione delle ragioni cre<strong>di</strong>torie, a termini variati 98 .Riassuntivamente, volendo proc<strong>ed</strong>ere per macrocategorie, gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> possonoessere <strong>di</strong>stinti secondo la dottrina 99 in remissori <strong>di</strong>latori e novativi (ma nulla vieta che cheun accordo possa avere più d'uno <strong>di</strong> questi caratteri).<strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong>latori <strong>di</strong> norma prev<strong>ed</strong>ono un riscadenzamento del debito a fronte <strong>di</strong>crisi <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà (spesso con contestuale decremento o non applicazione <strong>dei</strong> tassi d'interessenormalmente applicati, per determinati perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> tempo): l'impren<strong>di</strong>tore pattuisce con unaparte cospicua (o con la totalità) <strong>dei</strong> propri cre<strong>di</strong>tori una moratoria <strong>dei</strong> pagamenti <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>scaduti e <strong>di</strong> quelli in scadenza, rendendo inesigibili i relativi cre<strong>di</strong>ti fino ad una certa data,in cambio della costituzione <strong>di</strong> garanzie sui beni dell'impren<strong>di</strong>tore e <strong>di</strong> terzi 100 . Nel95 PRESTI, cit., 395.96 FRASCAROLI SANTI, cit., 118. Per un'in<strong>di</strong>cazione esemplificativa <strong>dei</strong> contenuti si v<strong>ed</strong>a PROTO, cit., 298.97 VETTORI, cit., 489.98 DI MAJO, cit., 685, che puntualizza che le ragioni <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei restano fuori dal principio delconcorso e torna invece in vigore il principio della sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dei</strong> loro <strong>di</strong>ritti a termini invariati e,quanto alla responsabilità patrimoniale del debitore, torna in vigore quello <strong>di</strong> cui all'art. 2741, dell'uguale<strong>di</strong>ritto <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti sui beni del debitore.99 BONFATTI (-CENSONI), cit., 560.100 BOGGIO, cit., 8.27

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