dall'attivazione <strong>di</strong> proc<strong>ed</strong>ure <strong>di</strong> recupero coattivo del cre<strong>di</strong>to) 88.L'accordo può anche prev<strong>ed</strong>ere che la gestione dell'impresa sia affidata ad un terzo,o si caratterizzi per l'intervento <strong>di</strong> un assuntore, come pure, sotto <strong>di</strong>verso profilo, larisoluzione dell'accordo ove l'impresa venga <strong>di</strong>chiarata fallita entro un determinatoperiodo, nel qual caso i cre<strong>di</strong>tori potranno esercitare per intero le loro ragioni 89 .Con la formula <strong>di</strong> derivazione aziendalistica "<strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>" 90 sipossono ricomprendere tanto operazioni tendenti a ripristinare un equilibrio finanziario(nell'ottica <strong>di</strong> un accordo tendente al risanamento) con finalità conservativa dell'azienda,quanto operazioni che mirino invece ad una sua liquidazione più veloce e fruttuosa 91 . Inrealtà vi è chi ri<strong>di</strong>mensiona la finalità liquidatoria: l'obiettivo del ripristino della solvibilità,anche se non espressamente in<strong>di</strong>cata nella fattispecie dell'art. 182-bis, dovrebbeconsiderarsi nella causa remota degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> o nella presupposizione alla base deglistessi92Ġli<strong>accor<strong>di</strong></strong> possono avere due or<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> contenuti, tra loro collegati: i contenuti cheincidono <strong>di</strong>rettamente sul debito e ne realizzano la <strong>ristrutturazione</strong> 93 e quelli che implicanol'assunzione <strong>di</strong> vincoli per l'impren<strong>di</strong>tore, variamente graduati, che attuano una sorta <strong>di</strong>versione privatistica <strong>di</strong> amministrazione controllata 94 ; pertanto gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> possono88 GABRIELLI, cit., 979.89 RACUGNO, cit., 549.90 FAUCEGLIA, Prime osservazioni sugli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Dir. fall., 2005, I, 842osserva che la formula è mutuata dalla dottrina aziendalistica, dove in<strong>di</strong>ca la rinegoziazione da parte deldebitore delle proprie esposizioni, al fine <strong>di</strong> operarne una mo<strong>di</strong>fica idonea a rimuovere o prevenire lostato <strong>di</strong> decozione, <strong>di</strong> solito per attuare un piano <strong>di</strong> risanamento dell'impresa. Sul punto cfr. OLIVA,Privatizzazione dell'insolvenza, inquadramento giuri<strong>di</strong>co delle operazioni <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, inFallimento, 1999, 825.91 PRESTI, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, in Banca, borsa, titoli <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, 2006, I, 395;FRASCAROLI SANTI, cit., 117; FABIANI, cit., 8 traccia i c.d. "confini estremi" dell'accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>: ha piena legittimità anche un accordo esclusivamente liquidatorio; conseguentemente,non è essenziale all'accordo il risanamento dell'impresa, che pure resta, come nel concordato preventivo,il suo obiettivo preferibile; infine, la <strong>ristrutturazione</strong> del debito è cosa <strong>di</strong>versa dalla <strong>ristrutturazione</strong>dell'impresa <strong>di</strong> cui all'art. 27 l. 270/99 sull'amministrazione straor<strong>di</strong>naria.92 BOGGIO, cit., 13 osserva che l'obiettivo principe <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong> salvataggio è rappresentato dalconseguimento del risanamento dell'impresa in crisi. DI MAJO, cit., 685 osserva che le mo<strong>di</strong>fiche alproce<strong>di</strong>mento introdotte dalla l. 122/2010, con l'estensione del beneficio della pr<strong>ed</strong><strong>ed</strong>ucibilità <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tiderivanti da finanziamenti, si muovono in effetti nel senso <strong>di</strong> salvaguardare il valore conservativodell'impresa, come strumento per ripristinarne la solvibilità93 D'AMBROSIO, cit., 1809 osserva che dopo il decreto correttivo 169/2007 la <strong>ristrutturazione</strong> può riguardareanche i <strong>debiti</strong> fiscali, come previsto dall'art. 182-ter (sul punto v. infra capitolo II, paragrafo 11).94 ROVELLI, cit., 1036 che osserva che si può andare da un minimo <strong>di</strong> obbligazione d'informazione o <strong>di</strong>consultazione con alcuni cre<strong>di</strong>tori o con un loro comitato, fino al massimo dell'inserimento <strong>di</strong>rappresentanti <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori nell'organo amministrativo.26
prev<strong>ed</strong>ere tanto interventi sul passivo che sull'attivo dell'impresa, che regole in materia <strong>di</strong>governance, pattuizioni come quelle previste nell'art. 160 l. fall. per il concordatopreventivo 95 , pattuizioni ulteriori come remissioni e <strong>di</strong>lazioni <strong>di</strong> <strong>debiti</strong>, costituzione <strong>di</strong>garanzie, concessione <strong>di</strong> nuova finanza, <strong>di</strong>smissioni <strong>di</strong> cespiti e conversione <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>ti incapitale e così via, senza escludere l'ingresso <strong>di</strong> un terzo, o l'intervento <strong>di</strong> un assuntore, cheassuma le obbligazioni verso i cre<strong>di</strong>tori in sostituzione o in aggiunta al debitoreoriginario 96 . L'architettura contrattuale che ne deriva sarà quasi sempre complessa emultilivello: a monte sta l'accordo base <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, a valle altri negozi con funzioneattributiva, dal momento che solo con essi si realizza il programma contrattuale. Il primo èun contratto-quadro che definisce i contenuti <strong>dei</strong> contratti a valle o un contratto preliminareche obbliga a successivi negozi 97 .Anche il superamento del principio della par con<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum e delle cause <strong>di</strong>prelazione è effetto possibile dell'accordo: il principio del concorso non incontra più inquesto caso il limite dell'uguale <strong>di</strong>ritto <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti sui beni deldebitore <strong>di</strong> cui all'art. 2741 c.c., ma quello della con<strong>di</strong>visione <strong>di</strong> un accordo destinato allasod<strong>di</strong>sfazione delle ragioni cre<strong>di</strong>torie, a termini variati 98 .Riassuntivamente, volendo proc<strong>ed</strong>ere per macrocategorie, gli <strong>accor<strong>di</strong></strong> possonoessere <strong>di</strong>stinti secondo la dottrina 99 in remissori <strong>di</strong>latori e novativi (ma nulla vieta che cheun accordo possa avere più d'uno <strong>di</strong> questi caratteri).<strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong>latori <strong>di</strong> norma prev<strong>ed</strong>ono un riscadenzamento del debito a fronte <strong>di</strong>crisi <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong>tà (spesso con contestuale decremento o non applicazione <strong>dei</strong> tassi d'interessenormalmente applicati, per determinati perio<strong>di</strong> <strong>di</strong> tempo): l'impren<strong>di</strong>tore pattuisce con unaparte cospicua (o con la totalità) <strong>dei</strong> propri cre<strong>di</strong>tori una moratoria <strong>dei</strong> pagamenti <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>scaduti e <strong>di</strong> quelli in scadenza, rendendo inesigibili i relativi cre<strong>di</strong>ti fino ad una certa data,in cambio della costituzione <strong>di</strong> garanzie sui beni dell'impren<strong>di</strong>tore e <strong>di</strong> terzi 100 . Nel95 PRESTI, cit., 395.96 FRASCAROLI SANTI, cit., 118. Per un'in<strong>di</strong>cazione esemplificativa <strong>dei</strong> contenuti si v<strong>ed</strong>a PROTO, cit., 298.97 VETTORI, cit., 489.98 DI MAJO, cit., 685, che puntualizza che le ragioni <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei restano fuori dal principio delconcorso e torna invece in vigore il principio della sod<strong>di</strong>sfazione <strong>dei</strong> loro <strong>di</strong>ritti a termini invariati e,quanto alla responsabilità patrimoniale del debitore, torna in vigore quello <strong>di</strong> cui all'art. 2741, dell'uguale<strong>di</strong>ritto <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong> essere sod<strong>di</strong>sfatti sui beni del debitore.99 BONFATTI (-CENSONI), cit., 560.100 BOGGIO, cit., 8.27
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f