Per quanto riguarda la forma, il termine "pubblicazione" deve considerarsiatecnico 261 : la <strong>di</strong>sciplina del registro delle imprese non prescrive pubblicazioni, maiscrizioni o depositi, a seconda delle modalità; in questo caso si tratta <strong>di</strong> una iscrizione 262 ;controverso è se la sottoscrizione delle singole adesioni debba essere autenticata 263 .All'iscrizione nel registro delle imprese si ricollegano ex lege due effetti <strong>di</strong>fondamentale importanza nel proce<strong>di</strong>mento. Innanzitutto dalla data della pubblicazioneiniziano a decorrere il termine <strong>di</strong> sessanta giorni in cui vengono sospese le azioni esecutivee cautelari 264 e quello <strong>di</strong> trenta giorni per la proposizione <strong>di</strong> eventuali opposizioni. Inoltre"l'accordo acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione" 265 .punto non c'è unanimità <strong>di</strong> v<strong>ed</strong>ute: secondo altri Autori oggetto dell'iscrizione non deve essere l'interodocumento con relazione dell'esperto e documentazione, ma soltanto la notizia dell'intervenuto accordo,insieme all'informazione che l'accordo e la documentazione sono stati depositati presso il tribunale (inquesto senso PROTO, cit., 136). Secondo tale impostazione è importante che il ricorso con l'accordo e ladocumentazione siano depositati in tribunale prima della pubblicazione nel registro delle imprese perconsentire ai cre<strong>di</strong>tori e ai terzi <strong>di</strong> prenderne visione tempestivamente per proporre eventualmenteopposizione nei trenta giorni successivi.261 FRASCAROLI SANTI, cit., 137.262 PROTO, cit., 136; NARDECCHIA, cit., 66; FABIANI, cit., 12; SCIUTO, cit., 342 afferma che lapubblicazione nel registro delle imprese deve essere intesa come "iscrizione con efficacia costitutiva",considerato che determina l'imme<strong>di</strong>ato blocco delle azioni esecutive e cautelari; nello stesso senso ingiurisprudenza: Trib. Enna, 27 settembre 2006. Contra: DI MAJO, cit., 690 che lo qualifica come deposito.263 In giurisprudenza in Trib. Bari, 21 novembre 2005 viene considerata rilevante la mancataautenticazione della sottoscrizione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori aderenti; Trib. Milano 25 marzo 2010 in www.ilcaso.it;Trib. U<strong>di</strong>ne, 22 giugno 2007; Trib. Roma, 7 luglio 2005. Nello stesso senso NARDECCHIA, cit., 36.Contra: PROTO, cit., 132 che ritiene sia onere <strong>di</strong> ogni eventuale contro interessato effettuare i necessaricontrolli <strong>ed</strong> eventualemente contestare la veri<strong>di</strong>cità delle adesioni <strong>di</strong> un singolo cre<strong>di</strong>tore; Trib. Rimini, 20marzo 2009; Trib. Palermo, 27 marzo 2009, in Dir. fall., 2010, 516. Nel senso che non possa essere lostesso professionista che certifica l'attuabilità dell'accordo, non essendo questi un pubblico ufficiale v.FERRO, cit., 1425.264 E' stato rilevato che termine è molto breve (ZANICHELLI, cit., 614): i proce<strong>di</strong>menti riprendono allascadenza del termine <strong>di</strong> 60 gg., in<strong>di</strong>pendentemente dallo stato del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione. Il terminenon può ritenersi prorogabile dal momento che paralizza eccezionalmente gli or<strong>di</strong>nari mezzi <strong>di</strong> tutela <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>ti; tuttavia nel senso <strong>di</strong> ammettere la proroga del termine VERNA, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, inLe nuove proc<strong>ed</strong>ure concorsuali, a cura <strong>di</strong> AMBROSINI, Bologna, 2008, 588. Chiaramente la sospensioneopera per i cre<strong>di</strong>tori per causa anteriore alla data <strong>di</strong> pubblicazione dell'accordo, ma non per quelli il cui<strong>di</strong>ritto è sorto successivamente: questi hanno dunque mano libera e la loro azione potrebbe pregiu<strong>di</strong>care lariuscita del piano. Questo elemento <strong>di</strong> criticità è stato tuttavia molto ri<strong>di</strong>mensionato con la novella del2010 (l. 30 luglio 2010, n. 122), che prev<strong>ed</strong>e la possibilità <strong>di</strong> inibire le azioni esecutive e cautelari (nonchè<strong>di</strong> acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione) anche nella fase delle trattative in presenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui all'art.182-bis, comma sesto.265 Secondo App. Trieste 4 settembre 2007, in Dir. fall., 2008, 311 l'omissione dell'iscrizione degli<strong>accor<strong>di</strong></strong> nel registro delle imprese comporta, a contrario, l'inefficacia degli stessi. La tesi non sembraconvincente (si v<strong>ed</strong>a infatti la nota critica <strong>di</strong> MANENTE, Non omologabilità degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> ex art 182-bis l.fall. e proce<strong>di</strong>mento per la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> fallimento, il quale ricollega invece come effetto dellamancata iscrizione il mancato esonero dalla revocatoria ex art. 67, comma terzo, l. fall.); tuttavia restafermo che un accordo del quale sia stata omessa la pubblicazione non è omologabile. Quello che viosterebbe non è però la pretesa inefficacia dell'accordo, quanto piuttosto il fermo del meccanismo delle78
Occorre precisare che l'efficacia <strong>di</strong> cui parla l'art. 182-bis è solo quella legal<strong>ed</strong>ell'accordo nel suo complesso, perchè l'efficacia negoziale <strong>di</strong>pende dalla volontà <strong>dei</strong>contraenti 266 .4. La relazione del professionistaUn ruolo chiave nel proce<strong>di</strong>mento viene svolto dall'esperto, ossia il "professionistain possesso <strong>dei</strong> requisiti dell'art. 67, terzo comma, lettera d)" che deve attestarel'"attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità adassicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei".Con il decreto correttivo 169/2007 si è deciso <strong>di</strong> uniformare i requisiti previstidall'art. 182-bis, dall'art. 67, comma terzo lett. d) e dall'art. 161, prev<strong>ed</strong>endo, inconsiderazione del fatto che si tratta <strong>di</strong> un'attività avente un contento marcatamentetecnico-contabile 267 , che il professionista incaricato debba poss<strong>ed</strong>ere le caratteristichecontemplate dall'art. 28, lett. a) e b) l. fall., e l'iscrizione nel Registro <strong>dei</strong> RevisoriContabili 268 . Pertanto può essere incaricato un professionista iscritto in albi (avvocati eopposizioni, essenziale per il percorso proce<strong>di</strong>mentale dell'omologazione (il termine <strong>di</strong> 30 giorni perproporre opposizione decorre infatti proprio dal giorno della pubblicazione del registro delle imprese).266 FABIANI, cit., 13. SCIUTO, cit., 342 osserva che gli effetti negoziali se <strong>di</strong>penderanno dallapubblicazone nel registro delle imprese, vi <strong>di</strong>penderanno per una scelta dell'autonomia negoziale(con<strong>di</strong>zione negoziale sospensiva fino a quando non interviene l'omologazione, ovvero risolutiva, in casol'omologazione non intervenga o in caso <strong>di</strong> successiva apertura del fallimento) e non certoautomaticamente ex lege.267 Così afferma la Relazione illustrativa l d. Lgs. 169/2007. Sul punto v. D'AMBROSIO, cit., 1812;FABIANI, Le trasformazioni della legge fallimentare, in Foro it., 2005, V, 161. Nonostante i requisitirichiesti dal professionista siano stati uniformati per <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, piani <strong>di</strong> risanamento econcordato preventivo, apparentemente per le tre proc<strong>ed</strong>ure l'esperto è chiamato a rilasciareun'attestazione <strong>di</strong>fferente: nel caso del piano <strong>di</strong> risanamento ex art. 67 il professionista deve attestare laragionevolezza del "piano che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoriadell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria". Nel caso degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong>, egli deve re<strong>di</strong>gere una "relazione sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolareriferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori estranei". Infine laproposta <strong>di</strong> concordato preventivo deve essere accompagnata dalla relazione del professionista che"attesta la veri<strong>di</strong>cità <strong>dei</strong> dati aziendali e la fattibilità del piano m<strong>ed</strong>esimo". FORTUNATO, Laresponsabilità civile del professionista nei piani <strong>di</strong> sistemazione delle crisi d'impresa, in Fallimento,2009, 890 afferma che nonostante la <strong>di</strong>versità <strong>dei</strong> termini "attestazione" e "relazione", questi non sicontrappongono ma si integrano e la funzione assolta dall'esperto è in tutti e tre i casi una funzione <strong>di</strong>controllo e <strong>di</strong> garanzia destinata ad operare non solo nei confronti dell'impren<strong>di</strong>tore ma anche neiconfronti <strong>dei</strong> terzi.268 Nell'originaria formulazione l'art. 182-bis stabiliva che la relazione fosse r<strong>ed</strong>atta da un "esperto",senza precisare le caratteristiche professionali <strong>di</strong> quest'ultimo; si riteneva quin<strong>di</strong> che l'incarico potesse79
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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LÌN, The information content of a
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f