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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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l'accordo deve essere idoneo ad assicurare il pagamento <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori rimasti estranei; nonrileva come si forma l'accordo, ma occorre che il cre<strong>di</strong>tore sia informato che l'intesa che hastipulato sia destinata ad essere proce<strong>di</strong>mentalizzata e trasformata in accordo con gli effetti<strong>di</strong> cui all'art. 182-bis. La negoziazione è in<strong>di</strong>viduale e non opera il principio della parcon<strong>di</strong>cio cre<strong>di</strong>torum. Da questo <strong>di</strong>scendono alcuni corollari: la convenienza viene valutatadal singolo cre<strong>di</strong>tore senza confronto con gli altri e dunque l'accordo può risultare anche<strong>di</strong>scriminatorio, senza che peraltro il debitore sia tenuto a spiegare le ragioni <strong>di</strong> trattamenti<strong>di</strong>fferenziati: le sue scelte sono insindacabili nel momento in cui si raccolgono le adesionisufficienti e ciò consente <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminare gli estranei 228 . Inoltre <strong>di</strong>viene irrilevanteformare delle classi, dal momento che queste sono espressive proprio <strong>di</strong> quei trattamentiomogenei da cui negli <strong>accor<strong>di</strong></strong> si prescinde 229 (anche se, come già evidenziato, non si puòescludere che si attui una sud<strong>di</strong>visione in classi secondo posizione giuri<strong>di</strong>ca <strong>ed</strong> interessieconomici omogenei, pur mancando un espresso rinvio legislativo alla <strong>di</strong>sciplina delconcordato preventivo 230 ). Il fatto che il consenso sia strettamente in<strong>di</strong>viduale spiega poiperchè non si forma una vera e propria "maggioranza", ma semplicemente una sommatoria<strong>di</strong> consensi, che genera riflessi sui terzi una volta superata la soglia del 60%. Infine,verosimilmente, il debitore avrà un piano - simile a quello del concordato preventivo o delpiano attestato <strong>di</strong> risanamento - che costituisce il presupposto funzionale e la struttura <strong>di</strong>fondo degli <strong>accor<strong>di</strong></strong>, che i cre<strong>di</strong>tori vorranno conoscere per rilasciare il consenso.Discusso a questo proposito, è se si debba configurare a carico del debitore un veroe proprio obbligo <strong>di</strong> informazione a carico <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori e se questi ultimi debbano esseremessi a conoscenza reciprocamente circa il contenuto degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> con ciascuno conclusi.Anche in questo caso la legge fallimentare tace; tuttavia l'art. 4 del Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong>Comportamento ABI relativo ai processi <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> atti a superare le crisid'impresa 231 , impone alle banche cre<strong>di</strong>trici <strong>di</strong> partecipare almeno alla prima riunione dellaproc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> concertazione con funzionari dotati <strong>di</strong> potere decisionale. Non esiste peròun'analoga <strong>di</strong>sposizione per i cre<strong>di</strong>tori <strong>di</strong>versi dalle banche, a riprova del ruolo <strong>di</strong> maggiore228 FABIANI, cit., 8.229 FABIANI, cit., 8 specifica che se per como<strong>di</strong>tà il debitore forma delle classi, queste assumono unsignificato meramente "interno".230 FRASCAROLI SANTI, cit., 130.231 Su cui v. <strong>di</strong>ffusamente BOGGIO, cit., 180 ss.70

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