La l.122/2010 interviene anche sui profili penalistici legati alla conclusione degli<strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>.La legge introduce infatti il nuovo art. 217-bis l. fall. che scrimina il delitto <strong>di</strong>bancarotta preferenziale e quello <strong>di</strong> bancarotta semplice quando gli atti, compiutidall’impren<strong>di</strong>tore e dai cre<strong>di</strong>tori, che potrebbero essere ascritti alle suddette fattispecie <strong>di</strong>reato, sono esecutivi <strong>di</strong> un concordato preventivo ammesso, <strong>di</strong> un accordo <strong>di</strong><strong>ristrutturazione</strong> omologato o <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> risanamento attestato. Dunque l'esimente èriferita in modo specifico alle fattispecie <strong>di</strong> cui agli art. 216, terzo comma e 217 l. fall.(oltre che alle <strong>di</strong>sposizioni che ad esse facciano rinvio, ossia gli artt. 223, primo comma,224, 227, 236) 485 ; restano invece al <strong>di</strong> fuori dalla scriminante gli altri reati fallimentari,quali la bancarotta fraudolenta (art. 216 primo e secondo comma), la dolosa causazione del<strong>di</strong>ssesto (art. 223 secondo comma), il ricorso abusivo al cre<strong>di</strong>to (art. 218) e la <strong>di</strong>strazione oricettazione <strong>di</strong> cui all'art. 232, terzo comma, n. 2.La norma ha avuto un iter molto travagliato: appare nella bozza <strong>di</strong> d.l. che haprec<strong>ed</strong>uto la prima stesura ufficiale del decreto, scompare nel d.l. e riappare nella legge <strong>di</strong>conversione. L’iniziale cancellazione della norma era motivata dalla pendenza <strong>di</strong> un<strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge delega <strong>di</strong> riforma organica della materia penale fallimentare 486 ;nonostante il reinserimento nella legge <strong>di</strong> conversione vada quin<strong>di</strong> coor<strong>di</strong>nato con lariforma della legge penale fallimentare, la norma è stata salutata con favore dalladottrina 487 , dal momento che colma una lacuna ritenuta foriera <strong>di</strong> effetti <strong>di</strong>sincentivantiall'adozione <strong>di</strong> misure alternative al fallimento 488 .485 Si noti che la norma recepisce e supera l'orientamento della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità (Cass. pen.,sez. V, 28 luglio 2009, n. 31168) in base al quale il novellato art. 67, comma terzo l. fall., avrebbecancellato la portata antigiuri<strong>di</strong>ca <strong>dei</strong> pagamenti sottratti all'azione revocatoria nella bancarottapreferenziale; l'art. 217-bis supera questa impostazione perchè non agisce sulla norma extrapenale e <strong>di</strong>riflesso sul binomio preferenzialità-revocatoria, bensì <strong>di</strong>rettamente sul precetto penale.486 Si tratta del d.d.l. 1741 “Delega al Governo per il rior<strong>di</strong>no della legislazione in materia <strong>di</strong> gestion<strong>ed</strong>elle crisi aziendali” che all’art. 2 detta <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> delega per la riforma organica <strong>dei</strong> reatifallimentari.487 AMBROSINI, cit., 647 ritiene infatti che la nuova norma incentivi la <strong>di</strong>ffusione dell'istituto, mamantenga comunque un adeguato livello <strong>di</strong> tutela contro le condotte fraudolente.488 Prima dell'introduzione della <strong>di</strong>sposizione era stato infatti osservato da JORIO, Le soluzioniconcordate delle crisi alla luce della riforma della legge fallimentare, in Gran<strong>di</strong> e piccole insolvenze: dalcaso Chrysler alla crisi del consumatore, Atti del convegno <strong>di</strong> Alba 2009, Torino, 2010, 96 che "puntodolente della riforma [della legge fallimentare] è l'assenza <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina penale dell'insolvenza:occorre porvi rime<strong>di</strong>o al più presto se si vuole dare maggiore efficacia al nuovo spirito con il quale lariforma è stata costruita e sempre nell'ottica <strong>di</strong> guardare alla crisi d'impresa con una mentalità scevra da126
La logica della nuova <strong>di</strong>sciplina è quella <strong>di</strong> implementare la tutela civilistica,anticipando gli effetti della sospensione delle azioni esecutive e cautelari nella fase delletrattative, ma anche quella <strong>di</strong> affiancare alla tutela dalle azioni revocatorie anche il presi<strong>di</strong>o<strong>di</strong> tipo penale, per garantire completa protezione alle operazioni <strong>di</strong> risanamento 489 .Resta da capire che tipo <strong>di</strong> lettura dare alla norma, ossia se la norma vadainterpretata nel senso che il p.m., in caso <strong>di</strong> successivo fallimento, non incontri limiti nellapropria verifica circa la fattibilità del piano. Nel caso degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong>, ilplacet dato dal tribunale civile non dovrebbe considerarsi improduttivo <strong>di</strong> effetti sulla sferadella rilevanza penale delle condotte; piuttosto il successivo sindacato circa la fattibilità delpiano e l'attuabilità dell'accordo dovrebbe considerarsi circoscritto ai fini incriminatori <strong>di</strong>cui all'art. 217-bis a situazioni particolari, quali ad esempio circostanze maliziosamentetaciute dal debitore o comunque ignote al tribunale 490 .11. La transazione fiscale. CenniLa transazione fiscale è un istituto creato nel 2006 per il concordato preventivo 491 ,esteso nel 2007, con il decreto correttivo, agli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> 492 e poimo<strong>di</strong>ficato nel 2008, nel 2010 con la legge 122/2010, e nel 2011, anno in cui ne è stataestesa l'applicazione anche agli impren<strong>di</strong>tori agricoli 493 .La transazione è proponibile nella fase delle trattative che prec<strong>ed</strong>ono il depositoqualsiasi intento punitivo. Il che non deve peraltro significare indulgenza nei confronti <strong>dei</strong> bancarottieri".Nello stesso senso: FALCONE, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> in DIDONE (a cura <strong>di</strong>), Le riforme della leggefallimentare, Torino, 2009, 2005 ss.; BRICCHETTI, Profili penali, in AMBROSINI (a cura <strong>di</strong>), Le nuoveproc<strong>ed</strong>ure concorsuali. Dalla riforma organica al decreto correttivo, Bologna, 2008, 639.489 Sul punto v. la Circolare Abi, Serie Legale, n. 19, 23 agosto 2010, Riforma del sistema concorsuale,p. 4, che segnala la prec<strong>ed</strong>ente mancanza <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tra la <strong>di</strong>sciplina civilistica e le corrispondentifattispecie <strong>di</strong> reato.490 AMBROSINI, cit., 649, il quale osserva che la tesi che nega qualunque rilevanza alle valutazioni delgiu<strong>di</strong>ce appare in contrasto con il tenore letterale della <strong>di</strong>sposizione e con la finalità perseguita dallanorma, collocandosi quasi ai confini dell'interpretazione abrogatrice.491 Per la precisione la transazione fiscale nasce con la l. 8 luglio 2002, n. 138, che introduceva lapossibile falci<strong>di</strong>a del cre<strong>di</strong>to erariale per qualsiasi contribuente che poss<strong>ed</strong>esse determinate caratteristiche.Succesivamente la legge fu abrogata dal d. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che ne eliminò ogni elemento <strong>di</strong>autonomia, inserendola nel concordato preventivo.492 Peraltro essendo la transazione nata per essere applicata al concordato, non è facilmente esportabileagli <strong>accor<strong>di</strong></strong>.493 Art. 23, comma 43 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98. Sul punto si v<strong>ed</strong>a <strong>di</strong>ffusamente FERRO, La nuovalegislazione sociale nelle proc<strong>ed</strong>ure concorsuali, cit., 909.127
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BIBLIOGRAFIAABRIANI, Il finanziamen
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BONELLI, Nuove esperienze nella sol
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CAPRIGLIONE, Evoluzione del rapport
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CORNELLI-FELLI, Efficiency of bankr
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FABIANI, Gli accordi di ristruttura
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FISCHETTI, Osservazioni in tema di
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GUERRA, Ristrutturazione del debito
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MONERCO PÉREZ, La conservaciòn de
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PATTI, Crisi di impresa e ruolo del
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RAIS, Brevi appunti in tema di modi
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SCIUTO, Effetti legali e negoziali
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VIETTI MAROTTA DI MARZIO, Riforma f