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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Relativamente all'attuabilità della riduzione <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti tributari, l'art. 182-ter,comma primo introduce una cautela, dal momento che consente la falci<strong>di</strong>a <strong>dei</strong> tributi aduna duplice con<strong>di</strong>zione: i) i cre<strong>di</strong>ti tributari chirografari non devono essere trattati in modo<strong>di</strong>fferenziato rispetto agli altri cre<strong>di</strong>ti chirografari ovvero, nel caso <strong>di</strong> sud<strong>di</strong>visione in classi,<strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>tori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole; ii) i cre<strong>di</strong>ti tributariprivilegiati non devono essere trattati in modo peggiorativo rispetto agli altri cre<strong>di</strong>ti aventipari od inferiore privilegio 505 .L'art. 182-ter non chiarisce quale debba essere il criterio in base al quale il Fiscodeve decidere in merito alla proposta <strong>di</strong> transazione 506 . La valutazione deve essereeffettuata tenendo conto anche della ratio delle nuove proc<strong>ed</strong>ure negoziali per la soluzion<strong>ed</strong>ella crisi d'impresa: dunque il Fisco nel valutare se accettare o meno la transazione dovràtener conto anche degli effetti che il perfezionamento dell'intesa può sortire sulla concreta<strong>ed</strong> effettiva possibilità <strong>di</strong> salvare l'impresa in crisi, assieme ai valori e agli interessi chequesta rappresenta e coinvolge, oltre che ovviamente, l'effettiva possibilità <strong>di</strong> una miglioresod<strong>di</strong>sfazione del cre<strong>di</strong>to erariale in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> accordo transattivo, rispetto all'ipotesi <strong>di</strong> avvio<strong>di</strong> una proc<strong>ed</strong>ura <strong>di</strong> fallimento 507 .Dal momento che la transazione fiscale vanta una sua autonomia, ma è comunquefunzionale al conseguimento dell'accordo, deve ritenersi che non resista all'insuccessodell'accordo, fungendo l'omologazione da con<strong>di</strong>cio iuris della stessa, salva <strong>di</strong>versapattuizione delle parti 508 .12. <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e i gruppi d'impreseLa riforma del <strong>di</strong>ritto fallimentare è avvenuta "a tappe" dal 2005 al 2010;505 Sulla compatibilità della norma con il regime co<strong>di</strong>cistico <strong>dei</strong> privilegi che costituisce uno <strong>dei</strong> no<strong>di</strong>problematici della <strong>di</strong>sciplina v. MATTEI, cit., 738 ss.506 Quanto all'eventuale <strong>di</strong>niego del Fisco alla proposta transattiva si è posto il problema <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduareche tipo <strong>di</strong> tutela è eventualmente esperibile da parte del debitore. Secondo alcuni l'atto amministrativo <strong>di</strong><strong>di</strong>niego <strong>di</strong> proposta <strong>di</strong> transazione non è impugnabile in quanto atto <strong>di</strong> tale <strong>di</strong>screzionalità da esulare dallamateria tributaria (TOSI, La transazione fiscale, in Rass. trib., 2006, 1090); secondo altri è impugnabil<strong>ed</strong>avanti al Giu<strong>di</strong>ce Amministrativo secondo il regime degli atti <strong>di</strong>screzionali (DEL FEDERICO, Commentosub art. 182-ter, in Il nuovo <strong>di</strong>ritto fallimentare <strong>di</strong>retto da JORIO e coor<strong>di</strong>nato da FABIANI, Bologna Torino,2006, 2576).507 POLLIO, cit., 1858.508 FABIANI, cit., 31.130

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