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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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Il deposito degli atti va effettuato presso il tribunale competente a decidere larichiesta <strong>di</strong> omologazione, ossia, come chiarito con le mo<strong>di</strong>fiche apportate dalla l.122/2010, quello presso il quale l'impresa ha la s<strong>ed</strong>e principale 254 , da intendersi comeluogo ove l'impresa svolge l'attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione e amministrazione dell'impresa.Quanto alla pubblicazione nel registro delle imprese, trattandosi <strong>di</strong> adempimentoformale, ricollegabile alla pubblicità informativa dell'impresa 255 (ex art. 2199 c.c.), sidovrebbe effettuare presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'impresa è iscritta 256 . Inrelazione al controllo del conservatore del registro delle imprese sugli atti da iscrivere,occorre precisare che esso deve riguardare i requisiti formali e quin<strong>di</strong> la corrispondenzatipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità <strong>di</strong>accertamento sostanziale 257 . La mancata pubblicazione comporta la non omologabilità delm<strong>ed</strong>esimo, per mancata rispondenza dell'accordo ai requisiti <strong>di</strong> legge 258 . La pubblicazion<strong>ed</strong>eve essere effettuata a domanda del titolare dell'impresa o dell'amministratore <strong>di</strong>società 259 . Oggetto della pubblicazione è l'accordo; anche se non esplicitamente richiesto,254 Prima del chiarimento intervenuto con la l. 122/2010 si contrapponevano due <strong>di</strong>versi in<strong>di</strong>rizzi. Ilprimo, confermato con la l. 122/2010, in<strong>di</strong>viduava il tribunale competente in quello in cui l'impresa ha las<strong>ed</strong>e principale, basandosi sul rinvio dell'art. 182-bis all'art. 161 l. fall. In giurisprudenza: Trib. Monza, 24ottobre 2007. Si noti che secondo la giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità in ambito concorsuale vi è unapresunzione <strong>di</strong> coincidenza della s<strong>ed</strong>e principale dell'impresa con la s<strong>ed</strong>e legale della stessa, salvo provacontraria (ex multis Cass., 18 maggio 2006, n. 11732; Cass. 11 marzo 2005, n. 5391). In dottrina in questosenso: FRASCAROLI SANTI, cit., 136; ZANICHELLI, cit., 610. Il secondo orientamento in<strong>di</strong>viduava ilTribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria s<strong>ed</strong>e legale come competente ai fini del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong>omologazione degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>. Questo orientamento valorizzava il principiodell'autonomia degli <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> rispetto al concordato preventivo, ritenendo il richiamoall'art. 161 da intendere in senso restrittivo. In questo senso in giurisprudenza: Trib. Bari, 21 novembre2005; Trib. Brescia, 22 febbraio 2006, in Fall., 2006, 669; Trib. Roma, 16 ottobre 2006 su www.ilcaso.it;Trib. Milano, 24 gennaio 2007. In dottrina: PRESTI, cit., 559; NARDECCHIA, cit., 704.255 DI MAJO, cit., 687 afferma che ove dovesse applicarsi il regime della pubblicità proprio degli atti e<strong>dei</strong> fatti per cui vi è obbligo <strong>di</strong> iscrizione (art. 2188 c.c.), si dovrebbe trattare <strong>di</strong> pubblicità notizia, coneffetto dell'inopponibilità a terzi degli atti e fatti non iscritti (art. 2191 c.c.).256 FABIANI, cit., 11.257 In questo senso FRASCAROLI SANTI, cit., 130 che richiama la pronuncia del Trib. Padova, 16febbraio 2007, in Fallimento, 2007, 327; PRESTI, cit., 572.258 V. App. Trieste, 4 settembre 2007, in Dir. fall., 2008, 297 ss.259 NARDECCHIA, <strong>Gli</strong> <strong>accor<strong>di</strong></strong> <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong>, nota a Trib. Brescia 22 febbraio 2006, inFallimento, 2006, 670. È evidente che la semplificazione operata dalla normativa che prev<strong>ed</strong>e da un lato icre<strong>di</strong>tori e dall'altro un impren<strong>di</strong>tore genericamente inteso, non tiene conto <strong>di</strong> tutte quelle problematicheche sono proprie degli enti associativi i quali assumono determinazioni con meccanismi del tuttopeculiari. Infatti, tanto ex latere debitoris quanto ex latere cre<strong>di</strong>toris la possibilità che protagonisti <strong>di</strong> unaccordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> siano singoli impren<strong>di</strong>tori commerciali e singoli cre<strong>di</strong>tori, nonorganizzati in forma associata, rappresenta un vero e proprio "caso <strong>di</strong> scuola". Molto più frequentement<strong>ed</strong>ebitore e cre<strong>di</strong>tore sono società, per lo più <strong>di</strong> capitali, che nell'espletamento della propria attivitàd'impresa contraggono obbligazioni e conseguentemente si trovano nella posizione <strong>di</strong> "dover dare" o76

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