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Gli accordi di ristrutturazione dei debiti: disciplina positiva ed effettività

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accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> <strong>dei</strong> <strong>debiti</strong> e delle con<strong>di</strong>zioni per il regolare pagamento <strong>dei</strong>cre<strong>di</strong>tori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria<strong>di</strong>sponibilità a trattare, il tribunale <strong>di</strong>spone con decreto motivato 332 il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> iniziare oproseguire le azioni cautelari o esecutive e <strong>di</strong> acquisire titoli <strong>di</strong> prelazione se nonconcordati, assegnando il termine <strong>di</strong> non oltre sessanta giorni per il deposito dell’accordo<strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> e della relazione r<strong>ed</strong>atta dal professionista 333 . Il decreto è reclamabile anorma del quinto comma dell’art. 182-bis in quanto applicabile 334 .Passando all'esame critico della <strong>di</strong>sciplina, si può affermare che essa amplia laprotezione del patrimonio sia nell'oggetto che nei tempi.Una prima considerazione sulla mo<strong>di</strong>fica introdotta è che c'è stato unpotenziamento del contesto proce<strong>di</strong>mentale in cui si colloca l'effetto cautelare dellaproposta del debitore: la proposta <strong>di</strong> accordo è priva <strong>di</strong> effetti suoi propri prima cheintervenga l'accertamento del Tribunale sulla sussistenza <strong>dei</strong> presupposti 335 , che dovranno332 Secondo GALARDO, cit., 47 la valutazione del Tribunale, dal momento che non si limita alla verificadella sussistenza <strong>dei</strong> presupposti cautelari, fumus boni iuris e periculum in mora, per l'emissione deldecreto <strong>di</strong> sospensione, finisce per avere sostanzialmente lo stesso contenuto e gli stessi caratteri delgiu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> omologazione, cosa che non appare corretta, dal momento che non ha senso chi<strong>ed</strong>ere algiu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> verificare il raggiungimento <strong>dei</strong> presupposti per la conclusione dell'accordo, che invec<strong>ed</strong>ovrebbero verificarsi solo a trattative concluse.333 DIDONE, cit., 12 osserva che non si fa più cenno alla domanda <strong>di</strong> omologa ma appare una svistaevidente. Nulla è previsto per l'eventualità in cui il deposito non sia effettuato o avvenga in ritardo;secondo AMBROSINI, cit., 643 la moratoria in tal caso dovrebbe venire meno e non dovrebbe esserenecessario un provve<strong>di</strong>mento caducatorio del tribunale, potendo dar atto della circostanza il giu<strong>di</strong>c<strong>ed</strong>ell'esecuzione eventualmente a<strong>di</strong>to dal debitore in s<strong>ed</strong>e <strong>di</strong> opposizione. Nello stesso senso DIDONE, cit.,29. Secondo NARDECCHIA, cit., 711 il deposito tar<strong>di</strong>vo non determina l'inammissibilità dell'accordo, mafa venir meno ab origine, l'effetto protettivo ricollegato al deposito dell'istanza <strong>di</strong> sospensione econfermato dal successivo decreto del tribunale. Con riguardo agli effetti del decreto <strong>di</strong> omologa, è statoaffermato da Trib. Novara, 1 febbraio 2011, che "l'anticipato effetto protettivo si consolida e si salda conquello successivo della durata <strong>di</strong> sessanta giorni, decorrente automaticamente dalla data <strong>di</strong>pubblicazione dell'accordo <strong>di</strong> <strong>ristrutturazione</strong> del registro delle imprese: "saldatura" determinata dalsuccessivo decreto <strong>di</strong> omologazione, che acquista valore <strong>di</strong> ratifica ex tunc dell'anticipato effettopreclusivo del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> azioni esecutive e cautelari, mentre, in caso <strong>di</strong> mancata omologa, si determina lacaducazione ex tunc <strong>di</strong> entrambi gli effetti preclusivi". Tuttavia contra NARDECCHIA, cit., 711 il queleafferma che la caducazione ex tunc degli effetti protettivi si giustifica in caso <strong>di</strong> mancato depositodell'accordo nei termini stabiliti dal tribunale, ma nel caso <strong>di</strong> mancata omologa dell'accordo m<strong>ed</strong>esimo glieffetti protettivi dovrebbero venire meno ex nunc, decorso il termine <strong>di</strong> sessanta giorni dal depositodell'accordo nel registro delle imprese.334 DIDONE, cit., 27 osserva che la norma non specifica che è reclamabile solo il decreto <strong>di</strong>accoglimento, per cui anche il provve<strong>di</strong>mento con il quale viene respinta la domanda dell'impren<strong>di</strong>tore -che assume anch'esso la forma del decreto - è reclamabile dall'impren<strong>di</strong>tore alla Corte d'Appello.335 NARDECCHIA, cit., 710 osserva che nel corso dell'u<strong>di</strong>enza il tribunale effettua un controllo <strong>di</strong> meritosulla sussistenza <strong>dei</strong> presupposti per l'emissione del <strong>di</strong>vieto valutando, con giu<strong>di</strong>zio prognostico ex ante,la probabilità che l'accordo venga sottoscritto dai cre<strong>di</strong>tori rappresentanti almeno il 60% <strong>dei</strong> cre<strong>di</strong>ti oltreche l'attuabilità dell'accordo m<strong>ed</strong>esimo. In questo senso in giurisprudenza Trib. Novara, 1 febbraio 2011;93

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